COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA N. 27)
Roma, 24 giugno 2010
Oggetto:
Studi di settore – le novità in vigore per il periodo d’imposta 2009 – più
tempo per spiegare eventuali non congruità – modificate le istruzioni per la
compilazione del campo relativo alla percentuale di apporto di lavoro prestato
dai soci amministratori – Circ. 18 giugno 2010, n. 34/E e
Provv. 18 giugno 2010
dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare 18 giugno 2010, n. 34/E l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di studi di settori, illustrando le principali novità applicabili all’annualità 2009. La circolare, oltre a spiegare come impattano i correttivi congiunturali sugli studi di settore per il 2009, sulla stima dei ricavi, (per l’esame dei quali si rinvia alla lettura della circolare), segnala due novità.
La prima, e più importante novità, riguarda la realizzazione da parte dell’Agenzia di uno specifico software che offre la possibilità ai contribuenti di segnalare i motivi dello scostamento rispetto a Gerico in un lasso di tempo più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Pertanto, i contribuenti che per il periodo d’imposta 2009 risultano:
- non congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenti;
- non normali, anche se congrui,
avranno la possibilità di
comunicare le circostanze di tale scostamento effettuando la trasmissione delle
relative informazioni entro il prossimo mese di dicembre.
Si tratta di una novità molto importante, dal momento che consente
alle imprese di avere, oltre a più tempo, spazio per spiegare nei dettagli
le motivazioni sia interne all’impresa ovvero esterne ad essa, che
possono giustificare una mancata congruità o/e non normalità. Questo
rappresenta una ulteriore garanzia del fatto che la congruità deve essere
garantita solamente nelle ipotesi nelle quali ci si riconosce nei ricavi stimati
dallo strumento di accertamento.
Per la seconda precisazione decisivo è stato il contributo fornito dalla Confederazione, che ha sollevato il problema della stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore.
Infatti, la citata circolare
chiarisce che tale stima riguarda 61 dei 69 studi di settore evoluti relativi
alle attività economiche dei settori delle manifatture, dei servizi, del
commercio e taluni studi relativi ad attività professionali. Nell’ambito di
tali studi è stata adottata quale metodologia di stima dell’apporto dei soci
amministratori, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro
(collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), quella fondata sulle “teste”,
normalizzate in base alla percentuale di lavoro prestato, in luogo della
metodologia fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione
dell’attività prestata.
Sullo stesso argomento interviene
anche Il provvedimento direttoriale 18 giugno 2010 dell’Agenzia delle
Entrate,
laddove chiarisce che nella indicazione della percentuale di apporto di lavoro
prestato, occorre considerare anche le ulteriori attività prestate dagli stessi
nel medesimo ambito societario, diverse da quelle della qualifica di
amministratore, per i quali non é previsto un compenso.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/GA/novità_studi)