COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 47 (versione
pdf. )
1. Premessa: la riduzione
degli interessi sul versamento delle imposte relative al 2008
Operazione |
Tasso
di interesse attuale |
Tasso
di interesse nuovo |
Decorrenza
nuovo tasso |
Rimborso
di imposte pagate |
2,75%
annuo -
1,375% semestrale . |
1°
gennaio 2010 |
|
Rimborsi
con procedura automatizzata |
2,75%
annuo -
1,375% semestrale . |
2,0% annuo
- 1% semestrale |
1°
gennaio 2010 |
Rimborsi
Iva |
2,75%
annuo |
2,0 %
annuo |
1°
gennaio 2010 |
Rimborsi
imposte di successione e ipo-catastali |
4,50% ogni semestre compiuto
|
1,0% ogni
semestre compiuto |
1°
gennaio 2010 |
Rimborsi
tasse e imposte indirette |
1,375%
semestrale |
1,0%
semestrale |
1°
gennaio 2010 |
Ritardata
iscrizione a ruolo |
2,75
% annuo |
4,0% annuo |
1°
ottobre 2009 |
Dilazione
del pagamento |
4,0
% annuo |
4,5% annuo |
1°
ottobre 2009 |
Dilazioni
imposta di successione e donazione |
5,0
% annuo a scalare |
3,0% annuo
a scalare |
1°
gennaio 2010 |
Sospensione
della riscossione |
5,0
% annuo |
4,5% annuo |
1°
ottobre 2009 |
Pagamenti
rateali delle imposte |
6,0
% annuo |
4,0% annuo |
Dichiarazioni
presentate dal 1° luglio 2009 |
Pagamenti
rateali da controlli sulle dichiarazioni |
3,5
% annuo |
3,5% annuo |
1°
gennaio 2010 |
Pagamenti
in seguito a controlli automatizza o formali delle dichiarazioni dei
redditi, Iva e Irap |
5,0%
annuo |
3,5 %
annuo |
Dichiarazioni
presentate per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2007. |
Imposte e
tributi diversi (rinuncia a impugnare l'accertamento, concessioni
governative, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ecc.) |
3,0%
annuo |
3,5 %
annuo |
1°
gennaio 2010 |
Imposte
per rettifica dichiarazione di successione |
4,50%
per ogni semestre compiuto |
2,5% per |
1°
gennaio 2010 |
Dalla tabella a parte il decremento di 2 punti percentuali
del tasso applicato sulla rateizzazione delle imposte che passa dal 6% al 4,0%,
l’aspetto più interessante del provvedimento è la riduzione del «range»
della forbice tra i tassi di interesse applicati con riferimento alla ritardata
erogazione dei rimborsi di imposte ed i tassi applicati con riferimento alle
possibilità di posticipare versamenti delle imposte accordati
dall’ordinamento tributario. Infatti, questa forbice - secondo i casi - andava
da un massimo di 6,5 punti percentuali ad un minimo di 0,75 punti percentuali:
dopo l’entrata in vigore delle modifiche stabilite dal decreto in oggetto
questa forbice si è ridotta da un massimo di 3 punti percentuali ad un
minimo di 1,5 punti percentuali.
Questo segnale è importante, anche se si ritiene che - con riferimento al tasso applicato per a rateizzazione delle imposte (4% dopo le modifiche) e quello previsto per il ritardato riconoscimento dei rimborso (dopo le modifiche 2%) ci debba essere perfetta identità. Nel senso che il tasso di interesse sulle rateizzazione debba ulteriormente ridursi al 2%, non solo per agevolare le imprese in un periodo di crisi di liquidità, ma anche da un punto di vista di coerenza dei comportamenti. Non si capisce come mai per il ritardato riconoscimento dei crediti lo Stato deve riconoscere un tasso di interesse che va sotto di un punto percentuale al tasso legale, mentre i contribuenti che scelgono di frazionare il versamento delle imposte devono applicare un tasso di interesse che supera di un punto quello legale.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/tassi_int)
[1] Ovviamente, è bene ricordare che i soggetti per cui non si rende applicabile la proroga è sempre possibile procedere ai versamento entro il termine del 16 luglio 2009 applicando la maggiorazione dello 0,40% ovvero per i soggetti per i quali la proroga dei versamenti è applicabile è comunque possibile procedere al versamento delle imposte entro il 5 agosto sempre applicando la maggiorazione dello 0,40%.