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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO A1

• GENERALITÀ

Anche quest'anno il valore medio dei capi allevabili è determinato dal D.M. 14.2.95 (G.U. 28.2.95). In appendice sono riportate le tabelle relative alle fasce di qualità e di imposizione in base al reddito agrario.

Si fa presente inoltre che i produttori agricoli devono compilare il Quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sezione III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1995. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

• DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IRPEF

 SEZIONE I

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per il periodo d'imposta 1995, i redditi agrari risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo sono rivalutati del 45%.

 SEZIONE III

Nel rigo A1 29 va indicata la sopravvenienza attiva derivante dalla rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, del reddito escluso dall'imposizione ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 convertito dalla L. n. 489 del 1994, qualora i beni oggetto dell'investimento agevolato, ai sensi del predetto art. 3 del D.L. 357, sono stati ceduti nel periodo compreso tra il 15 settembre 1995 ed il 31 dicembre 1995. Per il calcolo della sopravvenienza attiva si rinvia al <<Prospetto della determinazione della sopravvenienza attiva dei beni ceduti entro il secondo periodo d'imposta>>.

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il Mod. 740/A1 il cui risultato deve confluire nel Mod. 740/F apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso i righi A1 32 e A1 33 non vanno compilati.

In caso contrario se al rigo A1 31 è indicata una perdita, riportare zero nel rigo A1 33 senza compilare il rigo A1 32. Tale perdita può essere compensata con i redditi indicati nel Quadro 740/H. In mancanza di tali redditi, la perdita deve essere riportata al campo 5 del prospetto delle <<Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno>>, contenuto nel Mod. 740 base.

Se, il rigo A1 31 è positivo, nel rigo A1 32 indicare l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da Quadro 740/H), fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 31.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo A1 31, si procede alla eventuale ulteriore compensazione, fino a concorrenza dell'importo di rigo A1 31, con l'eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito spazio del rigo A1 32.

L'eventuale eccedenza di quest'ultime perdite, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle <<Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno>>, contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in Appendice la voce <<Perdite d'impresa in contabilità ordinaria>>). Per una migliore comprensione del meccanismo di compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria rimandiamo al punto 4 del Paragrafo 3 - Istruzioni comuni al Quadro 740/F e al Quadro 740/G.

Nel rigo A1 33 va indicata la differenza tra i righi A1 31 e A1 32.

L'importo di rigo A1 33 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi Irpef, nel rigo N1 del Quadro N.

Prospetto per la determinazione della sopravvenienza attiva relativa ai beni oggetto di investimenti agevolati (art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995).

Il prospetto deve essere utilizzato dai soggetti che, a decorrere dal 15 settembre 1995, hanno ceduto i beni oggetto degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 357 del 1994, convertito dalla L. n. 489 del 1994 entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono realizzati.

In tal caso il reddito escluso dall'imposizione, ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, si ridetermina, ai sensi dell'art. 3, comma 89, della L. n. 549 del 1995, diminuendo l'ammontare dei predetti investimenti di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni ed i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 e ai commi 87 e 88 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995, diversi dagli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore.

L'importo del minor beneficio costituisce sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i predetti beni sono ceduti.

Ai fini della compilazione del presente prospetto si precisa quanto segue:

- nel rigo A1 58 vanno indicati i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto degli investimenti agevolati di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dell'art. 3, commi 85 e 88, della L. n. 549 del 1995, effettuate nel periodo 15 settembre 1995 - 31 dicembre 1995;

- nel rigo A1 59 vanno indicati i costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti di cui all'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e ai commi 87 e 88 dell'art. 3 del D.L. n. 549 del 1995, diversi dagli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore, sostenuti nello stesso periodo d'imposta;

- nel rigo A1 60 va indicato il 50% della differenza tra rigo A1 58 e rigo A1 59 che costituisce la sopravvenienza attiva del periodo d'imposta in cui i beni sono ceduti. Si precisa inoltre che tale sopravvenienza attiva non può superare l'importo del reddito agevolato del periodo d'imposta precedente.

Se l'importo di rigo A1 59 è superiore all'importo di rigo A1 58, nel rigo A1 60 va indicato zero.