APPROFONDIMENTO N. 4 (versione pdf. )

 

 Roma, 24 settembre 2010

 

 

 

Oggetto: Ritenuta sui compensi che conferiscono detrazioni fiscali 55% e 36% - effetti distortivi sulla liquidità delle imprese – analisi di casi concreti.

 

 

Sommario

 

 

 

1. Premessa: Gli effetti distorsivi derivanti dall’introduzione della ritenuta del 10% sulle spese che conferiscono detrazioni fiscali.

2. Analisi degli effetti perversi connessi all’applicazione delle ritenuta su casi concreti


1. Premessa: Gli effetti distorsivi derivanti dall’introduzione della ritenuta del 10% sulle spese che conferiscono detrazioni fiscali 

Com’è ormai purtroppo noto, l’articolo 25 del DL n. 78/2010, prevede che le banche e le poste applichino sui bonifici delle opere che conferiscono la detrazione del 36% ovvero del 55%, una ritenuta del 10%.

In sostanza le banche o le Poste italiane procedono, nel momento dell’accreditamento dei pagamenti, all’applicazione della ritenuta d’acconto del 10%, con obbligo di rivalsa, sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico. In altre parole, quando il cliente dell’impresa di ristrutturazione ovvero di istallazione degli impianti, procede al pagamento di una fattura, ad esempio di € 10.000 attraverso l’obbligatorio bonifico bancario o postale, la banca o la posta, trattiene dall’importo il 10%, che nel nostro esempio è pari a € 1000. Pertanto, l’impresa committente, a fronte di una fattura emessa di 10.000 euro, riceverà un accredito sul proprio conto corrente di 9 mila euro; i 1.000 euro trattenuti dalla banca saranno poi versati dalla banca stessa all’Erario, in acconto delle imposte dovute dall’impresa.

Dal canto suo l’impresa potrà scomputare la somma di 1.000 euro di ritenuta subita dalle imposte dovute per l’anno. Si tratta, quindi, di una ritenuta che ha la natura di una anticipazione dei tributi che dovranno poi essere dovuti in relazione al reddito che sarà prodotto per il medesimo anno d’imposta.

La ritenuta, quindi, per il primo anno di applicazione va ad aggiungersi agli acconti d’imposta già comunque dovuti, ed, inoltre, viene calcolata non sul reddito d’impresa che sarà poi soggetto ad imposizione, ma sui ricavi prodotti in relazione alle opere effettuate. Questo fatto, specialmente se riferito ai lavori connessi con la detrazione del 55%, nei quali i materiali usati hanno un elevato costo, genera un divario tra ricavi prodotti (più alto) e reddito d’impresa (più basso), che cresce di molto con una anticipazione di imposte molto alta.

La ritenuta così come applicata, oltre a generare dei forti problemi di liquidità alle imprese evidenziati dai casi da noi analizzati, per il primo anno di applicazione, produrrà effetti pesanti anche per gli anni  successivi. Infatti, non è escluso che a causa di forti differenze tra ricavi e reddito d'impresa, presenti in massima parte tra le società di capitali, la ritenuta continuerà a generare crediti per tutti gli anni di vigenza della detrazione del 36%.

Si consideri che, proprio la relazione tecnica al provvedimento prevede che la disposizione abbia il seguente effetto sulle entrate complessive:

 

Tavola n. 1 – Effetto stimato sulle entrate dell’introduzione della ritenuta del 10%*

 

anni

2010

2011

2012

2013

2014

Totale entrate

354,5

755,5

559,1

-167,7

-245,5

* Fonte: relazione tecnica all’articolo 25 del DL n. 78/2010

2. Analisi degli effetti perversi connessi all’applicazione delle ritenuta su casi concreti

Proprio al fine di rendere evidente anche l’importante entità degli effetti negativi connessi all’applicazione della ritenuta, sono state scelte delle imprese appartenenti al mondo della CNA, operanti in più settori interessati dalla disposizione. La scelta è ricaduta solamente sulle aziende congrue agli studi di settore ed in condizioni di normalità economica. Questo per sgombrare il campo da dubbi in merito alla loro fedeltà fiscale. Le analisi sono state divulgate al fine di dare alle stesse la più ampia risonanza. Appresso i casi concreti analizzati.

 

Esempio 1  - Impresa individuale che opera nel campo dei lavori di isolamento termico*

 

Elaborazioni CNA - Ufficio politiche fiscali su dati CNA Informatica

 

Si tratta di una impresa che giustifica il divario tra ricavi e redditi proprio in ragione del costo elevato dei materiali utilizzati, rispetto alla mano d’opera impiegata. Nella 3° colonna (credito su imposte dovute per l’anno 2010) è indicata la differenza tra la parte restante del debito di imposte, rispetto all’acconto comunque versato pari al 99% (cioè nella sostanza l’1% di € 10.288, e le ritenute versate in relazione alle opere di ristrutturazione o di risparmio energetico degli edifici soggette al 36% ovvero al 55% (colonna 2). E’ evidente che, dal momento che in acconto l’impresa ha già versato o verserà il 99% delle imposte dovute, quasi tutta la ritenuta subita diventerà poi un credito d’imposta. Inoltre, in questo caso, data l’elevata differenza tra Ricavi e Reddito d’impresa, questo imprenditore continuerà ad anticipare in corso d’anno delle imposte che si scopriranno poi non dovute affatto (vedi valori nella 4° colonna (differenziale imposte dovute per l’anno 2011). E’ chiaro, infatti, che, qualora l’andamento dei ricavi e reddito, si presentasse uguale anche per gli anni successivi, la cronicità della posizione creditoria sulle imposte dirette continuerà. Le cose peggiorano qualora, come ci si potrebbe aspettare, il volume dei ricavi scendesse di 25 punti percentuali (vedi l’ultima colonna).

 

Esempio 2  - Impresa individuale che opera nel campo dell’installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria*

 

Elaborazioni CNA - Ufficio politiche fiscali su dati CNA Informatica

Per quanto concerne il primo anno di applicazione della ritenuta (anno 2010), anche in questo caso valgono le stesse considerazione dell’esempio precedente.

Per quanto riguarda, invece, gli anni successivi, sempre in ragione della relazione che sussiste nel caso particolare tra ricavi e reddito d’impresa, il soggetto potrebbe non presentare una situazione di credito, qualora la percentuale dei ricavi relativi alle opere che conferiscono le detrazioni d’imposta c.d. del 36% e del 55% è pari o inferiore al 50%. Nelle, ipotesi in cui, si concretizzasse la riduzione dei ricavi del 25% per l’anno successivo, allora per evitare l’anticipazione delle imposte non dovute, occorre che la percentuale dei lavori che conferiscono la detrazione sia uguale odi inferiore del 25%.

 

Esempio 3 – Persona fisica che opera nel campo della posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili*

 

* Elaborazioni CNA - Ufficio politiche fiscali su dati CNA Informatica

 

Esempio 4 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

 

* Elaborazioni CNA - Ufficio politiche fiscali su dati CNA Informatica

 

In questi casi, la maggiore vicinanza tra il volume di ricavi ed il reddito d’impresa, limita l’effetto discorsivo solo al primo anno di applicazione della ritenuta, comunque sempre molto pesante.

 


Esempio n. 5 – Società di capitali che opera nel campo della costruzione e ristrutturazione di edifici

L’effetto discorsivo massimo in termini di liquidità si ha per le società di capitali. Infatti, specialmente per le società di capitali a ristretta base sociale, nella quale i soci prestano la propria opera per l’amministrazione della società ovvero anche la propria attività lavorativa artigianale, il reddito d’impresa rappresenta solamente la remunerazione del capitale. Infatti, la remunerazione dei soci, per massima parte, è rappresentata dai compensi che percepiscono dalla società, quindi dedotti dai ricavi prodotti dalla società. Il risultato dell’esame della realtà è l’estrema differenza tra i ricavi (molto alti) e i redditi (molto bassi).

Ciò è rappresentato dagli elevati valori di credito d’imposta evidenziati nella tabella. Il credito d’imposta si crea in massima parte per il primo anno di applicazione, ma l’effetto perverso rimane anche negli anni successivi, sebbene, ovviamente, limitato ai soli lavori che conferiscono la detrazione del 36%.

 

   

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/ritenuta 10%)