PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST SI ARRIVA A FINE OTTOBRE .

 

A partire dal 1° luglio gli operatori economici sono obbligati a trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, le informazioni relative alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi inclusi nella c.d. black list, come disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010.

Come si ricorderà Rete Imprese Italia (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti) ha inviato, in data 7 luglio u.s., una nota all’Agenzia delle Entrate chiedendo una proroga del primo adempimento che, per i soggetti tenuti alla comunicazione con cadenza mensile, scade il prossimo 31 agosto (vedi articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010).

Al riguardo per le vie brevi ci è stato anticipato, come peraltro già indicato dalla stampa specializzata, che è in corso di emanazione un apposito D.M. con il quale dovrebbe essere prevista la proroga, unicamente per i soggetti con obbligo mensile (soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni un ammontare trimestrale superiore a 50.000), relativa alle black list dei mesi di luglio e agosto la cui scadenza verrebbe posticipata a fine ottobre. Si ricorda che per i soggetti con cadenza trimestrale il primo invio è previsto entro la fine del mese di ottobre p.v..