COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 81   (versione pdf. )

 

Roma, 23 dicembre 2009

 

Oggetto: Limitazioni alla compensazione dei crediti IVA – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2009/185430 del 21 dicembre 2009.

 

 

Sommario

 

 

1. Premessa

2. Utilizzo della compensazione dei crediti Iva.

3. Le informazioni sui crediti IVA nel cassetto fiscale.


1. Premessa

E’ stato emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento con cui vengono stabilite le modalità e i termini di compensazione dei crediti IVA per importi superiori a euro 10.000.

La compensazione di tali crediti può avvenire esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: tale provvedimento rappresenta un primo atto per rendere operative le disposizioni del decreto legge n. 78/2009 (cfr. Com. trib. 5 agosto 2009, n. 65). Ulteriori chiarimenti saranno a breve emanati dall’Agenzia delle Entrate, attraverso due distinte circolari: una, specifica, sulle modalità e i contenuti del visto di conformità e, un’altra, sulle concrete modalità operative.

Il provvedimento conferma, alcuni dei concetti espressi dal Dott. Polito, Direttore Centrale dei Servizi ai Contribuenti, nell’ambito della videoconferenza organizzata dallo scrivente Ufficio lo scorso 3 dicembre 2009. Per quanto riguarda gli altri chiarimenti, in particolare concernenti il visto di conformità, occorrerà attendere l’emanazione imminente della circolare dell’Agenzia delle Entrate. Appresso si mettono in risalto solamente i passi più importanti del provvedimento.

2. Utilizzo della compensazione dei crediti Iva

La compensazione dei crediti IVA annuali e infrannuali per importi superiori a euro 10.000 può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito, così come previsto dall’articolo 10 D.L. 78/09 (cfr punto 1.1 del provvedimento).

 

Le modalità di compensazione

I modelli F24 possono essere, trasmessi unicamente:

-          direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel  o Fisconline;

-          tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel. In tal caso, l’addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell’intermediario.

Non possono essere utilizzati servizi diversi da quelli dell’Agenzia: il punto 2.2 del provvedimento stabilisce espressamente che per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro non possono essere utilizzati i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, né possono essere utilizzati i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche: è possibile, tuttavia, continuare ad utilizzare tali sistemi di pagamento unicamente per le compensazioni inferiori a euro 10.000.

Tale limitazione è giustificata dalla necessità di garantire un tempestivo controllo finalizzato a bloccare immediatamente la compensazione al superamento dei limiti previsti in assenza dei nuovi obblighi introdotti.

 

I termini di presentazione degli F24

La presentazione delle deleghe, contenenti compensazioni che evidenziano il superamento del limite di 10 mila euro di credito, può essere effettuata solamente dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge. In altre parole, i files contenenti gli F24 che evidenziano compensazioni superiori a 10 mila euro con data 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di compensazione, potranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate solamente a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza.

 

I controlli sulle deleghe di versamento

Il provvedimento espressamente prevede lo scarto delle deleghe contenenti compensazioni di crediti IVA per le quali non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione (se superiori a euro 10.000) o per le quali non sia stato richiesto il visto di conformità (per crediti IVA superiori a euro 15.000).

Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all’accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria; nelle ricevute telematiche sono indicate le motivazioni della mancata accettazione.

Nel caso di scarto di deleghe di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario o postale dell’intermediario abilitato, l’ammontare dei relativi saldi sarà stornato dall’importo dell’addebito complessivamente richiesto.

Il Provvedimento precisa, inoltre, che ai fini dei controlli non sono computate le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo.

3. Le informazioni sui crediti IVA nel cassetto fiscale

Tutte le informazioni relative ai crediti IVA sono rese disponibili ai contribuenti tramite il cassetto fiscale, dove sono riportati l’importo del credito risultante dalla dichiarazione e/o istanza, le compensazioni effettuate, l’importo del credito ancora disponibile con evidenza degli estremi degli atti che lo determinano (dichiarazioni, istanze e/o deleghe di pagamento).

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/IVA_compensazioni)