25 QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

ATTENZIONE

  • Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo B.
  • Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

    Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del C.C. e al coniuge legalmente separato (separazione giudiziale o consensuale).

    In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

    ATTENZIONE

  • I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a £ 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
  • Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

    Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

    I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex Incis, ecc.).

    Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto dichiarati:

    • le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";

    • le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;

    • gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;

    • i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione;

    • le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

    I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro L.

    n Come si compila il quadro B

    Compilare un rigo per ogni unità immobiliare tenendo presente che per quelle che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la colonna 7.

    Nella colonna 1 indicare la rendita catastale.

    Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

    Nella colonna 2 indicare il periodo di possesso espresso in giorni (366, se per tutto l'anno).

    Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

    Nella colonna 3 indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

    La colonna 4 va utilizzata se il fabbricato è dato in locazione indicando l'85% del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

    Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

    Nella colonna 5 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi:

    1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente);

    2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");

    3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");

    4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;

    5 unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;

    6 unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;

    9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

    Nella colonna 6 vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

    1 unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

    3 unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

    Nella colonna 7 va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue.

    Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella colonna 7 indicare:

    • l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici 1, 5, 6 e 9 nel campo "Utilizzo" di col. 5);

    • l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (cod. 2 nel campo "Utilizzo" di col. 5);

    • il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 4, se il fabbricato è locato (cod. 3 nel campo "Utilizzo" di col. 5);

    • l'importo di colonna 4, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (cod. 4 nel campo "Utilizzo" di col. 5).

    Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella colonna 7 indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

    • se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne 2 e 3) diviso 366;

    • se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

     

    Nel rigo B10 riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei righi da B1 a B9.

    • Deduzione per l'abitazione principale

    Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a 1 milione di lire.

    La deduzione, da indicare nel rigo B11, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

    La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

    • Casi particolari

    La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:

    - il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;

    - la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;

    - la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;

    - l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;

    - l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione.

    In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari".

    Nel rigo B12 indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo B10 e quello indicato nel rigo B11.