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PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Si fa presente che il comma 4, dell'art. 22, del D.L. n. 41 del 1995 ha previsto che nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 34 della L. n. 576 del 1975 e dell'art. 10 della L. n. 904 del 1977, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso precedentemente alla data del 24 febbraio 1995 e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e della imposta locale sui redditi in misura pari al 20%.

I soggetti che hanno assoggettato ad imposta sostitutiva le predette differenze devono indicare l'importo delle stesse nel rigo 09.

Con la circolare n. 310/E del 4 dicembre 1995 è stato precisato che l'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle differenze di cui al citato comma 4 dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 può riguardare la differenza relativa ad una sola partecipazione ma ognuna di queste deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva l'intera differenza risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data del 24 febbraio 1995.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione di un apposito allegato riportando nei righi 07, 08 e 09 i dati riepilogativi mentre il rigo 06 non va compilato.