COMUNICAZIONE TRIBUTARIA  8  (versione pdf. )

 

 

 Roma, 24 febbraio 2010

 

 

Oggetto: Attuazione delle Direttive CE 2008/8 e 2008/117, relative al sistema comune IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie – Modelli INTRA – D.M. 22 febbraio 2010 – Nota Agenzia delle Dogane 19 febbraio 2010 –– Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010, prot. n. 22778/RU

 

 

Sommario

 

 

1.Premessa.

2. Novità relative ai modelli INTRA: nuovi i termini di presentazione e le modalità operative 

 


1. Premessa

Come è noto le Direttive CE 2008/8 e 2008/117 sono volte a modificare profondamente la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto riguardo alle operazioni intracomunitarie, modificando la direttiva 2006/112/CE con riferimento al:

-          luogo delle prestazioni di servizi ed al conseguente obbligo di inclusione dei servizi tra le operazioni da indicare nei modelli Intrastat (cfr. Direttiva 2008/8/CE);

-          sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (Direttiva 2008/117/CE).

Direttive che sono state recepite con notevole ritardo causando problemi agli operatori economici e, conseguentemente, anche alle imprese con il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 18([1]). Si tratta, infatti, di disposizioni che per obblighi comunitari devono entrare in vigore il 1° gennaio 2010. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di cui sopra, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 22 febbraio 2010 atto a regolamentare le modalità di presentazione ed i termini per l’invio dei modelli INTRA-1 ed INTRA-2 (cfr paragrafo n. 2)([2]). Nella stessa giornata del 22 febbraio 2010 sono, inoltre, stati approvati i suddetti modelli con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 22778/RU.

Ora il quadro è completo, tuttavia, risulta comunque in forte ritardo rispetto alla prima scadenza utile per l’invio dei modelli INTRA relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2010. Occorre, infatti, sottolineare che, sebbene il decreto ministeriale sia stato approvato, diventa efficace giuridicamente soltanto dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che in data 23 febbraio 2010 non è ancora avvenuta, questo per sostenere che, nonostante l’approvazione del decreto ci sia stata, a nostro avviso resta comunque applicabile la causa di non punibilità per tutti coloro che alla data del 25 febbraio 2010, non riuscissero a trasmettere i nuovi modelli INTRA-1 ed INTRA-2 relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2010 (cfr. Com. Trib. 18 febbraio 2010, n. 6).

Per quanto riguarda, poi gli eventuali errori commessi nella compilazione degli elenchi, l’Agenzia delle Dogane nella nota del 19 febbraio 2010, riservandosi di fornire maggiori istruzioni in merito ai nuovi modelli INTRA e richiamando la recente circolare dell’Agenzia delle Entrate del 17 febbraio 2010, n. 5, ribadisce che gli eventuali errori di compilazione dei predetti modelli rilevati in sede di controllo non soggiacciono all’applicazione di sanzioni, a patto che i soggetti tenuti alla presentazione dei medesimi provvedano ad inviare, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi secondo le modalità definite dalla normativa in corso di emanazione (cfr. Com. Trib. 18 febbraio 2010, n. 6).

Da ultimo è necessario precisare che si tratta di una riforma che nella logica comunitaria, porterà effettivi vantaggi agli operatori economici. Non a caso la logica di fondo che ha ispirato le modifiche alla Direttiva e, conseguentemente, anche l’obbligo del recepimento interno delle stesse modifiche al 1° gennaio 2010, con riferimento al criterio di territorialità per le prestazioni dei servizi, è quella di limitare al massimo i casi in cui il soggetto residente in altro Stato membro, debba identificarsi fiscalmente in Italia per consentire al soggetto italiano di operare direttamente la detrazione dell’IVA sugli acquisti ovvero di evitare, in caso di mancata identificazione diretta, di gestire la pratica del rimborso intracomunitario di cui all’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. Ciò premesso quello che risulta incomprensibile è il fatto che il Governo, invece di enfatizzare e cogliere anche politicamente i vantaggi da queste importanti innovazioni, le abbia lasciate di fatto  alla deriva creando problemi alle imprese e ai loro consulenti. In sostanza, per come è stata gestita la riforma si colgono solamente gli aspetti negativi conseguenti all’affannosità nell’emanazione dei dovuti provvedimenti. Il risultato che ne deriva, infatti, è che l’Italia per evitare una procedura d’infrazione comunitaria crei problemi, incertezze ed angoscia agli operatori per eventuali sanzioni che verranno contestate.

 

2. Novità relative ai modelli INTRA: nuovi i termini di presentazione e le modalità operative 

I nuovi Modelli INTRA, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzarsi per riepilogare le operazioni intracomunitarie riferite a periodi decorrenti dal 2010, sono stati approvati con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010, prot. 22778/RU([3]).

In particolare, i nuovi modelli INTRA 1 e INTRA 2 prevedono come elemento innovativo, rispettivamente, le sezioni riepilogative dei servizi resi e dei servizi ricevuti, nonché le sezioni relative al periodo di riferimento (sez. quater) o alla comunicazione di eventuali rettifiche (sez. quinquies).

Altra novità, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo sopra richiamato, riguarda gli obblighi di periodicità ed i termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie.  

In particolare, il decreto ministeriale del 22 febbraio 2010 con riferimento alla periodicità precisa che gli elenchi riepilogativi prevedono:

-          una periodicità trimestrale (per i soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro) e una periodicità mensile (per tutti gli altri soggetti che non versano nelle suddette condizioni);

-          la possibilità da parte dei soggetti tenuti alla presentazione di elenchi riepilogativi trimestrali di presentare i medesimi con periodicità mensile per l’intero anno solare;

-          l’obbligo di presentazione mensile degli elenchi riepilogativi a partire dal mese successivo, qualora i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro. In tal caso tali soggetti sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

Con riferimento, invece, ai termini di presentazione degli elenchi riepilogativi il suddetto decreto ribadisce quanto anticipato dall’Agenzia delle Dogane nella nota del 19 febbraio 2010 che la trasmissione esclusivamente telematica agli uffici doganali deve effettuarsi entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

In tal modo viene ufficialmente accolta la richiesta avanzata dalla nostra Confederazione, unitamente alle altre associazioni dell’artigianato e del commercio, di prevedere un termine di presentazione dei modelli in via telematica più ampio rispetto a quello inizialmente previsto dall’Agenzia delle Dogane, in considerazione anche della disposizione contenuta nell’articolo 263 della direttiva 2006/112 (come da modifica della Direttiva 2008/117/CE) che stabilisce che possa essere fissato “un termine non superiore ad un mese.” (cfr. Quesito 09.02.2010  n. 1).

Viene, inoltre, chiarito dal decreto e, parimenti anche dalla citata nota delle Dogane, che fino al 30 aprile 2010, gli elenchi INTRA possono essere presentati anche in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti, ma entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Per le modalità tecnico-operative relative alla presentazione degli elenchi, invece, il decreto ministeriale rinvia alle determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la nota dell’Agenzia delle Dogane precisa che non è più possibile procedere alla presentazione cartacea dei modelli INTRA. Non solo, ma nella fase di prima applicazione è previsto che la trasmissione telematica avvenga tramite il Servizio Telematico Doganale, mentre successivamente un apposito provvedimento. consentirà l’utilizzo anche dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso accogliendo le richieste della CNA (cfr Quesito del 2 dicembre 2009, n. 19).

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/GA/cc/ga/Mod_INTRA)

 



[1] Si precisa che il presente decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’19 febbraio 2010 in ritardo rispetto ai tempi previsti, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, dunque, il 20 febbraio c.a.

[2] Si tratta, peraltro, di disposizioni già anticipate dall’Agenzia delle Dogane con la Nota del 19 febbraio 2010.

[3] Cfr decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, articolo 2, c. 1,  lett. h), attuativo delle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE (cfr. Com. trib. 25.01.2010, n. 2).