2.
Nuovo termine di presentazione del modello
3.
Natura dell’obbligo, effetti derivanti dalla mancata presentazione
del modello.
4.
Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del modello EAS.
5.
Soggetti ammessi alla compilazione semplificata del modello.
Le
precisazioni che l’Agenzia delle entrate ha anticipato nel comunicato stampa
del 15 ottobre 2009 (cfr. Com. trib. 16.10.2009 n. 71), relativamente alla proroga del termine di
presentazione del modello EAS ed alle semplificazioni per alcune tipologie di
enti già conosciuti dalla Pubblica Amministrazione, trovano conferma nel
provvedimento del 29 ottobre 2009 .e nella circolare 29.10.2009, n. 45/E.
In
particolare, è
stabilito al 15 dicembre 2009 il
termine di presentazione del modello EAS; e, per quanto riguarda
specificatamente le associazioni sindacali e di categoria rappresentate al CNEL,
nonché le articolazioni di queste ultime, sono tra i soggetti che possono
accedere ad una compilazione “semplificata”
del modello, limitata, cioè, ad alcuni righi.
E’
importante anche sottolineare che per quanto concerne le modalità di
compilazione del modello con riferimento alle strutture
territoriali della CNA,
è stata predisposto un documento, unitamente alla Divisione organizzazione e
sviluppo sistema, con in quale si comunicavano sia i risultanti raggiunti in
ordine alla semplificazione di compilazione del modello EAS per le nostre realtà
territoriali (cfr lettera del 5 novembre 2009, prot. 69/09) sia le modalità di compilazione
semplificata del
modello stesso (vedi note aggiuntive alla lettera).
Nelle
righe che seguono, quindi, si esaminano nel dettaglio le novità ed i
chiarimenti, evidenziando ancora una volta che sono state soddisfatte le
richieste avanzate dalla Confederazione nel documento congiunto del 30 settembre
2009.
Il
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009,
modificando il precedente provvedimento del 2 settembre 2009, stabilisce che il
modello EAS deve essere presentato nei seguenti termini:
·
per
gli enti già costituiti alla data del 29 novembre 2008:
entro martedì 15 dicembre 2009;
·
per
gli enti costituitisi dopo il 29 novembre 2008, entro
sessanta giorni dalla costituzione;
qualora
tale termine dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere
presentato, comunque, entro la data del 15 dicembre 2009.
La
proroga, sollecitata dalla Confederazione, era già stata anticipata
dall’Agenzia con i comunicati stampa del 23 settembre u.s. e del 15 ottobre
u.s.
Con
il medesimo provvedimento, inoltre, sono approvate le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica della comunicazione.
Come
già precisato nella circolare 9 aprile 2009, n. 12/E, l’Agenzia ribadisce che
la compilazione del modello EAS costituisce un onere che grava, in generale, su
tutti gli enti
privati non commerciali di tipo associativo che
si avvalgono delle agevolazioni previste dall’articolo 148 del TUIR e
dall’articolo 4 del D.P.R. n. 633/72. Come si dirà in seguito, gli obbligati
alla presentazione del modello sono solamente gli enti qualificatisi come
associativi.
In
maggiori dettaglio sono tenuti alla presentazione del modello gli enti
associativi non commerciali di natura privata, con o senza personalità
giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di «decommercializzazione»
previste dagli articoli del 148 TUIR e 4, comma 4, secondo periodo, e sesto
comma, del D.P.R. n. 633/72.
L’onere
grava,
anche, sugli enti associativi che,
in applicazione del comma 1 dell’articolo 148 TUIR, si
limitano alla sola riscossione di quote associative oppure contributi versati
dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta
dai medesimi.
Si
ribadisce che l’omessa compilazione, nei termini, del modello EAS produce
l’impossibilità di fruire dei suddetti regimi agevolativi. In altri termini,
la mancata presentazione del modello determina l’illeggittimità della non
imponibilità delle quote associative (cfr articolo 148 comma 1 del TUIR) e, la
natura commerciale delle prestazione svolte nell’ambito della «decommercializzazione»
(art. 148, comma 3 del TUIR), anche a prescindere dalla corretta previsione
della clausole dello statuto o dell’atto costitutivo previste dal medesimo
articolo 148, comma 8 del TUIR.
In
altre parole, la presentazione del modello costituisce un onere a carico degli
enti associativi, al fine di ottenere la non imponibilità
delle quote associative e la «decommercializzazione» dei
corrispettivi ottenuti a fronte di servizi specifici relativi ad «attività
svolte in
diretta attuazione
degli scopi
istituzionali»
(cfr
articolo 148, comma 3 del TUIR).
Tuttavia,
[ bene ribadire che per ottenere la effettività della «decommercializzazione»
di queste attività svolte si sarebbe dovuto adeguare lo statuto o l’atto
costitutivo dell’associazione, al fine di includere determinate clausole.
Si
tratta, per quanto concerne le associazioni sindacali, politiche e di
categoria([1]), è utile ricordarlo,
delle seguenti clausole:
1)
«divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
2)
obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in
caso di
suo scioglimento per
qualunque causa,
ad altra
associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
3)
obbligo di redigere e di approvare
annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4)
intrasmissibilità
della quota
o contributo
associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non
rivalutabilità della
stessa.»
Per
maggiori approfondimenti a riguardo si rinvia a quanto detto a suo tempo([2]),
in questa sede preme sottolineare che, a prescindere del fatto che nella
compilazione semplificata del modello EAS per le strutture territoriali della
CNA, non vi è più l’obbligo di
indicare la presenza nello statuto
o nell’atto costituivo delle suddette clausole, è comunque importante
verificare se il propri statuti sono in regola rispetto a queste clausole
statutarie, ovviamente sempreche si abbia, in passato, ovvero si intenda per il
futuro, usufruire della «decommercializzazione» delle attività poste
in essere in diretta attuazione degli scopi associativi.
La
norma istitutiva individua espressamente, all’articolo 30, comma 1 e 3-bis,
del decreto legge 185/08, i soggetti esclusi dall’onere della comunicazione. In particolare secondo lo stesso
articolo 30 appena citato:
1)
pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 398/91;
2)
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro
del CONI che non svolgono attività commerciale:
sono
invece tenute alla compilazione del modello tutte le associazioni e società
sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di
attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a
nulla rilevando la circostanza che tali corrispettivi vengano eventualmente
qualificati come contributo o quota associativa; Le associazioni e
società
sportive
dilettantistiche
iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti per l’esonero
possono compilare il modello EAS secondo le modalità semplificate;
3)
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all’articolo 6 L. 266/91, che non svolgono attività commerciali al di fuori
di quelle marginali individuate con Decreto ministeriale 25 maggio 1995.
Altri
soggetti, invece, sono esclusi
per mancanza dei presupposti,
in quanto non classificabili tra gli enti privati non commerciali di tipo
associativo. Secondo quanto indicato nelle Circolari Ag,. Entr. nn. 09.04.2009,
n. 12/E e 09.04.2009, n. 45/E – par. 1.4):Si tratta, in particolare, dei
seguenti enti:
1)
Enti
che non hanno natura associativa,
quali le fondazioni, gli istituti
di patronati come
l’Epasa Cna ed anche un ente di formazione come l’Ecipa Cna,ecc. Per i patronati
opera la precisazione che non svolgano, in luogo delle associazioni
sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, ai
sensi dell’articolo 18, c. 2, L. n. 152/2001(cfr.sub par. 5.7);
2)
Enti di diritto pubblico in quanto la norma è destinata solo alle
associazioni di carattere privato;
3)
Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad esempio, fondi
pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale di cui agli articoli
148 TUIR e 4 del D.P.R. n. 633/72;
4)
ONLUS, comprese le ONLUS di diritto di cui all’art. 10, comma 8, del
D.Lgs. n. 460 del 1997, in quanto destinatarie di una specifica ed organica
disciplina, con proprie agevolazioni fiscali ed iscritte in un’apposita
Anagrafe;
5)
Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Come
anticipato, l’onere della comunicazione è stato attenuato nei confronti di
alcuni soggetti, in considerazione della ratio della disposizione
istitutiva, nonché per ragioni di semplificazione.
L’articolo
30 del D.L. n. 185/08, infatti, ha l’obiettivo di conoscere e monitorare gli
enti associativi esistenti, in modo tale che l’azione di controllo fiscale
possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle
correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati. Inoltre,
in conformità dell’articolo 6, comma 4, legge n. 212/2000 (Statuto dei
diritti del contribuente), l’Amministrazione ha ritenuto di non richiedere
dati e notizie rilevanti ai fini fiscali già in suo possesso, evitando così
inutili duplicazioni di comunicazioni. Per tali motivi, la circolare n. 45/E ha
precisato che determinati soggetti possono assolvere l’onere della
compilazione in modo semplificato.
In
particolare possono compilare il modello EAS in modo semplificato i seguenti
soggetti:
1)
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 136 del 28/5/2004, convertito in
L. 186/2004, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 D.L.
185/2008;
2)
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383;
3)
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del
modello;
4)
associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto
dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n.
361/2000;
5)
associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come
enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonchè
le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese;
6)
movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto
di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese
elettorali ai sensi della legge n. 2 del 2/1/1997 o che hanno comunque
presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del
Parlamento europeo;
7)
associazioni
sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL, come la CNA,
nonché
le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli
interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla
partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale
o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti
bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni[3]
e
gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, c. 2, L. n.
152/2001, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività
istituzionali proprie di queste ultime;
8)
associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della
ricerca scientifica (individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri), destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del D.L. 14
marzo 2005, n. 35, convertito in L. 80/2005, e dell’articolo 1, comma 353, L.
266/2005 (es.: associazione italiana per la ricerca sul cancro).
La
compilazione del modello in forma “ridotta”, comporta:
a)
la compilazione del primo riquadro, contenente i dati identificativi
dell’ente e del rappresentante legale;
b)
nel
secondo riquadro, la compilazione dei righi:
i.
n. 4): che l’ente ha articolazioni
territoriali e/o funzionali;
ii.
n.
5): che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro
ente;
iii.
n. 6): che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi;
iv.
n. 25): indicazione del settore in cui opera l’ente;
v.
n. 26): indicazione dell’attività specifica svolta dall’ente.
c)
le
associazioni sportive dilettantistiche, dovranno
altresì compilare il rigo 20): indicazione se l’ente non riceve o riceve
(abitualmente o occasionalmente) proventi per sponsorizzazione o pubblicità;
d)
gli
enti che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dovranno
barrare la casella “SI”, al rigo 3.
L’Agenzia
delle entrate potrà acquisire gli ulteriori dati dai registri presso cui le
associazioni sono iscritte; altrimenti, in mancanza delle informazioni, potrà
inoltrare specifiche richieste ai singoli enti o alle strutture centrali di
appartenenza cui le associazioni abbiano conferito apposito mandato.
Specificatamente,
per
quanto concerne le articolazioni territoriali[4]
(Associazioni
territoriali provinciali e Federazioni regionali) di CNA, gli opportuni
chiarimenti sono stati dati nell’ambito della lettera inviata il 5 novembre
2009, corredata delle relative istruzioni alla compilazione del modello EAS,
alla quale si rinvia per i non rinviabili adempimenti .
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/mod_EAS)
[1] Per gli altri enti non commerciali di tipo associativo diverse dalle associazioni sindacali, politiche e di categoria, l-articolo 148, comma 8, del TUIR, prevede altre due clausole statutarie. In questo caso, infatti, occorre che nello statuto o nell’atto costitutivo sia previsto
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale
[2] Vedi le nostre Com. trib. 19/1998 e Com. trib. n. 75/1998. In proposito vedi anche vedi C.M. 12.5.1998, n. 124/E.
[3] Per gli Enti bilaterali di cui le Cna territoriali risultano promotrici, l’Ebna provvede a dare le opportune istruzioni per la compilazione del modello semplificato.
[4] Per quanto riguarda le articolazioni funzionali, quali potrebbero essere le associazioni mestiere, le Unioni per la Cna , si precisa che per quelle Cna nessun autonomo adempimento è dovuto non essendo dotate di autonomia giuridica (possesso di autonomo codice fiscale ).