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n MOD. 750/K - PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

Si ricorda che l'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, già prorogata all'esercizio in corso al 30 settembre 1995, è stata ulteriormente prorogata dall'art. 3, comma 110, della L. 28 dicembre 1995, n. 549, fino all'esercizio in corso al 30 settembre 1997.

n ACCONTO PATRIMONIALE

Si ricorda che il comma 112 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, ha previsto, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 30 settembre 1995, l'obbligo di versare, a titolo di acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, un importo pari al 55% dell'imposta patrimoniale relativa al periodo di imposta precedente nei termini e con le modalità prevista per le imposte sui redditi.

Tale acconto, per il periodo di imposta 1996, è pertanto determinato nella misura del 55% dell'imposta dovuta per il periodo precedente risultante dal rigo K13 del presente modello.

Se l'importo di rigo K13:

non supera £ 100.000 non è dovuto acconto;

supera £ 100.000 è dovuto acconto nella misura del 55% dell'importo del rigo di riferimento.

L'acconto così determinato deve essere versato:

in unica soluzione nel mese di novembre 1996, se l'importo non è inferiore a £ 502.000;

in due rate se l'importo è pari o superiore a £ 502.000 di cui:

- la prima entro maggio 1996, nella misura del 40% dell'acconto come sopra determinato;

- la seconda nel mese di novembre 1996, nella restante misura del 60%.

Il modello si compone di tre Sezioni, riguardanti le prime due, la determinazione dell'imponibile e la terza il calcolo dell'imposta patrimoniale dovuta nonché i versamenti dell'imposta stessa.

• IMPOSTE PATRIMONIALI

Ai fini della compilazione della Sezione I è stato chiarito che qualora l'impresa non abbia redatto il bilancio, non avendone l'obbligo, come ad esempio nel caso di fusione o di trasformazione, ovvero non abbia approvato il bilancio, essendo scaduti i termini di approvazione dello stesso, per la determinazione del patrimonio netto da assumere ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale, occorre far riferimento agli elementi desumibili dalle scritture contabili alla data di chiusura del periodo d'imposta.

Rigo K4

Si ricorda che qualora le imposte sostitutive, applicate ai sensi dell'art. 22 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, sono computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, l'ammontare di quest'ultime su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle imposte sostitutive stesse.

Inoltre, in caso di imputazione a conto economico delle imposte sostitutive di cui sopra, l'eventuale perdita dell'esercizio, da indicare nel rigo K6, va determinata senza tener conto delle medesime imposte sostitutive.

Sezione III

La sezione che prima si componeva di un solo rigo dove dovevano essere indicati gli estremi di versamento dell'imposta è stata completamente ristrutturata per effetto dell'introduzione degli acconti d'imposta per il 1995 operata dall'art. 20 del D.L. 41/95 (35% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1994).

Nella Sezione III va indicato l'ammontare dell'imposta dovuta, gli estremi dei versamenti degli acconti e del saldo dell'imposta nonché le eventuali somme da chiedere a rimborso o da computare in diminuzione delle imposte relative all'esercizio successivo.

Nel rigo K13 va indicata l'imposta che risulta dall'applicazione dell'aliquota del 7,5‰ all'importo di rigo K9 ovvero K12.

Si ricorda che in caso di compilazione del rigo K8, l'imposta dovuta, per effetto dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 394, non può comunque essere inferiore all'1‰ del patrimonio netto indicato nel rigo K7 senza tener conto, quindi, delle diminuzioni spettanti in conseguenza delle partecipazioni possedute.

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore ai dodici mesi l'imposta è ragguagliata alla durata di detto periodo, considerando come mese intero la frazione di esso superiore a 15 giorni.

L'imposta non è dovuta se l'ammontare di rigo K13 non supera l'importo di £ 100.000.

Nei righi K14 e K15 vanno indicati gli importi della prima e secondo rata di acconto eventualmente versati, riportando, negli appositi spazi, gli estremi dei versamenti, cioè la data e il codice dell'ufficio postale o della banca o del concessionario desunti dalle attestazioni e/o dalle distinte di versamento.

Attenzione: Le società che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto nel termine compreso tra il 1deg. giugno 1995 e il 20 giugno 1995 devono indicare l'importo versato al netto dello 0,50% corrisposto a titolo di sanzione per l'imposta versata tardivamente.

La differenza tra l'importo indicato nel rigo K13 e il totale degli importi indicati nei righi K14 e K15 va indicata, se positiva, nel rigo K16 in quanto costitui-sce l'imposta da versare a saldo, se negativa, va indicata nel rigo K17 e/o nel rigo K18.

Attenzione: qualora l'importo indicato nel rigo K13 sia non superiore a £ 100.000 nel totale degli importi indicati nei righi K14 e/o K15 dovrà essere indicato, a scelta del contribuente, nel rigo K17 e/o K18.

Si ricorda che per effetto dell'art. 20 del D.L. n. 41 del 1995, e dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 394 del 1992, gli acconti e il saldo, devono essere versati con le medesime modalità previste dalle norme che disciplinano la materia della riscossione delle imposte sui redditi, tenendo presente che tali versamenti non vengono annotati sul conto fiscale.

Pertanto, i suddetti soggetti devono effettuare il versamento conferendo delega alle aziende di credito o all'Amministrazione postale o mediante versamento diretto al concessionario della riscossione.

Per i versamenti agli istituti di credito, occorre compilare la delega come approvata con decreto ministeriale 25 settembre 1995, avendo cura di completare la delega con tutti gli elementi dalla stessa richiesti.

Per i versamenti all'Amministrazione postale, occorre compilare un apposito bollettino di conto corrente a tre tagliandi, approvato con decreto ministeriale 17 dicembre 1992, predisposto dall'Amministrazione P.T. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale. In particolare, per i versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale, va utilizzato il bollettino di conto corrente n. 5041.

Per chi effettua i pagamenti al concessionario della riscossione, occorre compilare la distinta Mod. 8, fermo restando la possibilità di utilizzare il bollettino di conto corrente postale Mod. 11.

In tutti i casi, ad esclusione dei versamenti tramite delega all'amministrazione postale, occorre fare riferimento ai seguenti codici - tributo:

- codice 3433 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone - Acconto.

- codice 3430 - imposta sul patrimonio netto delle imprese - società di persone.

Il periodo di riferimento nella forma AA.AA., da riportare nella distinta (Mod. 8) di versamento o nel bollettino di conto corrente postale (Mod. 11), o nel modello di delega è l'anno per il quale si versa l'imposta.

Per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 1994, convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, non sono dovuti gli interessi e la soprattassa è ridotta allo 0,50% se il versamento è eseguito entro il 20 giugno. Se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, la soprattassa è ridotta al 3%.

L'inosservanza, totale o parziale, dell'obbligo di versamento dell'imposta entro i predetti, comporta il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo sulle somme non versate e della soprattassa pari al 40% delle somme non versate.

Si fa, altresì, presente che agli effetti sanzionatori, l'art. 3, comma 5, del citato D.L. n. 394, fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 46 e seguenti del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato D.M. di attuazione, la dichiarazione si considera omessa se non è stato presentato o compilato il relativo modello, incompleta se non reca tutti gli elementi che costituiscono la base imponibile e infedele se i predetti elementi, sono inferiori a quelli accertati.