COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA N. 35 (versione
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2.
La deducibilità dei compensi agli amministratori
L’Ordinanza
della Cassazione, Sezione tributaria, del 13 agosto 2010, n. 18702 ha stabilito
l’indeducibilità dal reddito delle società di capitali dei compensi dovuti
agli amministratori, fornendo una interpretazione non in linea con le disposizioni del Tuir
fondata, peraltro, su di un precedente giurisprudenziale relativo a situazioni
di fatto diverse.
Si
sottolinea, inoltre, che l’interpretazione fornita nell’Ordinanza in oggetto
fa riferimento all’articolo 62 ([1]),
commi 2 e 3 del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione in vigore fino
al 31 dicembre 2003.
Si
segnala, che la seguente linea interpretativa è stata assunta unitamente
all’ufficio politiche fiscali della Confartigianato.
Nell’Ordinanza
viene, infatti, affermato che la Corte ha precedentemente affermato([2])
che l’articolo 62 del Tuir, “esclude l’ammissibilità di deduzioni a
titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta
dall’imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di
lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli
amministratori di società di persone, non consente di dedurre
dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta
dall’amministratore di società di capitali: la posizione di
quest’ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella
dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività
gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della
società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere
direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico
della subordinazione”.
In
sintesi, secondo la Cassazione, l’articolo 62, vecchia formulazione, del TUIR
limita la deduzione dei compensi dovuti agli amministratori alle sole società
di persone e non anche a quelle di capitali sulla base dell’assunto che nelle
società di capitali l’attività svolta dagli amministratori risulterebbe del
tutto identica a quella dell’imprenditore individuale, in virtù
dell’equiparabilità della posizione dell’amministratore a quella
dell’imprenditore. E l’articolo 62, vecchia formulazione, del TUIR dispone,
infatti, che non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato
o dell'opera svolta dall'imprenditore individuale e dai suoi familiari.
Inoltre,
tra i motivi della decisione assunta la Corte afferma che: ”...appare
irrilevante la circostanza che, nella sentenza citata nella relazione, si
trattasse del compenso all’amministratore unico e non (come nella specie) ai
componenti del consiglio di amministrazione, identica essendo nei due casi la
problematica di fondo.”.
Nelle
società di capitali la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori
è sempre stata ammessa in maniera implicita grazie al rinvio, operato
dall’articolo 95 ([3]),
TUIR alle disposizioni previste per le società di persone contenute nel testo
del previdente articolo 62.
La
Cassazione è giunta alla conclusione sopra ricordata pur essendo stata chiamata
ad esprimersi in merito ad un contenzioso, sorto tra l’Agenzia delle entrate e
una società di capitali, relativamente alla possibilità, per la società, di
dedurre i compensi nell’anno successivo a quello di loro erogazione. La
Cassazione con l’Ordinanza in argomento è andata ben oltre la questione sulla
quale era chiamata a decidere e, richiamando, secondo la Corte, quanto già
affermato in una sua precedente sentenza, Cass. n. 24188/2006, ha, invece,
disposto che la decisione della Commissione tributaria regionale impugnata,
nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità del relativo costo, fosse
ispirata ad un erroneo principio di diritto, non perchè i compensi degli
amministratori di società di capitali siano deducibili nel solo anno in cui
sono corrisposti, ma perchè non sono affatto deducibili.
E’
utile soffersi sui contenuti della precedente sentenza, Cass. 24188/2006, sulla
base della quale l’Ordinanza si è incardinata. In tale pronuncia è affermato
che: “l’art. 62, D.P.R. n. 917 del 1986, il quale esclude
l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o
l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per
prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi
spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre
dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta
dall'amministratore unico di società di capitali: la posizione di quest'ultimo
è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore,
non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la
formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e
non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di
controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della
subordinazione”.
Tale
decisione sostiene, in realtà, l’incompatibilità della qualifica di
amministratore unico di società di capitali con la condizione di lavoratore
subordinato alle dipendenze della stessa società con la
conseguente indeducibilità dei costi per spese di lavoro dipendente in capo
alla società medesima.
Va
rilevato, inoltre, che nell’Ordinanza non viene fatto alcun richiamo
all’articolo 95 del Testo Unico delle imposte sui redditi, nella formulazione
vigente fino al 31 dicembre 2003, con il quale, fino a quella data, alle società
di capitali si rendevano applicabili le disposizioni dell’Irpef previste in
materia di reddito di impresa per le società di persone. La disposizione, pur
prevedendo l’indeducibilità per i compensi agli imprenditori individuali,
faceva salva tale facoltà per le somme erogate agli amministratori di società
di persone e, il richiamo integrale, ai fini dell’allora IRPEG, a quanto
stabilito dalle norme IRPEF ne determinava l’estensione anche alle società di
capitali.
Si
ricorda, infine, che con la riforma fiscale, attuata con il decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, sono state riscritte le regole di determinazione del
reddito imponibile per le società di capitali. L’articolo 95, comma 5, nella
nuova formulazione in vigore dal 1° gennaio 2004, dispone, esplicitamente, che
i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali ed enti di
cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono
corrisposti. Rispetto alla precedente disciplina, la nuova non solo prevede
espressamente la deducibilità dei compensi dal reddito di impresa ma dispone
soprattutto che questa avvenga, non secondo il principio di competenza, ma
seguendo il criterio di cassa.
Inoltre,
per quanto concerne il trattamento dei compensi agli amministratori, le norme di
rinvio operano, ora, in senso inverso rispetto alla precedente disciplina.
Infatti il vecchio articolo 62 del Tuir è stato sostituito dal nuovo articolo
60 del Tuir che non prevede più espressamente la deducibilità dei compensi
agli amministratori di società di persone ma solo l’indeducibilità dei
compensi per il lavoro prestato o per l’opera svolta dall’imprenditore e dai
suoi familiari. Interviene, comunque, a favore delle società di persone, il
nuovo articolo 56 ([4]),
comma 1, del Tuir che prevede che le disposizioni relative alle società di
capitali valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita
semplice.
Si
è dell’avviso che non dovrebbero esserci delle conseguenze, sul piano
pratico, nella considerazione che:
·
per i periodi di imposta fino al 2003 i termini per
l’accertamento risultano scaduti;
·
dal 2004 la disciplina fiscale contenuta
nell’articolo 95, del T.U.I.R. prevede espressamente la deducibilità dal
reddito di impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di
capitali.
L’Ordinanza,
non in linea con le disposizioni del Tuir, si è basata su di un precedente
giurisprudenziale relativo a situazioni di fatto diverse. Purtroppo, in maniera
poco attenta, le conclusione a cui è giunta la Cassazione della sentenza n.
24188/2006 sono state trasfuse nell’Ordinanza in oggetto.
Infine,
si sottolinea che dal 2004, a seguito della riforma del reddito d’impresa, non
sono mutati i precedenti criteri per la deducibilità dei compensi spettanti
agli amministratori delle società di persone. Da tale data, infatti, la
deducibilità è riconosciuta a seguito del rinvio operato dall’art. 56 del
Tuir alle disposizioni che disciplinano le società di capitali.
a
cura di Claudio Carpentieri -
Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/deduc_amministra)
[1]
Art. 62 (Spese per
prestazioni di lavoro) – formulazione in vigore sino al 31 gennaio 2003
……2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli,
affidati o affiliati
minori di età
o permanentemente
inabili al
lavoro e
dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di
cui al comma 4 dell'articolo 5. I compensi non
ammessi in
deduzione non
concorrono a formare il
reddito complessivo dei percipienti.
3. I compensi spettanti agli
amministratori delle
società in
nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili
nell'esercizio in cui sono
corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili sono
deducibili anche se non
imputati al
conto dei
profitti e
delle perdite.
[2]
Sentenza n. 24188 del 13 novembre 2006.
[3]
Articolo 95: (Reddito complessivo) - formulazione in vigore sino al 31
gennaio 2003
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, da qualsiasi fonte provenga,
è considerato reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni
degli articoli da 52 a 77, salvo quanto stabilito nelle successive
disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni degli artt. 43 e 45 e quelle del capo VI del titolo I,
relative alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono
anche per le società e gli enti di cui al comma 1. La disposizione del
comma 3 dell'art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili spettanti
ai promotori e ai soci fondatori.
[4]
Art.
56 (Determinazione del reddito d'impresa) – testo in vigore dal 1°
gennaio 2004
1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.