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MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

• GENERALITÀ

Più attività

In caso di esercizio abituale di più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, va compilato un distinto modello per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

La compilazione di distinti quadri in presenza di contabilità separate, quando l'anno scorso se ne compilava uno solo, è una grossa novità che trova fondamento nella necessità di applicare in modo corretto alla singola attività i parametri presuntivi.

Numero riquadri

I riquadri in cui si articola il modello sono solo due, e non tre come negli anni precedenti, in quanto il quadro per i coefficienti presuntivi non è stato sostituito da un quadro per i parametri bensì i dati per l'applicazione di questi ultimi si rileveranno dai singoli righi in cui si articola il modello ai fini della determinazione del reddito.

• Dati relativi all'attività

Compilazione

In ogni caso è possibile compilare il riquadro anche in assenza di variazioni, se questa modalità risulta più agevole. Non è una vera novità: viene solo esplicitato ciò che era già noto.

Codici attività

Non sono più richiesti i codici attività secondo la codifica in vigore nel 1990

In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta una unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente, cioè a quella da cui deriva il maggior ammontare dei compensi percepiti.

Quella sopra riportata è una precisazione che mancava nelle passate istruzioni anche se il principio era comunque già applicabile.

Nel rigo C4 indicare:

nel campo 1, barrare la casella nel caso di nuove iniziative produttive intraprese da meno di cinque periodi di imposta. La casella non va barrata se le attività intraprese erano già esistenti, o in caso di subentro nelle stesse. La disposizione fa riferimento a quanto previsto nella Nota metodologica allegata al D.P.C.M. 29.1.96 - Parametri, ove è previsto che nella determinazione del fattore di adeguamento Fa la costante W è pari a 0,019 per i contribuenti che hanno iniziato da meno si cinque anni;

nel campo 3, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali. Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare del socio o dell'associato vanno computate nella misura del 50%.

Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno.

I righi che seguono, salvo alcune novità (C7, C13 e C22), non innovano nella determinazione del reddito, bensì operano unicamente ai fini di una diversa classificazione dei compensi e delle spese per l'applicazione dei parametri (v. la voce <<Istruzioni comuni ai Modd. 750/A, 750/B e 750/C>> nel Paragrafo 9 - Dati per l'applicazione dei parametri).

Nel rigo C5 indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Nel rigo C6 indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri compensi, ed in particolare:

degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;

dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Rigo C7

 ADEGUAMENTO AI COMPENSI DETERMINATI IN BASE AI PARAMETRI

(art. 3, comma 188, della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Il contribuente, utilizzando il rigo C7, può incrementare, senza applicazione di sanzioni, i compensi indicati nei righi precedenti, per adeguarli alle risultanze dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 (pubblicato nel S.O. n. 15 alla G.U. n. 25 del 31 gennaio 1996), al fine di evitare l'accertamento induttivo sulla base dei parametri, previsto dall'art. 3, comma 181, della citata L. n. 549 del 1995. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. <<ravvedimento operoso>> ai fini amministrativi) ma non è dovuto il versamento della somma pari al 5% dei predetti compensi non annotati. L'importo di tale adeguamento va anche evidenziato nell'apposito spazio tra parentesi del rigo C7.

Nel rigo C10 vanno indicati:

- evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari.

Ciò è introdotto unicamente ai fini dei parametri in quanto nella variabile <<Quote di ammortamento>> i canoni di locazione finanziaria rilevano al netto degli oneri finanziari.

Nel rigo C11 va indicato:

il 50% del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;

i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali e/o il 50% dei canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare di ciascun socio o associato.

Nel rigo C12 va indicato:

il 50% della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o altro diritto reale utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere in Appendice la voce <<Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni>>;

l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1995 per l'immobile utilizzato esclu-sivamente per l'esercizio dell'arte o professione;

la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero, se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990, il canone di locazione finanziaria;

il 50% della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione ed all'uso personale o familiare del socio o associato ed utilizzato in base ad un contratto di locazione finanziaria, o il 50% del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscua-mente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la Società o Associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;

l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione. Questa è una novità sostanziale che influenza la determinazione del reddito;

le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione;

il 50% delle spese per servizi nonché della quota di competenza delle spese relative all'ammoderna-mento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione anche finanziaria.

ATTENZIONE

Non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria relativi a contratti stipulati a partire dal 15 giugno 1990 per gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione.

Nel rigo C13, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si precisa che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Tuir, come integrato dall'art. 33, comma 2, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a £ 350.000; il predetto limite è elevato a £ 500.000 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista e si applica alle trasferte iniziate successivamente al 24 febbraio 1995. Quella appena riportata è una novità sostanziale che può influenzare la determi-nazione del reddito (v. art. 62, comma 1-ter, Tuir, come introdotto dal D.L. 41/95). Per memoria ricordiamo che le istruzioni al Mod. 770/A, punto 24, precisano che nell'ammontare lordo rientrano anche i rimborsi a piè di lista e le indennità di trasferta non eccedenti i limiti di franchigia;

le quote di accantonamento per indennità di quiescen-za e di previdenza maturate nel periodo di imposta. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel rigo C14, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta;

le quote di accantonamento maturate nel periodo di imposta relative alle indennità di fine rapporto di collaborazione. Dette quote debbono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione;

i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si precisa che vanno considerate nel rigo in esame anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi.

Nel rigo C15 indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale.

Nel rigo C16 indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative corrisposte nell'anno per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

Nel rigo C18 va indicato l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.), tenendo presente che se trattasi di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50%. Va compreso in questo rigo il 50% delle spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

Nel rigo C19 va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, tenendo presente che se trattasi di servizio utilizzato in modo promiscuo la spesa è deducibile nella misura del 50%.

Nel rigo C20 va indicato il 50% della spesa sostenuta nel periodo di imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione (di motocicli, con motore di cilindrata non superiore a 350 cc. - v. per la conferma alla voce <<Attenzione>> posta di seguito alle istruzioni al rigo C9 e C11) delle autovetture o autoveicoli, con motore di cilindrata non superiore a 2.000 cc. o, se con motore diesel, di cilindrata non superiore a 2.500 cc., limitatamente ad un solo automezzo per ciascun socio o associato.

Nel rigo C22 (spese di rappresentanza) vanno indicate anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, an-che se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione. Anche questa è una disposizione che innova ai fini della determinazione del reddito introdotto dall'art. 50, comma 5, Tuir del D.L. 41/95.

Nel rigo C24 (Altre spese documentate) non vanno più indicate le spese per i servizi e la manutenzione ordinaria dell'immobile strumentale, utilizzato in base a contratto di locazione, in quanto già indicate nel rigo C12. Inoltre, come già precisato al rigo C20, continuano ad essere deducibili (anche se la disposizione non è stata riportata nelle istruzioni) le spese al 50% sostenute per la trazione di motocicli con motore non superiore a 350 cc..