COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 2  (versione pdf. )

 

Roma, 25 gennaio 2010

 

 

 

Oggetto: Modifiche alla disciplina IVA – Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE – Circolare Agenzia delle Entrate 31 dicembre 2009, n. 58/E

 

 

Sommario

 

 

 

1. Premessa: modifiche alla disciplina IVA e videoconferenza sull’argomento.

2. Le complicazioni connesse ai ritardi nell’attuazione delle disposizioni comunitarie.

 


 

1. Premessa: modifiche alla disciplina IVA e videoconferenza sull’argomento.

Le direttive indicate in epigrafe sono tutte volte a modificare profondamente la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto riguardo alle operazioni intracomunitarie, modificando la direttiva 2006/112/CE con riferimento al:

-          luogo delle prestazioni di servizi ed al conseguente obbligo di inclusione dei servizi tra le operazioni da indicare nei modelli Intrastat (cfr. Direttiva 2008/8/CE);

-          rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro (Direttiva 2008/9/CE);

-          sistema comune dell’IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie (Direttiva 2008/117/CE).

A fronte di tali provvedimenti comunitari il Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, n. 79, ha approvato definitivamente il decreto legislativo, esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 novembre 2009. A tutt’oggi manca ancora la sua entrata in vigore e, conseguentemente, mancano anche alcuni provvedimenti attuativi relativi alle nuove disposizioni comunitarie, si pensi, in particolare, a quello relativo all’adozione dei nuovi modelli Intrastat. Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate - ritenendo immediatamente applicabile la direttiva Direttiva 2008/8/CE a prescindere dall’entrata in vigore dei decreti legislativi - ha emanato la circolare 31.12.2009, n. 58([1]), al fine di fornire le prime istruzioni per l’applicazione di una innovazione profonda del sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

Proprio alla luce di questi colpevoli ritardi si è creato un clima di incertezza e di difficoltà operative per tutti i settori colpiti dalle innovazioni normative in itinere (vedi “infra”), per quanto ci riguarda, in modo principale per il settore dell’autotrasporto.

E’ importante, quindi, creare una giornata di studio sulle innovazioni normative, al fine di analizzare le disposizioni innovative. A tal fine si sta organizzando una videoconferenza sull’argomento che vedrà la partecipazione di docenti universitari e rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria per il 25 febbraio 2010; data nella quale si spera di avere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria, nonché i decreti e provvedimenti di attuazione previsti. Con una successiva comunicazione tributaria verranno forniti i dettagli riguardo all’organizzazione dell’iniziativa. Proprio al fine di contribuire al successo dell’iniziativa è importante, gia da ora, raccogliere le difficoltà emerse in sede di prima applicazione delle disposizioni, nell’ambito della videoconferenza sull’argomento calendarizzata da CNA-interpreta il prossimo 28 gennaio 2010.

 

2. Le complicazioni connesse ai ritardi nell’attuazione delle disposizioni comunitarie.

Prima di fornire un commento sui contenuti delle disposizioni innovative, quello che si lamenta sono i ritardi nell’attuazione delle direttive comunitarie. Quello che, infatti, è stato fatto rilevare - anche in modo ufficiale (cfr. Quesito 2 dicembre 2009, n. 19) - è la scarsa attenzione e tempestività nell’attuazione di una modifica del sistema dell’Iva, profondamente invasiva per un grande numero di contribuenti. Si lascia l’operatività delle disposizioni ai soli principi generali dettati dalla Direttiva n. 2008/8/CE ed alle prime indicazioni rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, peraltro il giorno prima dell’entrata in vigore delle disposizioni.

La critica, quindi, non è sulla necessità e la scelta di far entrare in vigore le innovazioni al 1° gennaio 2010, ma i tempi praticamente inesistenti a disposizione degli operatori economici di comprendere e di inserire correttamente le innovazioni nelle loro procedure. Le nuove disposizioni dovevano necessariamente entrare in vigore in tutti i Paesi membri il medesimo giorno, proprio per evitare fenomeni di doppia tassazione o di detassazione, che potrebbero mettere a rischio il corretto funzionamento del mercato comune.

In tale contesto normativo - alquanto confuso - si inseriscono, dunque, le richieste avanzate dalla nostra Confederazione, unitamente alle altre associazioni dell’artigianato e della piccola e media impresa, alle Amministrazioni interessate (cfr. Quesito 2 dicembre 2009, n. 19).

In particolare, preme sottolineare che tra le predette richieste è inserita la previsione di una moratoria di sei mesi con la possibilità, tra l’altro, di procedere ad un primo invio telematico cumulativo degli elenchi Intrastat relativi ai primi sei mesi del 2010, tenendo eventualmente distinti gli elenchi per periodo (mese/trimestre), al fine di consentire un lasso temporale indispensabile all’acquisizione, da parte delle imprese di minori dimensioni, delle informazioni necessarie ad assolvere all’adempimento.  

Le nostre posizioni hanno accolto il consenso del Senato, in particolare modo quella relativa alla previsione di una moratoria semestrale per la trasmissione telematica degli elenchi Instrastat, e sono state inserite nel parere votato dalla Commissione Finanze lo scorso dicembre.  

Si vuole, inoltre, sottolineare la considerazione che l’Agenzia delle Entrate ritenga, evidentemente, non direttamente applicabile la Direttiva n. 2008/9/CE, dal momento che nella circolare in oggetto non entra nel merito delle nuove regole relative al rimborso dell’IVA assolta in uno Stato comunitario diverso da quello di identificazione, lasciando senza indicazioni sia gli operatori nazionali che devono chiedere il rimborso dell’IVA corrisposta negli altri Stati UE, sia  gli operatori comunitari che devono richiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia.

Quello che auspichiamo, a parte l’accoglimento delle nostre istanze, è una presa d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate delle obbiettive condizioni d’incertezza sull’ambito di applicazione della norma, con il conseguente riconoscimento della non punibilità per le eventuali violazioni, nonché la previsione di un congruo lasso temporale per la presentazione dei modelli Intrastat.

 

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/modifiche_IVA)

     

 

 



[1] Sebbene la presente circolare ricordi, senza entrare nel merito, l’introduzione dell’obbligo per i soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri di riepilogare le prestazioni in un apposito elenco, si precisa che i nuovi elenchi Intrastat non sono stati ancora approvati e sono in attesa della definitiva approvazione del decreto legislativo di recepimento, che dovrebbe essere portato al vaglio del prossimo Consiglio dei Ministri.

Ciò comporta non poche difficoltà operative non soltanto per gli operatori economici in vista delle prossime scadenze previste per l’invio telematico dei modelli INTRA, ma anche per le Amministrazioni, in primis l’Agenzia delle Dogane, chiamate a definire i nuovi modelli Intrastat e le nuove regole di trasmissione.