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PER
LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI RESIDENTI IN
PAESI BLACK LIST SI ARRIVA A FINE OTTOBRE .
A partire dal 1°
luglio gli operatori economici sono obbligati a trasmettere, all’Agenzia
delle Entrate, le informazioni relative alle operazioni intercorse con
soggetti residenti in Paesi inclusi nella c.d. black list, come disposto
dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010. Come
si ricorderà Rete Imprese Italia (Confartigianato, CNA, Casartigiani,
Confcommercio e Confesercenti) ha inviato, in data 7 luglio u.s., una nota
all’Agenzia delle Entrate chiedendo una proroga del primo
adempimento che, per i soggetti tenuti alla comunicazione con cadenza
mensile, scade il prossimo 31 agosto (vedi articolo 2 del D.M. 30 marzo
2010). Al
riguardo per le vie brevi ci è stato anticipato, come peraltro già
indicato dalla stampa specializzata, che è in corso di emanazione un
apposito D.M. con il quale dovrebbe essere prevista la proroga, unicamente
per i soggetti con obbligo mensile (soggetti che hanno realizzato nei
quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un
ammontare trimestrale superiore a 50.000), relativa alle black list dei
mesi di luglio e agosto la cui scadenza verrebbe posticipata a fine
ottobre. Si ricorda che per i soggetti con cadenza trimestrale il primo
invio è previsto entro la fine del mese di ottobre p.v.. |
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