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ISTRUZIONI COMUNI AL QUADRO 740/F E AL QUADRO 740/G

•GENERALITÀ

I Quadri 740/F e 740/G devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel Quadro F o nel Quadro G a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Si fa presente che qualora la dichiarazione sia presentata congiuntamente da coniugi entrambi titolari di redditi derivanti dalla gestione di distinte imprese deve essere compilato un Quadro F e/o un Quadro G per ciascuno di essi.

In caso di esercizio di attività diverse, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve essere compilato un distinto Quadro G per ciascuna attività esercitata, con l'indicazione nel rigo G1 della descrizione di ciascuna attività e del relativo codice; quando l'attività sia svolta in regime di contabilità ordinaria, va compilato un Quadro F per ogni attività esercitata con contabilità separata descrivendo nel rigo F1 le distinte attività esercitate ed il relativo codice. Nel quadro (F) che riguarda il codice dell'attività prevalente va determinato il reddito d'impresa del contribuente relativo all'intera attività commerciale esercitata mentre nel prospetto riguardante i dati per l'applicazione di parametri vanno indicati i dati riferibili alla sola attività prevalente. Nei quadri identificati dai codici di attività non prevalente andranno invece compilati i soli prospetti dei dati per l'applicazione dei parametri con riferimento ai dati riferibili a tali attività non prevalenti. Con riferimento al concetto di contabi-lità separata, in materia di imposte dirette non esiste, a differenza di quanto avviene in materia di imposta sul valore aggiunto, una specifica disposizione che regoli la menzionata separazione. Pertanto si ritiene che si ha contabilità separata quando i componenti negativi e positivi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, relativi alle diverse attività esercitate, sono distintamente annotati in autonomi registri per ciascuna attività. Si precisa altresì che la diversa procedura da utilizzare per il Quadro G e per il Quadro F trova giustificazione nel fatto che per i soggetti in contabilità ordinaria per la determinazione del reddito si parte dal risultato di bilancio, che è unico, mentre per i semplificati, privi di bilancio, il Quadro G funge da conto economico ov-vero più Quadri G fungono da distinti conti economici.

•LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

La disciplina del reddito d'impresa ha subìto importanti modifiche conseguenti all'emanazione, nel corso del 1995, dei seguenti provvedimenti:

- il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (riguardante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione delle aree depresse);

- la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (riguardante misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

1. Contributi e liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir]

A seguito delle modifiche recate all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, a decorrere dal 1994, la riserva nella quale sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalità può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti.

Si ricorda, altresì, che, a decorrere dal 1996 i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, erogati da qualunque soggetto (anche diverso dallo Stato, o da altri enti pubblici) sono considerati ricavi; ciò per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della L. n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del Tuir.

Tale modifica normativa non riguarda quindi i contributi della specie erogati nel 1995 per i quali rimane applicabile la disciplina previgente.

2. Immobilizzazioni finanziarie [art. 54, comma 4, del Tuir]

L'art. 3, comma 106, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha chiarito che, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 4, dell'art. 54, del Tuir, che consente la rateizzazione delle plusvalenze conseguite, si considerano immobilizzazioni finanziarie iscritte come tali in bilancio anche le partecipazioni figuranti nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, la cui natura di immobilizzazioni emergeva in modo inequivocabile dalle indicazioni dei bilanci stessi o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

3. Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza [art. 74, comma 2, del Tuir]

La disciplina della deducibilità delle spese di pubblicità e propaganda e di quelle di rappresentanza di cui al comma 2 dell'art. 74 del Tuir, è stata modificata dall'art. 3, comma 93, della L. n. 549, del 1995. In particolare la deduzione delle spese di pubblicità e propaganda può essere effettuata per l'intero importo nell'esercizio di sostenimento ovvero, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi (e non più nei due successivi); analogamente le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura di un terzo del loro ammontare, in quote costanti, nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (e non più nei due successivi).

Tale modifica normativa trova applicazione per le spese sostenute a decorrere dal 1995.

4. Perdite di impresa in contabilità ordinaria

Il comma 3 dell'art. 8 del Tuir, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, disciplina la deduzione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, che non sono determinate a norma dell'art. 79 prevedendo che le stesse sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e, per la differenza, nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

Lo scopo della norma è di evitare la compensazione delle perdite di impresa in contabilità ordinaria con redditi diversi da quelli di impresa.

La stessa disciplina si applica anche in relazione alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi di imposta.

Un primo interrogativo che sorgeva dalla lettura del <<nuovo>> art. 8 del Tuir era se la compensazione delle perdite d'impresa (siano esse derivanti da un'impresa individuale che da una partecipazione in Snc o Sas ed assimilate) in contabilità ordinaria potesse essere effettuata solo con i redditi che la persona fisica (o l'ente non commerciale che esercita una attività commerciale) consegue dall'esercizio di altre imprese in contabilità ordinaria, ovvero se tali perdite potessero essere utilizzate per compensare tutti i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto, siano questi derivanti da impresa in contabilità ordinaria o semplificata. Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha optato per quest'ultima interpretazione, come chiaramente esposto nelle sotto riportate ulteriori istruzioni, contenute nell'Appendice.

• Perdite d'impresa in contabilità ordinaria.

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo. Conseguentemente, può essere portata in diminuzione dal reddito d'impresa relativo al 1995 anche l'eccedenza di perdite formatesi dal 1990 al 1994, non scomputata dal reddito complessivo entro il 1994.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel Quadro 740/F o 740/G, e/o 740/H, e/o 740/A1, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta. Nel concreto si deve quindi operare in questo modo:

- le perdite indicate al rigo F52 o al rigo 31 del Quadro A1 (allevamento di animali) possono esser utilizzate per compensare i redditi di partecipazione di cui al rigo H7 e per la parte che eccede devono essere riportate nel prospetto delle perdite al campo 5;

- le perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria di cui al rigo H7 possono essere utilizzate per compensare i redditi d'impresa evidenziati nei righi F52, G41 o al rigo 31 del Quadro A1. La parte che eccede dopo le compensazioni deve essere indicata nel prospetto delle perdite al campo 5.

Non è superfluo sottolineare che per le perdite di impresa in contabilità semplificata nulla è mutato rispetto alla precedente dichiarazione. Le stesse, pertanto, continuano a poter essere compensate con gli altri redditi conseguiti nell'anno, concorrendo direttamente alla determinazione del reddito complessivo di cui al rigo N1, senza possibilità di poter essere utilizzate per compensare redditi degli esercizi successivi.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei Quadri 740/F o 740/G, e/o 740/H e/o 740/A1 dovrà essere riportata nel <<Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno>>, contenuto nel Mod. 740 base, secondo le istruzioni ivi previste che abbiamo riportato al Paragrafo 25 - Perdite di impresa in contabilità ordinaria.

Esempi

Esempio 1

Si ipotizza un contribuente con un reddito di partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità semplificata (£ 13.000.000) e con una perdita d'impresa in contabilità ordinaria (£ -20.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO F

nel rigo F52 £ -20.000.000

QUADRO H

nel rigo H7 £ 13.000.000

nel rigo H8 la quota delle perdite

di impresa in contabilità ordina-

ria (da portare in diminuzione dal

reddito di partecipazione indicato

al rigo H7) £ 13.000.000

nel rigo H10 il totale reddito di

partecipazione (da riportare al ri-

go N1) £ 0

PROSPETTO DELLE PERDITE

nella colonna 5 del <<Prospetto

delle perdite in contabilità ordi-

naria non compensate nell'anno>>

contenuto nel Mod. 740 base) £ 7.000.000

Esempio 2

Si ipotizza un contribuente con un reddito d'impresa in contabilità semplificata (£ 12.000.000) e con una perdita derivante da partecipazione in società di persone esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria (£ -8.000.000). Eccedenza di perdite pregresse non compensate nel periodo precedente (£ -3.000.000). In tal caso il contribuente indicherà:

QUADRO H

nel rigo H7 £ 0

QUADRO G

nel rigo G41 £ 12.000.000

nel rigo G42 va indicata la quota

delle perdite di impresa in conta-

bilità ordinaria (da portare in di-

minuzione dal reddito di impresa

di cui £ 3.000.000 relative ad an-

ni precedenti) £ 11.000.000

nel rigo G43 (totale reddito d'im-

presa da riportare nel rigo N1) £ 1.000.000

5. Imposte sostitutive s• riserve e fondi in sospensione d'imposta di cui all'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, ha introdotto una disciplina speciale e temporanea, per l'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione dall'Irpef o Irpeg e dall'Ilor mediante assoggettamento a imposta sostitutiva.

In particolare, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 22 del citato provvedimento possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva:

le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, nella misura del 20%;

i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi della L. n. 408 del 1990 e della L. n. 413 del 1991, nella misura del 3%;

la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati effettuati ai sensi dell'art. 34 della L. n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della L. n. 904 del 1977 e il loro costo fiscalmente riconosciuto, nella misura del 20%. In tal caso si considerano assoggettate ad imposta, per l'ammon-tare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva, le riserve e i fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento.

L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta dal contribuente con l'apposito modello approvato con il decreto ministeriale 28 agosto 1995, pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 1995, che va allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al 1995.

Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il 20 dicembre 1995 oppure, a richiesta del contribuente in tre rate:

- entro il 20 dicembre 1995, per il 50% di quanto dovuto;

- entro il 31 gennaio 1996, per il 25% di quanto dovuto;

- entro il 30 aprile 1996, per il residuo 25%.

In caso di versamento rateale le ultime due rate devono essere maggiorate degli interessi in misura pari al 9% annuo.

In proposito si precisa che gli interessi vanno versati congiuntamente all'importo delle rispettive rate, che, nel modello per la richiesta di applicazione delle imposte sostitutive, vanno indicate senza gli interessi dovuti s• ciascuna di esse.

6. Rimborsi per trasferte [art. 62, comma 1-ter, del Tuir]

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, introdotto dall'art. 33, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate, successivamente al 24 febbraio 1995, fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; il predetto limite è elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero.

Al riguardo è opportuno precisare che il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista. Inoltre, con riferimento ai rimborsi analitici, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, iniziata successivamente al 24 febbraio 1995, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero 20, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio (in corso di predisposizione). Per memoria ricordiamo che le istruzioni al Mod. 770/A, punto 24, precisano che nell'ammontare lordo rientrano anche i rimborsi a piè di lista e le indennità di trasferta non eccedenti i limiti di franchigia

7. Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del Tuir]

Con l'introduzione nel Tuir dell'art. 20-bis (articolo in-serito dall'art. 30 del D.L. 23.2.95, n. 41), è stato chiari-to che il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle im-poste sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile orga-nizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale dispo-sizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

8. Attività diretta alla produzione di vegetali [art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir]

Ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, così co-me modificato dall'art. 31, comma 3, della L. 23 dicem-bre 1994, n. 724, è considerata attività agricola anche l'attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno s• cui la produzione insiste. Pertanto, per la parte eccedente tale limite, il reddito si determina in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, relativo al reddito d'impresa.

Autotrasportatori - Deducibilità interessi passivi

Il D.L. 20.2.96, n. 67, art. 2, comma 1, prevede che il credito d'imposta erogato agli autotrasportatori c/terzi in forza del D.L. 90/90 e successivi rifinanziamenti e che già non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 63 del Tuir e, per il rinvio fatto a questa disposizione dall'art. 75 del Tuir, delle spese generali. La citata disposizione del D.L. 67/96 ha valore interpretativo e pertanto è applicabile per tutti i periodi di imposta interessati dal credito in argomento.