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MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Rispetto alla precedente dichiarazione è mutato il secondo riquadro relativo alla <<Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati>>.

Questa novità e le successive, derivano dalla nuova formulazione dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del Tuir. Questi hanno stabilito che le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo di imposta, non più con il reddito complessivo, ma soltanto con i redditi derivanti dalle predette attività e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. Per un approfondimento si rimanda al punto 4 del Paragrafo 3 - Istruzioni comuni al Quadro 740/F e al Quadro 740/G.

La prima novità è costituita dalla colonna 10. Per questa deve essere indicato il codice 1, 2 o 3, riferito al tipo di partecipazione, come di seguito indicato:

1 - partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti, attività di impresa in contabilità ordinaria;

2 - partecipazione in società semplice;

3 - altre partecipazioni.

Oltre a ciò sono stati aggiunti quattro nuovi righi.

Nel rigo G10 va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, siano esse in regime di contabilità semplificata che ordinaria, al netto delle perdite derivanti da partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria (codici 1 e 3 indicati nella colonna 10).

Se tale importo è di segno negativo lo stesso, se non utilizzato per compensare il reddito derivante dal Quadro 750/D1, va riportato nel rigo L12 del Quadro 750/L. In tal caso nel rigo G10 va indicato <<0>> e il rigo G11 non va compilato.

Se invece tale importo è di segno positivo lo stesso va indicato nel rigo G10, mentre nel rigo G11 va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di attività d'allevamento con determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 78 del Tuir (da Quadro 750/D1), fino a concorrenza dell'importo di rigo G10.

Nel rigo G12 va indicato il reddito (o la perdita) deri-vante dalla partecipazione in società semplice (codice 2) al netto delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

Nel rigo G13 va indicata la somma algebrica tra rigo G12 ed il risultato della differenza dell'importo di rigo G10 e rigo G11.

Tale somma va riportata, nel rigo L8, colonna 1, del Quadro 750/L.

ATTENZIONE

Se la società non possiede perdite di partecipazione in contabilità ordinaria e perdite derivanti dall'esercizio di impresa di allevamento, sommare gli importi indicati nei righi da G1 a G8, colonna 12, e riportare il totale nel rigo G13.