COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 50   (versione pdf. )

 

 Roma, 25 giugno 2009

 

 

 

Oggetto: Adeguamento dei servizi  telematici alle prescrizioni del Garante della Privacy – Provvedimento 10 giugno 2009 – Alcune risposte ufficiose dell’Agenzia delle Entrate a quesiti avanzati dal territorio

 

 

                                                                                                                 Sommario

 

 

1. La proroga al 31 agosto dei termini per l’adeguamento alle nuove regole sulla privacy  

2. Risposte ufficiose dell’Agenzia delle entrate a quesiti avanzati dal territorio  

 

 


 

1. La proroga al 31 agosto dei termini per l’adeguamento alle nuove regole sulla privacy

     L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale 10 giugno 2009, rende noto che i termini per l’adeguamento alle nuove regole stabilite dal Garante della Privacy per l’accesso con credenziali personali ai servizi telematici degli utenti diversi dalle persone fisiche, sono stati estesi al  31 agosto 2009, in luogo del precedente termine del 30 giugno 2009 (cfr. Com. trib. 21.05.2009, n. 35). Pertanto, le credenziali d’accesso dell’utente persona non fisica (PNF, ossia enti, società, CAF, ecc.), abilitato ai canali Entratel o Fisconline, cessano di essere valide a partire dal 1° settembre 2009, con l’ulteriore indicazione che a decorrere dal 1° novembre 2009 sono revocate le abilitazioni ai servizi telematici dei predetti utenti che non hanno perfezionato gli adempimenti prescritti in materia di privacy.

Con tale provvedimento, inoltre, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’accesso con credenziali personali, che richiede l’individuazione e la comunicazione da parte degli utenti PNF delle persone fisiche, qualificate come ”gestori incaricati” ed “incaricati”, tenute ad effettuare le transazioni telematiche, con credenziali proprie e dietro autorizzazione della società, ente o organizzazione cui appartengono, in nome e per conto di questi ultimi.

A tale riguardo si precisa che il rappresentante legale o negoziale della società, ente o studio professionale comunica all’Agenzia delle Entrate, per ciascuna sede telematica, l’elenco contenente i dati dei gestori incaricati, designati a loro volta ad amministrare, tramite il sito dei servizi telematici, la lista degli operatori incaricati, provvedendo ad eventuali inserimenti e cancellazioni.

Tale comunicazione, da effettuarsi secondo le modalità richiamate nel presente provvedimento e commentate nella Com. trib. 21.05.2009, n. 35,  prevede che i rappresentanti legali o negoziali siano abilitati ai servizi Entratel o Fisconline e, laddove sprovvisti, presentino apposita domanda di abilitazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in base al proprio domicilio fiscale.

L’abilitazione ai servizi Entratel o Fisconline interessa anche i gestori incaricati e gli operatori incaricati, i quali devono essere in possesso di una autonoma abilitazione ai servizi telematici. Per maggiori approfondimenti in merito alle modalità di abilitazione e agli utilizzi dei servizi Entratel e Fisconline si rinvia alla lettura del provvedimento in commento, tenendo presente che le due procedure di abilitazione sono tra di loro alternative.

Infine, si segnala che i gestori incaricati e gli operatori incaricati possono utilizzare i servizi telematici in nome e per conto di più utenti. L’accesso al sistema richiede, infatti, dapprima l’indicazione delle proprie credenziali e successivamente quelle dell’utente per conto del quale si effettuano le transazioni telematiche. In altre parole, i gestori incaricati e gli operatori incaricati, dopo aver indicato l’utente per conto del quale effettuano l’accesso al sistema con le proprie credenziali, interagiscono con i servizi telematici con gli stessi privilegi dell’utente che li ha incaricati.

 

2. Risposte ufficiose dell’Agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti avanzati dal territorio.

A riguardo si vuole segnalare l’ipotesi presentata alla nostra attenzione in merito alla quale  l’utente abilitato, sia esso gestore incaricato od incaricato, operi una transazione telematica per conto di un soggetto diverso da quello firmatario degli stessi documenti ovvero commetta un errore in ordine all’utente di lavoro, sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, è stato chiarito che avrà la disponibilità della ricevuta solo il soggetto firmatario dei documenti e non quello in nome del quale, per errore, è stata operata la trasmissione. Viene in questo modo tutelata la privacy del soggetto firmatario degli atti trasmessi.

  Altra questione per la quale si è avuta conferma dall’Agenzia delle Entrate per le vie brevi riguarda la possibilità in capo al gestore incaricato di verificare gli invii effettuati da un operatore incaricato e di scaricare conseguentemente le ricevute relative agli stessi, qualora sia il gestore incaricato che l’operatore incaricato accedano ai servizi telematici per conto dello stesso utente che li ha delegati a tale funzione.

    

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/privacy_servizi telem.)