COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 47    (versione pdf. )

 

 

Roma, 16 giugno 2009

 

 

 

Oggetto: Interessi dovuti per la riscossione e rimborso dei tributi – D.M. 21 maggio 2009 – Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2009 – riduzione del tasso di interesse sulla rateizzazione delle imposte.

 

 

 

Sommario

 

1. Premessa: la riduzione degli interessi sul versamento delle imposte relative al 2008 

2. La razionalizzazione dei tassi d’interesse connesse con i rimborsi ovvero debiti di tributi, una valutazione d’insieme del provvedimento.

 


 

1. Premessa: la riduzione degli interessi sul versamento delle imposte relative al 2008

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 21 maggio 2009 con il quale sono ridefiniti i tassi di interesse da applicare su rimborsi e dilazioni di pagamento di tributi. Nel decreto, tra le altre riduzioni  e razionalizzazioni dei tassi (vedi tabella appresso allegata) è compresa anche la riduzione dal 6% attuale al 4% del tasso applicato a partire dai versamenti rateali delle imposte dovute con riferimento all’anno 2008 (cfr articolo 5, comma 1 del decreto).

 

In altre parole, è confermato che le imposte a saldo ed acconto, dovute con riferimento alla prossima dichiarazione entro il 16 giugno 2009 per i soggetti che non rientrano nella proroga dei versamenti, ovvero entro il 6 luglio 2009 per i soggetti che, invece, vi rientrano([1]), possono essere rateizzate fino al mese di novembre 2009 con applicazione degli interessi nella misura del 4% ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs n. 241/1997. (cfr Com. trib. 12 giugno 2009, n. 42).

 

Si tratta di una risposta positiva alla nostra richiesta di ridurre i tassi di interesse finalizzata ad agevolare il versamento delle imposte in un anno – il 2009 - nel quale la crisi economico-finanziaria ha raggiunto il suo culmine.

 

2. La razionalizzazione dei tassi d’interesse connesse con i rimborsi ovvero debiti di tributi, una valutazione d’insieme del provvedimento

Come si diceva il decreto effettua una ricognizione dei tassi di interesse stabiliti con riferimento al versamento di tributi sia essi riferiti alla riscossione spontanea ovvero coattiva,  ovvero, ancora,  a rimborsi spettanti. Si tratta del primo decreto di attuazione della disposizione recata dall’articolo 1, comma 150 della legge n. 244/2007, in base alla quale il Ministro dell’economia e delle finanze può con suo decreto ridefinire i tassi di interesse da applicare, per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. In base a tale norma, tuttavia, i tassi di interesse stabiliti tramite il decreto, non possono superare di più di tre punti percentuali il tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Attualmente il tasso di interesse legale è fissato nella misura del 3% a decorre dal 1° gennaio 2008 (cfr D.M. 12 dicembre 2007).

Prima di effettuare una valutazione d’insieme del provvedimento,  nella tabella appresso esemplificata si rendono evidenti i tassi di interesse previsti dal decreto, confrontandoli con quelli  attualmente in vigore.

 

Tabella n. 1 – Tassi  di interesse modificati dal D.M. 21 maggio 2009.

 

Operazione

Tasso di interesse attuale

Tasso di interesse nuovo

Decorrenza nuovo tasso

Rimborso di imposte pagate

2,75% annuo

- 1,375% semestrale .

2,0% annuo - 1% semestrale

1° gennaio 2010

Rimborsi con procedura automatizzata

2,75% annuo

- 1,375% semestrale .

2,0% annuo - 1% semestrale

1° gennaio 2010

Rimborsi Iva

2,75% annuo

2,0 % annuo

1° gennaio 2010

Rimborsi imposte di successione e ipo-catastali

4,50% ogni semestre compiuto

1,0% ogni semestre compiuto

1° gennaio 2010

Rimborsi tasse e imposte indirette

1,375% semestrale

1,0% semestrale

1° gennaio 2010

Ritardata iscrizione a ruolo

2,75 % annuo

4,0% annuo

1° ottobre 2009

Dilazione del pagamento

4,0 % annuo

4,5% annuo

1° ottobre 2009

Dilazioni imposta di successione e donazione

5,0 % annuo a scalare

3,0% annuo a scalare

1° gennaio 2010

Sospensione della riscossione

5,0 % annuo

4,5% annuo

1° ottobre 2009

Pagamenti rateali delle imposte

6,0 % annuo

4,0% annuo

Dichiarazioni presentate dal 1° luglio 2009

Pagamenti rateali da controlli sulle dichiarazioni

3,5 % annuo

3,5% annuo

1° gennaio 2010

Pagamenti in seguito a controlli automatizza o formali delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap

5,0% annuo

3,5 % annuo

Dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2007.

Imposte e tributi diversi (rinuncia a impugnare l'accertamento, concessioni governative, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.)

3,0% annuo

3,5 % annuo

1° gennaio 2010

Imposte per rettifica dichiarazione di successione

4,50% per ogni semestre compiuto

2,5% per
semestre compiuto

1° gennaio 2010

 

Dalla tabella a parte il decremento di 2 punti percentuali del tasso applicato sulla rateizzazione delle imposte che passa dal 6% al 4,0%, l’aspetto più interessante del provvedimento è la riduzione del «range» della forbice tra i tassi di interesse applicati con riferimento alla ritardata erogazione dei rimborsi di imposte ed i tassi applicati con riferimento alle possibilità di posticipare versamenti delle imposte accordati dall’ordinamento tributario. Infatti, questa forbice - secondo i casi - andava da un massimo di 6,5 punti percentuali ad un minimo di 0,75 punti percentuali: dopo l’entrata in vigore delle modifiche stabilite dal decreto in oggetto questa forbice si è ridotta da un massimo di 3 punti percentuali ad un minimo di 1,5 punti percentuali. 

 

Questo segnale è importante, anche se si ritiene che -  con riferimento al tasso applicato per a rateizzazione delle imposte (4% dopo le modifiche) e quello previsto per il ritardato riconoscimento dei rimborso (dopo le modifiche 2%) ci debba essere perfetta identità. Nel senso che il tasso di interesse sulle rateizzazione debba ulteriormente ridursi al 2%, non solo per agevolare le imprese in un periodo di crisi di liquidità, ma anche da un punto di vista di coerenza dei comportamenti. Non si capisce come mai per il ritardato riconoscimento dei crediti lo Stato deve riconoscere un tasso di interesse che va sotto di un punto percentuale al tasso legale, mentre i contribuenti che scelgono di frazionare il versamento delle imposte devono applicare un tasso di interesse che supera di un punto quello legale.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/tassi_int)



[1] Ovviamente, è bene ricordare che i soggetti per cui non si rende applicabile la proroga è sempre possibile procedere ai versamento entro il termine del 16 luglio 2009 applicando la maggiorazione dello 0,40% ovvero per i soggetti per i quali la proroga dei versamenti è applicabile è comunque possibile procedere al versamento delle imposte entro il 5 agosto sempre applicando la maggiorazione dello 0,40%.