COMUNICAZIONE TRIBUTARIA N. 32 (versione pdf. )

 

Roma, 23 luglio 2010

 

 

 

Oggetto: IRAP – Imprese domiciliate nei Comuni della Valmarecchia – criterio di ripartizione del valore della produzione in assenza di personale – versamento dell’acconto IRAP 2010

 

Come noto, il distacco dei Comuni della Valmarecchai dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna ha suscitato negli operatori non poche perplessità sia ai fini della determinazione dell’IRAP dovuta sia ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF (cfr. Com. trib. 13.04.2010, n. 15). 

Senza entrare nel merito delle predette questioni si vuole precisare che, in vista del prossimo obbligo di versamento, sono state affrontate per i Comuni in oggetto le seguenti problematiche IRAP attinenti alla:                                              

a)       modalità di ripartizione del valore della produzione tra le sopra citate Regioni in assenza di dipendenti;

b)       individuazione della Regione alla quale effettuare il versamento dell’acconto 2010 dell’IRAP.

Con riferimento alla prima questione si precisa che il riparto territoriale del valore della produzione va operato secondo le regole dettate dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Secondo l’articolo da ultimo citato, infatti, in presenza di personale, il valore della produzione netta ai fini IRAP va ripartito in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente ubicato nel territorio di una determinata regione, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni erogate nel territorio dello Stato. Quando, invece, l’imprenditore ovvero il professionista è senza dipendenti, lo stesso articolo 4, comma 2, ultimo periodo, nella sostanza, prevede che la ripartizione del valore della produzione avvenga in base al domicilio fiscale. La disposizione da ultimo citata, più precisamente, fa riferimento alla fattispecie nella quale l’imprenditore svolge la sua attività in due sedi operative, utilizzando personale solamente in una di esse. In tal caso, il valore della produzione realizzato nella sede nella quale non si utilizzano dipendenti per almeno 3 mesi, verrà attributo alla regione nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale. E’ evidente che nel nostro caso la questione deve essere vista e valutata in modo analogo, considerando che a muoversi è il domicilio fiscale del contribuente senza dipendenti. La norma, quindi, applicata alla lettera porterebbe ad attribuire il valore della produzione in modo proporzionale ai giorni nei quali il contribuente aveva domicilio fiscale nella regione Marche ovvero nella regione Emilia Romagna. Pertanto, nel caso in esame di cui al citato punto a), il problema del riparto deriva proprio dall’assenza di personale dipendente. A tale proposito, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna (cfr. DRE 30.04.2010, n. 909-22732/2010), va precisato che il riparto territoriale del valore della produzione va operato tenendo conto, per l’anno 2009, di una prima frazione temporale dal 1/1/2009 al 14/08/2009 in cui si applicherà l’aliquota IRAP della Regione Marche e di una seconda frazione relativa al tempo residuo (15.08.2009 – 31.12.2009) dove si applicherà l’aliquota prevista dalla Regione Emilia Romagna.

Tale modalità operativa non impatta, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con le procedure telematiche previste in sede di invio della dichiarazione IRAP 2010. Ovviamente occorre evitare che, a causa di arrotondamenti, la somma dei valori della produzione attribuiti alle Regioni in oggetto non coincida con il valore complessivo della produzione.

Per quanto riguarda, invece, l’individuazione della Regione alla quale effettuare il versamento dell’acconto 2010 dell’IRAP (infra punto b) l’Agenzia delle Entrate, sentita per le vie brevi, ha chiarito che l’acconto deve essere versato alla Regione Emilia Romagna applicando all’intero valore della produzione l’aliquota IRAP applicabile in tale Regione. La ratio di tale posizione deriva dalla considerazione che l’IRAP con riferimento al 2010, anno per il quale si versa l’acconto, è dovuta esclusivamente nella regione Emilia Romagna. Pertanto, a vigore di logica il passaggio dei Comuni della Valmarecchia dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna, comporta che sia applicata all’intero valore della produzione realizzata l’aliquota IRAP della Regione di appartenenza e dunque dell’Emilia Romagna.

 

   

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/IRAP_Com_Valmarecchia)