COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 80   (versione pdf. )                                                                    

 

 Roma, 23 dicembre 2009

 

 

Oggetto: Disegno di legge n. 2936 – Legge Finanziaria 2010 – Prime analisi

 

 

Sommario

 

 

1. Premessa: valutazione di carattere generale sulle disposizioni fiscali della manovra finanziaria 2010.

2. Novità fiscali contenute nella Finanziaria 2010, in sintesi.

2.1 Riduzione dell’acconto IRPEF 2009 di 20 punti percentuali: evitata la conversione del decreto legge (art. 2, commi da 5-bis a 5-quater)

2.2. Ristrutturazioni di immobili ad uso abitativo: proroga al 2012 del 36% e aliquota Iva del 10% a regime (art. 2, commi 7 e 8)

2.3. Detassazione dei contratti di produttività: proroga al 2010 (art. 2, commi 146 e 147)

2.4. Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaperti i termini al 31 ottobre 2010 (art. 2, commi 219 e 220)

2.5 Immobili ad uso abitativo locali nella provincia dell’Aquila: applicazione di una imposta sostitutiva del 20% (comma 218)

 


 

1. Premessa: valutazione di carattere generale sulle disposizioni fiscali della manovra finanziaria 2010.

La Finanziaria per il 2010 (DDL n. 2936), all’esame in commissione Bilancio al Senato, dovrebbe essere approvata nella versione attuale, visti i tempi stretti e le modifiche già intervenute alla Camera, riducendo al massimo gli emendamenti.

Si tratta di una manovra finanziaria che sul versante fiscale si giudica sicuramente insufficiente e, da questo punto di vista in perfetta linea con i precedenti provvedimenti. In essa sono, infatti, contenute solamente alcune disposizioni sicuramente condivisibili ed anzi anche auspicate, ma che nel complesso non intervengono sul principale problema che affligge le imprese: la pesantissima pressione fiscale. Quello che serve alle imprese, infatti, è una strategia di politica fiscale innovativa che premi sicuramente il merito e la capitalizzazione delle imprese, nonché, che risolva l’ormai imbarazzante dicotomia tra la già elevatissima pressione fiscale reale e la insostenibile pressione fiscale nominale, cioè quella che emergerebbe ipotizzando l’emersione di tutta la base imponibile evasa. Occorre, cioè prevedere una forte riduzione della pressione fiscale agganciata in modo automatico all’emersione della base imponibile.

E’ anche vero, tuttavia, che da quello che si apprende dalla stampa specializzata, il Governo pensa di intervenire proprio sul versante della pressione fiscale, con il decreto apposito da emanare nel mese di gennaio, cioè quando si conoscono i primi dati sulle entrate emergenti dallo scudo fiscale. L’operazione scudo fiscale si è chiusa lo scorso 15 dicembre, anche se è prevista una riapertura dei termini dal c.d. decreto legge «milleproroghe», attualmente approvato dal Consiglio dei Ministri, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel prosieguo si cercherà di fornire una prima analisi delle misure fiscali contenute nel provvedimento in esame, dopo l’approvazione del maxiemendamento alla Camera.

Appare opportuno premettere che tale manovra stabilisce espressamente che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel 2010, rispetto alle previsioni contenute nel DPEF 2010-2013, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, dando priorità ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Trattasi, tuttavia, di una “clausola di salvaguardia” presente da anni nella manovra di bilancio, ma che finora però non ha mai determinato in concreto un alleggerimento delle imposte.

2. Novità fiscali contenute nella Finanziaria 2010, in sintesi.

2.1 Riduzione dell’acconto IRPEF 2009 di 20 punti percentuali: evitata la conversione del decreto legge (art. 2, commi da 5-bis a 5-quater)

Le disposizioni riguardanti la riduzione dell’acconto del 20% dei soggetti IRPEF stabilita dall’articolo 1 del D.L. n. 168/2009, sono state riproposte all’art. 2, commi da 5-bis a 5-quater dello schema di legge finanziaria, con l’evidente intento di evitare la conversione del decreto legge appena citato.

E’ stata, infatti, riproposta:

-          la disposizione che consente ai contribuenti, che non hanno applicato la riduzione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la maturazione di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione pari all’eccedenza versata;

-          l’obbligo a carico dei sostituti d’imposta di trattenere dagli emolumenti del mese di novembre un acconto IRPEF ridotto, rideterminato secondo la predetta disposizione del D.L. n. 168/2009;

-          l’obbligo a carico dei sostituti d’imposta di restituire ai lavoratori, negli emolumenti corrisposti a dicembre, l’eventuale eccedenza trattenuta.

Nello schema di legge finanziaria non è stata riproposta la disposizione principale che stabiliva la riduzione dell’acconto di 20 punti percentuali. Molto probabilmente nella logica adottata dal legislatore la stessa non è stata inserita, dal momento che la norma ha esaurito i suoi effetti nel mese di novembre 2009([1]).

2.2. Ristrutturazioni di immobili ad uso abitativo: proroga al 2012 del 36% e aliquota Iva del 10% a regime (art. 2, commi 7 e 8)

E’ stata prorogata al 2012 la detrazione IRPEF del 36% per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di restauro, risanamento  conservativo  e  di  ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, ad opera di  imprese di costruzione o ristrutturazione  immobiliare e da cooperative edilizie.

In particolare, l’agevolazione fiscale al 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio è prorogata al 31 dicembre 2012, come pure le spese relative agli interventi di restauro, risanamento  conservativo  e  di  ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.

Entra, invece, a regime l’agevolazione che consente l’applicazione dell’aliquota IVA al 10% sui lavori di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Tale scelta, con tutta evidenza, è legata al riconoscimento da parte della Commissione europea, operato lo scorso maggio in occasione delle modifiche introdotte al sistema IVA, agli Stati membri dell’introduzione di un’aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

2.3. Detassazione dei contratti di produttività: proroga al 2010 (art. 2, commi 146 e 147)

Sono prorogate al 31 dicembre 2010 le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, disposte dall’articolo 5 del D.L. n. 185/2008.

L’agevolazione prevede, è bene ricordarlo, la detassazione dei contratti di produttività con esclusivo riferimento al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito non superiore a 35.000 euro.

2.4. Rivalutazione terreni e partecipazioni: riaperti i termini al 31 ottobre 2010 (art. 2, commi 219 e 220)

L’intervento operato in materia di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni consiste, in sostanza, in una riapertura dei termini per procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive.

In particolare, i nuovi termini per la rivalutazione interessano:

-          il possesso, stabilendo che le partecipazioni e i terreni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2010;

-          il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata in caso di rateizzazione può essere effettuato entro il 31 ottobre 2010;

-          la redazione e il giuramento della perizia che devono essere effettuati entra la predetta data del 31 ottobre 2010.

Le maggiori entrate derivanti da tale operazione dovranno confluire al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del Ministero dell’Economia.

2.5 Immobili ad uso abitativo locali nella provincia dell’Aquila: applicazione di una imposta sostitutiva del 20% (comma 218)

Il corrispettivo ricevuto per la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, a scelta del locatore, può essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 20% applicata sulla base imponibile rilevante ai fini dell’IRPEF. All’imposta sostitutiva possono aderire solamente i contratti di locazione stipulati esclusivamente tra persone fisiche che agiscono fuori dal regime d’impresa. Il regime è sperimentale rendendosi applicabile esclusivamente in relazione ai canoni percepiti nel corso del 2010.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non può essere considerata ai fini della determinazione dell’acconto dell’IRPEF dovuto per l’anno 2011.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/Finanziaria_2010)



[1] Da un punto di vista squisitamente tecnico, la mancata conversione in legge di un decreto legge né esclude l’esistenza, a meno che una legge apposita prenda atto della mancata conversione del decreto legge, facendo, tuttavia, salvi gli effetti giuridici prodotti in vigenza del decreto legge.