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VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DEI FAMILIARI A CARICO

• STATO CIVILE

Lo stato civile deve essere indicato se alla data di presentazione della dichiarazione risulta variato rispetto alla dichiarazione del 1995 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Anche se questa indicazione non era contenuta nelle precedenti istruzioni alla dichiarazione non si tratta di una vera novità in quanto la possibilità di indicare le sole variazioni era comunque già prevista a margine del riquadro <<Stato civile>> nel Mod. 740/95.

• RESIDENZA

Ai fini della compilazione del riquadro, è stato precisato che non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

• FAMILIARI A CARICO

Sono variati solamente i limiti di reddito per essere considerati fiscalmente a carico nel 1995.

L'importo è passato da £ 5.300.000 per il 1994 a £ 5.500.000 per il 1995.

• INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

L'apposito rigo del riquadro <<Familiari a carico>> deve essere compilato da coloro che hanno diritto all'incremento della detrazione per figli a carico.

Si tratta, come noto, della maggiore detrazione d'imposta prevista nella manovra finanziaria per il 1995 (art. 4 della L. 23.12.94, n. 725) a favore dei soggetti che nel 1995 avevano i requisiti reddituali previsti per il godimento dell'assegno per il nucleo familiare.

Sull'argomento, in base al comma 1 dell'appena citato art. 4, avrebbe dovuto essere emanato un decreto interministeriale entro il 31 gennaio 1995. Ad oggi questo decreto non è stato ancora emanato e risulta al vaglio del Consiglio di Stato.

Nell'Appendice delle istruzioni ministeriali sono comunque riportate le seguenti precisazioni.

I soggetti che percepiscono l'assegno per il nucleo familiare, in possesso nel 1995 dei medesimi requisiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'assegno stesso, hanno diritto per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni per figli a carico, nella misura di £ 400.000 per l'intero anno. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni e spetta in relazione al numero dei mesi in cui si sono verificate le condizioni richieste.

Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare presi in considerazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno, cioè il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i fratelli, le sorelle ed i nipoti a condizione che siano nel 1995:

portatori di handicap secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni;

conviventi con il contribuente;

privi di mezzi di sostentamento (cioè non devono possedere redditi propri assoggettabili all'Irpef per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale (pari a £ 4.641.000).

In tale caso l'incremento spetta anche in assenza di figli, sempreché ricorrano tutte le condizioni sopra evidenziate.

Ciò significa, in altri termini, che le 400.000 lire possono spettare anche se non si hanno figli ma si hanno, nel proprio nucleo familiare almeno tre altri familiari (coniuge, fratelli, sorelle e nipoti) con tutti i seguenti requisiti:

a) portatori di handicap ovvero di età superiore a 70 anni;

b) conviventi con il contribuente;

c) privi di mezzo di sostentamento.

Se l'ammontare dell'incremento delle detrazioni supera quello dell'imposta netta, il contribuente con la pre-sentazione del Mod. 740, può conseguirne il rimborso ovvero chiedere di utilizzare l'eccedenza in diminuzione delle imposte dovute per l'anno successivo.

I requisiti della convivenza e dell'assenza di mezzi di sostentamento vanno attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (tale dichiarazione è riferita solo al coniuge, ai fratelli, alle sorelle ed ai nipoti). Se l'incremento delle detrazioni è stato chiesto in sede di effettuazione della ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e di pensione, le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al datore di lavoro entro 30 giorni dal loro verificarsi.

Numero totale di mesi

Le istruzioni al rigo stabiliscono poi, in modo più specifico che:

In tale rigo indicare il numero totale dei mesi per i quali sussiste il diritto all'incremento delle detrazioni (ad es. se l'incremento spetta per due figli per l'intero anno indicare 24). Se l'incremento delle detrazioni, previa richiesta, è stato attribuito dal proprio datore di lavoro, si può tener conto del numero dei mesi indicato nel punto 10-bis del Mod. 101 oppure del numero dei mesi indicato nelle Annotazioni del Mod. 201.

Non è superfluo sottolineare che, il numero dei mesi da indicare va conteggiato a partire dal terzo figlio e/o equiparato compreso e che quindi l'esempio sopra riportato, con l'indicazione di 24 mesi, è riferibile, per esempio, ad un contribuente con 4 figli fiscalmente a carico o con 3 figli fiscalmente a carico ed una sorella con più di 70 anni di età, convivente e priva di mezzi di sostentamento.