COMUNICAZIONE TRIBUTARIA N. 29 (versione pdf. )

 

 

Roma, 7 luglio 2010

 

 

 

Oggetto: Decreto Incentivi - D.L. 25 marzo 2010, n. 40 , convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 2010, n. 73 - analisi e spunti critici di alcune disposizioni.

 

Sommario

 

 

1. Premessa

1, Misure a sostegno dei settori in crisi o per il sostegno della domanda (articolo 4, commi da 1 a 5)

1.1 Tremonti-quater per il settore del tessile.

1.2. Interventi a sostegno della domanda nei settori in crisi

2. Misure di contrasto alle frodi fiscali nazionali ed internazionali (articolo 1, commi da 1 a 4, 6 e articolo 2)

2.1. Trasmissione telematica delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi “black-list” 

2.2.  Obbligo di comunicazione del trasferimento della sede all’estero.

2.3. Trasferimento di informazioni per il recupero di utilizzo indebito in compensazione di crediti d’imposta  

3. Limitazioni nella prestazione delle garanzie per le ipotesi di adesione all’accertamento o conciliazione giudiziale (articolo 3)

 


1. Premessa

E’ entrata in vigore, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2010, n. 120, la legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del “decreto-incentivi” (D.L. n. 40/2010), contenente il pacchetto di misure dirette a contrastare l’evasione fiscale e ad incentivare i consumi.

In particolare, il suddetto decreto legge([1]) prevede l’adozione di misure fiscali urgenti volte a contrastare le frodi fiscali nazionali ed internazionali, operate anche nella forma delle c.d. “frodi carosello”, nonché alla semplificazione del contenzioso e al potenziamento della riscossione, al fine di favorire con i gettiti recuperati il finanziamento di un fondo diretto ad incentivare ed a sostenere la domanda in particolari settori, finalizzati a obiettivi di efficienza energetica e informatica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro e dell’automazione industriale.

La nascita del “Fondo per interventi a sostegno della domanda in settori in crisi”, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, è finanziata per 300 milioni di euro, nel 2010, dei quali 200 milioni, trovano copertura nell’adozione delle suddette misure fiscali, in particolare dai proventi derivanti dalle frodi IVA, e, per la restante parte, dal Fondo per la finanza di impresa([2]) e dalla riduzione degli stanziamenti previsti per il credito d’imposta relativo all’attività di ricerca e innovazione tecnologica([3]). 

L’obbiettivo di spostare i recuperi emergenti dalla lotta all’evasione internazionale sul fronte degli incentivi diretti alla ricerca, allo sviluppo precompetitivo ed al sostegno della domanda dei settori in crisi, costituisce sicuramente un aspetto condivisibile. E’ anche evidente, tuttavia, che continuare a porre in essere degli interventi spot, non conferisce nessuna possibilità alle imprese di programmare un’attività di ricerca nel medio e lungo periodo, tenendo conto nel «business plan» anche gli incentivi fiscali. Continuare con queste misure non fa che agevolare le sole imprese, evidentemente meno in difficoltà di altre, che avevano già deciso di programmare un’attività di ricerca e sviluppo.

Nel prosieguo si cercherà di illustrare le misure fiscali messe a punto dal Ministero dell’Economia sul doppio versante, della lotta all’evasione fiscale, da un lato, e della semplificazione della fase contenziosa e del potenziamento della riscossione delle imposte, dall’altro, per reperire le risorse necessarie da destinare al predetto Fondo a sostegno dei settori in crisi.

 

1, Misure a sostegno dei settori in crisi o per il sostegno della domanda (articolo 4, commi da 1 a 5)

1.1 Tremonti-quater per il settore del tessile

Tra le misure fiscali finanziate dal “Fondo per interventi a sostegno della domanda in settori in crisi” rientrano, nel limite complessivo di 70 milioni di euro, gli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari effettuati dalle imprese che esercitano le attività rientranti nelle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all’attività di fabbricazione dei bottoni, con riferimento alla tabella ATECO 2007([4]). L’agevolazione, c.d. “Tremonti-quater”, prevede l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore degli investimenti effettuati in tali predette attività, a decorrere dal periodo d’imposta 2010 e fino alla chiusura dello stesso, da fruire esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. La fruizione di tale beneficio rientra nei limiti del regime di aiuti di Stato di importo limitato di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 (cfr. art. 4, comma 3, del decreto in commento). Con provvedimento direttoriale 2 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione CRT, contenente i dati degli investimenti agevolativi, ed ha precisato i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione Conseguentemente con la circolare 29 aprile 2010, n. 22/E l’Agenzia ha fornito rilevanti precisazioni in merito alla detassazione in esame.

1.2. Interventi a sostegno della domanda nei settori in crisi

A sostegno, per l’anno 2010,  della domanda nei settori in crisi, dell’efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, dell’eco-compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale, è stato istituito apposito fondo con una dotazione di 300 milioni di euro.

In particolare, con il decreto 26 marzo 2010 emanato dal Ministro dello sviluppo economico sono stati individuati gli incentivi ai consumi finanziati dal citato fondo, con la precisa indicazione dei beni agevolabili e delle misure degli contributi concessi([5]). Inoltre, il Ministero dello sviluppo – nella sezione “FAQ” del proprio sito internet dedicato agli incentivi – ha fornito ulteriori precisazioni in merito ai beni agevolabili, relativamente ai quali il contributo può essere elargito ai consumatori per gli acquisti effettuati a partire dal 15 aprile 2010 e fino al 31 dicembre 2010.  

Per conoscere nel dettaglio le modalità di erogazione dei contributi finanziati dal predetto fondo si rinvia alla lettura del sopra citato decreto attuativo.

 

2. Misure di contrasto alle frodi fiscali nazionali ed internazionali (articolo 1, commi da 1 a 4, 6 e articolo 2)

2.1. Trasmissione telematica delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi “black-list”

Una prima misura adottata nella lotta all’evasione fiscale internazionale prevede controlli più stringente sui paradisi fiscali. E’ disposto, infatti, che i soggetti passivi IVA comunichino telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. “black list”.

In attuazione del suddetto obbligo, il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 30 marzo2010, ha stabilito le modalità ed i termini per effettuare la comunicazione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle operazioni, attive e passive, che i soggetti residenti pongono in essere con residenti o domiciliati in Stati o territori c.d. “black list”.  Al riguardo si precisa che gli adempimenti di comunicazione decorrono dal 1° luglio 2010.  Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha approvato sia il modello (cfr. Provv. Agenzia delle Entrate 28 maggio 2010) che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello (cfr. Provv. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2010). Il primo modello di comunicazione, in relazione ai soggetti obbligati alla cadenza mensile di presentazione, dovrebbe pertanto essere presentato entro il 31 agosto 2010. Tenuto conto che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica sono state approvate solamente il 5 luglio, e che la prima scadenza utile cade in un mese di festività e, non da ultimo, le difficoltà operative di individuare sia le operazioni da includere nel modello sia la corretta collocazione dei dati da indicare nel modello medesimo in riferimento ad ogni operazione, ci hanno spinto a chiedere per le vie brevi una proroga dell’adempimento all’Agenzia delle Entrate. La risposta dovrebbe arrivare con una norma specifica che sarà inserita nella legge di conversione al DL n. 78/2010.

Sono previste, inoltre, deroghe a tale adempimento dal momento che il Ministro dell’Economia, con proprio decreto, può escludere o estendere lo stesso anche nei riguardi di Paesi non rientranti nella c.d. “black list”, nonché di specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti, laddove si ravvisino fenomeni ad elevato rischio di frode fiscale.

L’omessa comunicazione ovvero l’invio di dati incompleti o non veritieri prevede l’applicazione, elevata al doppio, della sanzione amministrativa di cui all’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Con riferimento all’aspetto sanzionatorio si segnala che la nostra Confederazione ha presentato apposito emendamento finalizzato a ridurre la stessa sanzione, nell’ipotesi in cui la comunicazione in commento non sia omessa ma venga presentata con un ritardo non superiore ad un mese. Si ritiene che il mero errore da parte dei contribuenti che provvedono ad un ravvedimento in tempi brevissimi, oltre a non essere di intralcio all’attività di accertamento debba essere punito con una sanzione più mite. 

Nell’ottica di inasprire le pene, in presenza di comportamenti fraudolenti, la norma in esame non prevede l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

2.2.  Obbligo di comunicazione del trasferimento della sede all’estero

Altra misura introdotta per contrastare gli illeciti fiscali internazionali riguarda, a decorrere dal 1° maggio 2010, l’obbligo di presentazione da parte dei soggetti interessati mediante la “comunicazione unica” disposta dall’articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, delle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per il trasferimento all’estero della sede sociale delle società, nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie. Tale comunicazione deve, quindi, essere inoltrata agli uffici del registro imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.

 

2.3. Trasferimento di informazioni per il recupero di utilizzo indebito in compensazione di crediti d’imposta

Sul fronte nazionale, invece, l’attenzione è rivolta soprattutto agli illegittimi utilizzi di crediti d’imposta. Per accelerare il recupero delle somme indebitamente utilizzate, l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere alle amministrazioni ed agli enti pubblici che hanno autorizzato tale fruizione e, pertanto, sono tenute al recupero delle stesse somme, i dati relativi ai crediti utilizzati in compensazione di imposte dovute come indicato dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Le somme recuperate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’Erario. Come è evidente dalla stessa norma, si tratta, dei soli crediti d’imposta per i quali l’utilizzo in compensazione non è automatico, avendo bisogno di una specifica autorizzazione.

Sul fronte estero il recupero di crediti per imposte dovute in Italia, nella fase di prima applicazione della Direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010, ha richiesto la modifica delle norme in materia di notificazione degli atti (ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973) e, conseguentemente, delle simmetriche disposizioni ai fini della riscossione (ex art. 26 del D.P.R. n. 602/1973) ai contribuenti non residenti. E’ stabilito, infatti, che la notificazione degli avvisi e degli altri atti si intende validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese. In sostanza, la notificazione di atti ai contribuenti non residenti soggiace alle stesse regole previste per i contribuenti residenti. 

 

3. Limitazioni nella prestazione delle garanzie per le ipotesi di adesione all’accertamento o conciliazione giudiziale (articolo 3)

Le altre misure che completano il pacchetto fiscale predisposto per contrastare l’evasione riguardano la semplificazione del contenzioso tributario ed il potenziamento della riscossione delle imposte.

Tra le diverse modifiche si ritiene sia stato importante, anche se insufficiente, l’eliminazione dell’obbligo di prestare garanzie nelle ipotesi di richiesta di rateizzazione delle somme dovute in ragione di conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione, laddove le rate successive alla prima non superino i 50.000 euro.

Infatti, con riferimento a tale obbligo di garanzia, la nostra Confederazione aveva presentato apposito emendamento per innalzare da 50.000 euro a 100.000 euro l’importo delle rate successive alla prima da cui scaturisce lo stesso obbligo, al fine di contenere ulteriormente gli oneri per i contribuenti e di incentivare il ricorso all’adesione ovvero alla conciliazione giudiziale.

Sempre nello medesimo emendamento, per venir incontro alla stretta creditizia in essere, è stato proposto, sia per le ipotesi di conciliazione giudiziale che di accertamento con adesione, di rateizzare il debito tributario in dodici rate trimestrali, anziché nelle attuali otto, in presenza di un importo dovuto pari a 30.000 euro anziché dei cento milioni di lire attualmente previsti (51.645,69 euro).

Altra novità riguarda il pagamento frazionato del tributo e le relative sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio di cui all’articolo 68 del D.Lgs. n. 546/1992 che deve avvenire, per la parte residua dell’ammontare dovuto, come determinato nella sentenza della commissione tributaria centrale, in luogo della sentenza della commissione tributaria regionale.

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/GA/decreto_incentivi)

 



[1] Il “decreto incentivi” è stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[2] Cfr. articolo 1, comma 847, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

[3] Cfr. articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

[4] Nello specifico la tabella ATECO, regolamentata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, include nella divisione 13 le INDUSTRIE TESSILI; nella divisione 14 la CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA; nella divisione 15 la FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI; nel sottogruppo 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

 

[5] Il presente decreto è stato illustrato successivamente dalla circolare emanata, il 14 aprile 2010, dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico.