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PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA

In Appendice alle istruzioni sono fornite le seguenti precisazioni per la compilazione dell'apposito prospetto.

• Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato alle persone fisiche che nel periodo dal 1991 al 1995 hanno subìto perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel Quadro 740/F o 740/A1) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

A tal riguardo si ricorda che fino al 1994, il prospetto delle perdite andava compilato quando l'ammontare delle perdite sopradescritte superava nello stesso periodo l'ammontare dei redditi prodotti nei rispettivi anni. In tal caso, la differenza negativa poteva essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto.

A decorrere dal 1995, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, come modificato dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, non più con il reddito complessivo, ma soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte delle perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel campo 5 deve essere indicata, la differenza, se negativa, tra i redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice (sia in contabilità ordinaria che semplificata), nel periodo d'imposta 1995, e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e da partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria, per la parte non compensata con gli altri redditi d'impresa.

Poiché lo stesso art. 29, al comma 2, ha precisato che il nuovo criterio di scomputo delle perdite si applica anche alle perdite dichiarate in precedenti periodi d'imposta, nei campi 4, 3, 2 e 1 vanno indicate le eccedenze di perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate con il reddito complessivo, fino al 1994 e non compensate con i redditi del 1995 derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalle partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e/o da quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

• fino al 1996 per l'eccedenza relativa al 1991;

• fino al 1997 per l'eccedenza relativa al 1992;

• fino al 1998 per l'eccedenza relativa al 1993;

• fino al 1999 per l'eccedenza relativa al 1994;

• fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995.

Ulteriori precisazioni in ordine al nuovo trattamento fiscale delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria sono contenute a commento del punto 4 del Paragrafo 3 - Istruzioni comuni al Quadro 740/F e al Quadro 740/G.