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TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Rispetto alla precedente dichiarazione è mutata solo la numerazione dei due righi nei quali indicare il totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati non variati rispetto al precedente periodo d'imposta.

I due righi sono ora denominati rigo A e rigo B, men-tre lo scorso anno erano denominati, rispettivamente rigo A1 e rigo B1.

Ai fini della compilazione di tali righi è precisato che non si considera, invece, variazione la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari rispettivamente del 55 e del 45% che il contribuente è comunque tenuto ad effettuare secondo quanto precisato più avanti.

Le nuove aliquote di rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari sono state stabilite, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995, dall'art. 31, comma 1 della L. 23.12.94, n. 724.

Nel rigo A indicare:

a colonna 1 l'importo totale del reddito dominicale dei terreni, rivalutato del 55%. A tal fine dividere l'importo del reddito dominicale indicato nella precedente dichiarazione (rigo A1, colonna 1 oppure rigo A12, colonna 4 del Mod. 740 oppure rigo 1 del Mod. 730-3) per 1,37 (allo scopo di ottenere il valore del reddito prima della rivalutazione del 37% operata lo scorso anno) e successivamente moltiplicare per 1,55;

a colonna 2 l'importo totale del reddito agrario dei terreni, rivalutato del 45%. A tal fine dividere l'importo del reddito agrario indicato nella prece-dente dichiarazione (rigo A1, colonna 2 oppure rigo A12, colonna 5 del Mod. 740 oppure rigo 2 del Mod. 730-3) per 1,32 (allo scopo di ottenere il valore del reddito prima della rivalutazione del 32% operata lo scorso anno) e successivamente, moltiplicare per 1,45.