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MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

Sezione I - Determinazione del reddito da imputare ai soci

Per quanto riguarda le spese da indicare nei righi H9 (lottizzazione terreni, opere di edificabilità terreni, vendita terreni ed edifici) e H10 (rivendita infraquinquennale di beni immobili) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo di imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero da indicare nel rigo H5 è stato precisato quanto segue.

Se lo Stato estero tassa gli immobili in base alle rendite catastali o criteri similari, il contribuente deve dichiarare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere l'apposita voce nell'Appendice del Mod. 750 base).

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero è soggetto ad imposta nello Stato estero, il contribuente deve indicare l'ammontare dichiarato nello Stato estero senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero e non l'abbattimento forfetario del 15%. Se il reddito costituito dal canone di locazione non è soggetto a imposte sui redditi nel paese estero, il contribuente deve dichiarare l'ammontare percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile ed il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo H5 non deve essere compilato.

Sezione II - Determinazione del reddito ai fini dell'Ilor

È presente il nuovo rigo H18 nel quale occorre indicare, ai fini dell'esclusione dall'Ilor, la rendita catastale dei fabbricati facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto o in usufrutto nonché dei terreni dati in affitto per uso non agricolo senza tener conto della rivalutazione dei redditi dei terreni prevista dall'art. 31 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Nel rigo H20 indicare il totale delle deduzioni spet-tanti, risultante dalla somma degli importi da rigo H17 a rigo H19. La richiesta di questo dato non è comunque una novità. La detta rendita catastale era infatti già richiesta nella precedente dichiarazione insieme ai redditi degli immobili situati all'estero di cui al rigo H17. La novità è che ora ne viene richiesta l'evidenziazione separata.