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LA
LIBERA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI FISCALI DA ACCERTAMENTO CON ADESIONE
SARA’ RIPRISTINATA IL 5
OTTOBRE – NEL FRATTEMPO L’AGENZIA DELLE ENTRATE PRENDERA’
PROVVEDIMENTI. L’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 141
del 13 agosto 2010, in vigore dal 19 settembre 2010, ha reintrodotto
l’obbligo di polizza fideiussoria nell’ipotesi di versamenti
rateizzati scaturenti dal perfezionamento dell’atto di adesione. Si
segnala, peraltro, che la modifica introdotta appare nei suoi contenuti
estemporanea rispetto al provvedimento che concerne il recepimento di una
direttiva comunitaria del 2008 relativa ai contratti di credito ai
consumatori nonché modifiche al testo unico bancario. Sull’argomento si ricorda che con il decreto
legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella legge n. 73 del 22 maggio
2010, era stato disposto che qualora l’importo delle rate successive
alla prima, relative ad accertamento con adesione, non fosse superiore a
50.000 euro il contribuente non era tenuto alla presentazione di garanzie.
Appare del tutto incomprensibile, se non
ipotizzando un mancato coordinamento fra i due testi normativi, che a
distanza di pochi mesi il Governo abbia cambiato idea sul sistema delle
garanzie in ipotesi di accertamento con adesione. CNA è già
intervenuta nelle competenti sedi al fine di ripristinare al più
presto la disposizione contenuta nel D.L. n. 40 del 2010 (cfr Il sole 24
ore di oggi 22 settembre 2010, pag. 35 e Italia oggi sempre di oggi, pag.
29). Il ripristino del limite dovrebbe avvenire con un
emendamento alla legge di conversione del "decreto-legge 5 agosto
2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e
disposizioni in materia finanziaria" (AS2323). Il decreto legge
deve essere convertito entro il prossimo 5 ottobre. Nel frattempo
l'Agenzia delle entrate, sentita a riguardo per le vie brevi, dovrebbe
informare i propri uffici della situazione di mancato coordinamento delle
disposizioni che ha portato all'attuale situazione, suggerendo loro anche
possibili soluzioni per gestire il periodo transitorio. Per i procedimenti non ancora definiti, una
temporanea soluzione potrebbe essere quella di richiedere un rinvio delle
date fissate per la definizione in attesa dell'auspicata modifica
normativa. |
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