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DATI PER L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

• ISTRUZIONI COMUNI AI MODELLI 750/A, 750/B E 750/C

La struttura dei modelli 750/A, 750/B e 750/C è stata modificata al fine di consentire l'indicazione dei dati necessari per l'applicazione dei parametri approvati con il D.P.C.M. del 29 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996.

Negli stessi modelli non sono, invece, più richiesti i dati necessari per l'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito (comprendenti anche quelli per il calcolo del contributo diretto lavorativo), in quanto il metodo di accertamento induttivo basato sui detti coefficienti non è più applicabile a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 1995.

In particolare, per le società in regime di contabilità semplificata, che compilano il Mod. 750/B e per le società e associazioni esercenti arti e professioni, che compilano il Mod. 750/C, si è provveduto a richiedere gli elementi necessari per l'applicazione dei parametri nei righi utilizzati per l'indicazione dei componenti negativi di reddito.

Per le società esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che compilano il Mod. 750/A, nel quale sono indicate le sole variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'utile civilistico, si è reso, invece, necessario richiedere i dati per l'applicazione dei parametri in un apposito prospetto.

L'applicazione dei parametri comporta, quindi, in via generale l'esigenza di fornire dati più articolati che risultano comunque facilmente desumibili da contabilità correttamente tenute.

Negli stessi modelli il contribuente ha, inoltre, facoltà di indicare alcuni dati (ammontare dei ricavi per cui è stata emessa fattura, ammontare delle esistenze iniziali e rimanenze finali relative a prodotti finiti) la cui conoscenza pur non essendo strettamente necessaria per l'applicazione dei parametri, potrà, in futuro, consentire di tener conto di particolari situazioni che potrebbero, in taluni casi, giustificare lo scostamento tra i compensi e ricavi dichiarati e quelli presunti in base ai parametri.

I parametri possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir relativi al periodo di imposta 1995

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi. Si ricorda che un eventuale adeguamento, pur senza applicazione di sanzioni, comporterà maggiori versamenti in termini di contributi previdenziali, tassa sulla salute e Iciap.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze. L'indirizzo provvisorio del sito è: HTTP//WWW.finanze.interbusiness.IT; quello definitivo non conterrà la parola interbusiness.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti di attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attività o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri che saranno stabiliti con un apposito regolamento in corso di emanazione.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attività sono indicate con il termine <<esclusa>> nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. del 29 gennaio 1996.

I parametri non si applicano, altresì, alle imprese di allevamento che determinano il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, alle imprese esercenti attività di agriturismo, alle imprese sottoposte a procedure concorsuali, e alle società che hanno dato in affitto o in usufrutto l'unica azienda posseduta.