COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 1)
Infatti, se non per l’obbligo della presentazione
della dichiarazione Iva preventiva all’utilizzo del credito, sicuramente per
quanto riguarda l’obbligo di apporre il visto di conformità nella
dichiarazione, previsto per importi di credito Iva superiore a 15 mila euro.
Tale obbligo, infatti, nonostante lo sforzo
interpretativo dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 23.12.2009, n.
57/E) prevede
dei controlli documentali ben precisi e dettagliati che, in alcuni casi, possono
arrivare anche alla completa visione dei documenti che hanno dato origine alle
registrazioni Iva, oltre al successivo controllo che quanto indicato nella
dichiarazione corrisponde a quello che risulta dai registri contabili.
E’ evidente che, quando il visto di conformità è
apposto direttamente dal soggetto che cura la contabilità, il controllo viene
effettuato giorno per giorno, cioè nel momento in cui si effettuano le
registrazioni contabili. Quando, invece, si è nell’ipotesi indicata
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 57/2009, e cioè che la
contabilità è tenuta da un soggetto diverso da quello che appone il visto di
conformità, il controllo è solamente postumo, obbligando, quindi, il
professionista o anche il Caf ad effettuare una verifica a posteriori
dell’operato di un altro soggetto. Proprio questo aspetto potrebbe far
generare un aumento degli oneri burocratici delle imprese e che si pone, tra
l’altro, in contrasto con la
volontà, più volte dichiarata, di andare incontro ad una semplificazione degli
oneri delle imprese. Con questo non si vuole sostenere che un controllo sulla
legittimità dei crediti Iva vantati in compensazione non debba essere
effettuato, ma che in primo luogo il limite di 15 mila euro di credito denota
una pericolosità troppo bassa per giustificare l’incremento di oneri
amministrativi che ne scaturiscono, e che i tempi sono maturi per un
ripensamento complessivo della disciplina che regolamenta il visto di conformità.
Si ritiene, inoltre, che l’entrata in vigore delle
disposizioni già con riferimento ai crediti IVA maturati nel 2009, cioè con
riferimento ad un anno ormai già chiuso contabilmente,
impone ai certificatori il ricontrollo di documenti e di tutte le
registrazioni contabili già effettuate. Controllo, quest’ultimo, che diviene
ancor più gravoso nella misura in cui chi ha materialmente tenuto la contabilità
non sia abilitato ad apporre il visto e debba, pertanto, richiedere
l’intervento di un altro soggetto. Conseguentemente, si dilateranno i tempi
per l’apposizione del visto di conformità e, cosa ancor più grave, quelli
per l’esercizio del diritto alla compensazione da parte delle imprese che, in
una situazione di scarsa liquidità come l’attuale, è destinata a produrre
serie conseguenze.
Pertanto, considerata l’importanza e la delicatezza
della materia si ritiene sia fondamentale una posticipazione dell’entrata in
vigore dell’obbligo di apposizione del visto di conformità di almeno un anno.
La posticipazione dell’entrata in vigore dell’obbligo potrebbe servire ai
soggetti abilitati all’apposizione del visto di predisporre dall’inizio
dell’anno le procedure di controllo e, comunque a ripensare sia ai limiti
all’apposizione del visto per la compensazione dei crediti Iva che alla
disciplina attualmente prevista per l’apposizione del visto di conformità.
In tale senso sono stai predisposti degli emendamenti
alla legge di conversione del c.d. milleproroghe.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/comp_cred_iva)