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QUADRO N - IRPEF

ATTENZIONE

Perdite

Si ricorda che dal presente anno le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria (o derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria) possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi. Ulteriori istruzioni sull'argomento sono contenute nel Paragrafo 25 - Perdite d'impresa in contabilità ordinaria e al punto 4 del Paragrafo 3 - Istruzioni comuni al Quadro 740/F e al Quadro 740/G.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare al rigo N1 deve essere preceduta dal segno meno.

• DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

È variato il limite di reddito al di sopra del quale un familiare non può essere considerato a carico. Detto limite è passato da £ 5.300.000 dell'anno 1994 a £ 5.500.000 per l'anno 1995.

 Coniuge a carico

Sono variate le detrazioni per il coniuge a carico passate da £ 792.000 dell'anno 1994 a £ 817.552 dell'anno 1995.

 Figli a carico

Le nuove misure delle detrazioni spettanti per il 1995 sono contenute nella Tabella D che si riporta in appendice.

 Altri familiari a carico

Sono variate anche le detrazioni per gli altri familiari a carico passate da £ 126.000 dell'anno 1994 a £ 135.592 dell'anno 1995.

• DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

Anche queste detrazioni sono variate per il 1995 come è possibile rilevare dalla Tabella E che si riporta in appendice.

• DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel Quadro E, nel Quadro G e nel Quadro H (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).

Le nuove misure di queste detrazioni sono contenute nella Tabella F riportata in appendice.

• DETRAZIONE IN LUOGO DEGLI ONERI

Nel rigo N15 indicare l'importo dell'incremento delle detrazioni per figli a carico. Tale importo è pari a £ 400.000 per ciascun figlio (o per taluni altri familiari) ed è rapportato al periodo per cui sussistono le condizioni richieste. Pertanto, nel rigo indicare l'importo ottenuto moltiplicando £ 400.000 per il numero di mesi indicato nell'apposito rigo del riquadro <<Familiari a carico>> diviso per 12.

Ulteriori informazioni relative all'incremento delle detrazioni in esame sono state riportate a commento del Paragrafo 16 - Variazioni anagrafiche dei familiari a carico.

Nel rigo N19 indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo N18, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef dalle imprese di autotraspor-to di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie im-prese, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotoottici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi e noleggio, nonché il credito di imposta (<<premio di assunzione>>) utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al Quadro U.

Due le novità da segnalare rispetto alla precedente dichiarazione.

La prima è la precisazione che i crediti d'imposta possono essere indicati fino a concorrenza dell'importo indicato al rigo N18. Con ciò il Ministero delle finanze ha riaffermato anche in dichiarazione il principio secondo cui i detti crediti non possono comunque essere chiesti a rimborso. La seconda novità è che non compare più il credito d'imposta per le imprese di distribuzione di carburante. Tale credito infatti per l'espressa previsione dell'art. 8 del D.L. 16/93 poteva essere utilizzato fino al 31 dicembre 1994.

• Credito per le imposte pagate all'estero

Nell'Appendice alle istruzioni è contenuta la seguente novità.

Va tuttavia precisato che, se nella compilazione dei Modd. 740/F, 740/G, 740/H e 740/A1 risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere il reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze di cui sopra; in tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo N1 aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). Ciò in quanto l'appena richiamato art. 5, D.P.R. 42/88, non è stato modificato come invece è avvenuto per l'art. 8, comma 3, Tuir. In altre parole ai soli fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero si fa riferimento al reddito complessivo cosa non più possibile quando si applica l'art. 8, comma 3, Tuir in presenza di redditi, realizzati in Italia, di impresa e partecipazione.

• Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

In Appendice alle istruzioni sono riportate le seguenti precisazioni sulle eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione.

L'art. 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, prevede che il diritto alla scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto dagli artt. 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del Tuir, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa.

La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiedere il rimborso presentando una apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale, a nor-ma dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se il contribuente nell'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può, comunque, utilizzare il credito in questione nella prima dichiarazione che evidenzia un debito di imposta (a nostro avviso anche a credito).

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione dei redditi, ma non indica il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici in sede di successivo controllo della dichiarazione dei redditi, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto in seguito alla menzionata istanza.