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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO E

•GENERALITÀ

Più attività

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria). La compilazione di distinti quadri in presenza di contabilità separate, a differenza di quanto previsto per gli scorsi anni, è una grossa novità che trova fondamento nella necessità di applicare in modo corretto, alla singola attività, i parametri presuntivi.

•SEZIONE I

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Questa sezione è stata profondamente riarticolata non tanto ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo quanto per la necessità di distinguere le voci a cui applicare i parametri presuntivi di compensi.

Nel rigo E1 indicare:

Codice attività

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

La precisazione rispetto alla tenuta di un'unica contabilità si è resa necessaria in quanto, da quest'anno, in caso di contabilità separata si devono compilare distinti Quadri E.

Nel rigo E2 indicare:

nel campo 6 barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. Al riguardo si precisa che il requisito temporale menzionato dovrebbe verificarsi considerando soltanto i periodi di imposta maturati anteriormente all'inizio del 1995 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività. Pertanto, la riduzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 29.1.96 dovrebbe applicarsi a tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1990. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa. La disposizione fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.96 - Parametri, ove è previsto che nella determinazione del fattore di adeguamento Fa la costante W è pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato da meno di cinque anni.

I righi che seguono, salvo alcune novità (E11, E12, E21) non innovano nella determinazione del reddito, bensì operano unicamente ai fini di una diversa classificazione dei compensi e delle spese per l'applicazione dei parametri (v. alla voce <<Istruzioni comuni ai Quadri 740/E, 740/F e 740/G>> del Paragrafo 1 - Dati per l'applicazione dei parametri).

Nel rigo E3, colonna 1, indicare l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazio-ne finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'eser-cizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50%.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.

Nel rigo E3, colonna 2, indicare l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero nel 1995.

Nel rigo E4 indicare l'ammontare lordo complessivo:

dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi de-rivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori com-mercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Nel rigo E5 indicare l'ammontare lordo complessivo:

degli interessi moratori e degli interessi per dila-zione di pagamento percepiti nell'anno;

dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Rigo E6

 ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI

(Art. 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

Il contribuente, utilizzando il rigo E6, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. <<ravvedimento operoso>> ai fini amministrativi), ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5% dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo E6.

Nel rigo E9 indicare: nell'apposito spazio gli oneri finanziari. Ciò è introdotto unicamente ai fini dei parametri in quanto nella variabile <<Quote di ammortamento>> i canoni di locazione finanziaria rilevano al netto degli oneri finanziari. Vista la difficoltà di conoscere l'importo degli oneri finanziari non distintamente esposti nelle fatture emesse dalle società di leasing nei confronti dell'utilizzatore del bene, per esigenze di semplificazione l'Amministrazione finanziaria, in una circolare di imminente pubblicazione, dovrebbe consentire di indicare, in luogo degli oneri finanziari, un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei canoni esposto nel rigo E9 ed un ammontare derivante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società di leasing diviso i giorni di durata del contratto e moltiplicato il numero di giorni compresi nel periodo di imposta.

Nel rigo E10 indicare:

il 50% del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali e/o il 50% dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promi-scuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente.

Nel rigo E11 indicare:

il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che il contribuente stesso non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in Appendice la voce <<Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni>>);

l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclu-sivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;

il 50% della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare del contribuente ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50% del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscua-mente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione. Questa è una novità sostanziale che influenza la determinazione del reddito;

le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;

il 50% delle spese per servizi nonché della quota di competenza delle spese di manutenzione straor-dinaria, ammodernamento e ristrutturazione dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

ATTENZIONE

Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel rigo E12, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali

Si precisa che, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; il predetto limite è elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista e si applica alle trasferte iniziate successivamente al 24 febbraio 1995. Quella appena riportata è una novità sostanziale che influenza la determinazione del reddito (v. art. 62, comma 1-ter, Tuir, come introdotto dal D.L. 41/95). Per memoria ricordiamo che le istruzioni al Mod. 770/A punto 24 precisano che nell'ammontare lordo rientrano anche i rimborsi a piè di lista e le indennità di trasferta non eccedenti i limiti di franchigia;

le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo di imposta. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo E13, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta;

le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si precisa che vanno considerate nel rigo in esame anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi.

Nel rigo E14 indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel rigo E15 indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

Nel rigo E17 indicare l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50%. Va compreso il 50% delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel rigo E18 indicare la spesa sostenuta nel periodo d'imposta, per l'acquisto di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50%.

Nel rigo E19 indicare il 50% della spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione (di motocicli con motore non superiore a 350 cc.: v. per la conferma alla voce <<Attenzione>> posta di seguito alle istruzioni ai righi E8 ed E9) di autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo.

Nel rigo E21 vanno indicate nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione. Anche questa è una disposizione che innova ai fini della determinazione del reddito, introdotta all'art. 50, comma 5, Tuir dal D.L. 41/95.

Nel rigo E23 (Altre spese documentate) non vanno più indicate le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale, utilizzato in base a contratto di locazione, in quanto già indicate nel rigo E11.

• SEZIONE II

Altri redditi di lavoro autonomo

Nel rigo E32 indicare i compensi lordi per:

collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore.

Pertanto i compensi per gli articoli per una rivista per i quali sia stato previsto contrattualmente la cessione dei diritti d'autore vanno ricompresi nel successivo rigo E34. Restano comunque in questo rigo come precisato in Appendice i redditi derivanti:

dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative).