2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

• GENERALITÀ

Risoluzione del rapporto di lavoro

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 32 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, con il quale sono state modificate le lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16 del Tuir, sono soggette a tassazione separata le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, tali somme, se corrisposte da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute di acconto, devono essere indicate in questo quadro.

• SEZIONE I

Nella colonna 2 per i redditi di cui alla lettera d) dell'elencazione contenuta nelle istruzioni e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lett. i) è stato specificato che va indicato l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati.

Qualora vengano dichiarati redditi non assoggettabili all'Ilor (quali quelli indicati alle precedenti lettere a), b), c) ed i) e taluni di quelli di cui alla lett. h)) deve essere barrata l'apposita casella posta nella colonna 6. La barratura deve essere apposta qualora il reddito dichiarato sia oggettivamente non soggetto ad Ilor.

Per contro la barratura, non deve mai essere effettuata qualora siano dichiarate plusvalenze di cui alla lett. f) della citata elencazione. La casella in questione non deve essere barrata dai contribuenti che intendono escludere dall'Ilor, ai sensi dell'art. 115, comma 2, lett. e-bis), del Tuir il reddito dichiarato in questa sezione (ad esempio, i redditi di cui alle lettere d) e g)). Infatti tale indicazione viene già fornita negli specifici quadri utilizzati per dichiarare i redditi d'impresa a tassazione ordinaria.

In questi casi il non assoggettamento all'Ilor è concesso in funzione della avvenuta barratura della apposita casella posta nei Quadri 740/G o 740/F.

• SEZIONE II

È stato precisato che ai fini della compilazione di questa sezione occorre indicare:

nella colonna 1 l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;

nella colonna 2, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;

nella colonna 3, la quota di reddito eventualmente da assoggettare ad Ilor, cioè quella per la quale non spetta il credito d'imposta. Si tratta della vera e propria novità di questa sezione. L'innovazione coglie l'esigenza derivante dalla seguente fattispecie fiscale, che brevemente si illustra.

L'art. 44, comma 3, Tuir, nel testo risultante dalla mo-dificazione apportata dall'art. 1, comma 1, lett. e) del D.L. 557/93, disciplina la determinazione degli utili derivanti da recesso, riduzione del capitale e di liqui-dazione nell'ambito di società ed enti soggetti all'Irpeg. La norma detta inoltre precise disposizioni relati-vamente alla spettanza del credito d'imposta di cui all'art. 14 e all'assoggettamento a ritenute alla fonte.

In particolare, per quanto attiene al credito d'imposta, la norma dispone che esso compete <<limitatamente alla parte di utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate al comma 1, anche se imputate a capitale>>. Ne consegue che s• una parte di detto utile, può non competere detto beneficio. L'art. 115, comma 2, lett. a), nel testo risultante dalla modificazione apportata dall'art. 7, comma 1, lett. d) del D.L. 330/94, prevede l'esclusione dall'Ilor per i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg.

Detta esclusione, però, non opera con riguardo ai redditi per i quali non spetta il credito d'imposta di cui all'art. 14. Da ciò, appunto, la necessità di evidenziare l'eventuale quota di reddito soggetta ad Ilor.

La modifica in commento è comunque <<tardiva>>, in quanto il Mod. 740/I (da utilizzarsi qualora non esistano le condizioni per la tassazione separata), aveva già in precedenza (redditi 1993 e 1994) recepito l'innovazione normativa, mediante l'introduzione, nella Sezione II del rigo I13. Detto rigo è infatti destinato ad accogliere la quota di utile per la quale non spetta il credito d'imposta, e che pertanto è soggetta all'Ilor;

nella colonna 4, l'importo della ritenuta subita;

nella colonna 5, il credito d'imposta sui dividendi.

I contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi indicati in questa Sezione alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef, devono barrare la casella posta nella colonna 6.

• SEZIONE V

In caso di opzione per la tassazione ordinaria deve essere barrata la casella posta nella colonna 6.

La casella 6 era già contenuta nella precedente dichiarazione. La novità è che nel modello è stata concessa la possibilità di non tassare separatamente i redditi dichiarati, anche limitatamente ad alcuni di essi. Tale possibilità era in passato preclusa, dovendosi operare la scelta tra tassazione separata od ordinaria, per tutti i redditi dichiarati nella Sezione V.

In effetti, in presenza di successioni apertesi in anni diversi, il contribuente potrebbe avere interessi contrastanti in ordine alla modalità di tassazione dei relativi redditi, in dipendenza del diverso anno di insorgenza del diritto, indicato alla colonna 1.

L'art. 18, comma 2 del Tuir stabilisce infatti che l'imposta dovuta dagli eredi e dai legatari <<è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione>>.

• SEZIONE VII

Nel rigo M16 indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente (nella precedente dichiarazione il TFR e gli emolumenti arretrati erano invece da indicare in due righi distinti. Inoltre negli emolumenti arretrati si è tenuto conto della modifica apportata all'art. 16, comma 1, lett. a) del Tuir), riportando:

nella colonna 1, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;

nella colonna 2, l'ammontare totale di dette somme;

nella colonna 3, l'importo percepito nell'anno;

nella colonna 4, il tipo di emolumento, indicando il codice:

1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;

4, se si tratta di altre indennità ovvero di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;

nelle colonne 5 e 6, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

La modifica coglie principalmente la necessità, relativamente alle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, di mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria gli elementi necessari per la liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 17, Tuir.

Nel rigo M17 indicare le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

nella colonna 1, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;

nella colonna 3, l'importo delle somme percepite nell'anno.

Anche queste istruzioni tengono conto della nuova formulazione dell'art. 16, comma 1, lett. c) del Tuir. Va rilevato che relativamente alle indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, nulla è mutato rispetto alla impostazione già esistente.

Nel rigo M18 indicare l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente percepiti.

In relazione alle somme percepite a titolo di arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti, erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, è stata giustamente eliminata la casella relativa all'anno di insorgenza del diritto, in quanto non può in ogni caso essere diverso da quello nel corso del quale le somme sono state percepite.