COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 77   (versione pdf. )                                                        

 

Roma, 20 novembre 2009

 

 

 

Oggetto: Domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e nuovi canali di assistenza dedicati agli intermediari – Provv. Dir. Ag. Entrate 03.11.2009 – Circ. Ag. Entrate 4 novembre 2009 – Nota Direttore Centrale Servizi ai contribuenti

 

 

Sommario

 

 

1. Premessa.

2. Scelta dell’invio dell’avviso telematico all’intermediario: vantaggi

3. Canali di assistenza dedicati agli intermediari

3.1.  La posta elettronica certificata (PEC) in sintesi.

3.2. Comunicazione di irregolarità virtualizzate per intermediari serviti (CIVIS)

 


1. Premessa

     L’Agenzia delle Entrate sta puntando all’utilizzo del canale telematico per la trasmissione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni([1]) agli intermediari([2]) che hanno curato la trasmissione delle relative dichiarazioni, nell’ottica dell’economicità delle risorse disponibili e della semplificazione.

Pertanto, l’avviso telematico rappresenta lo strumento alternativo, disposto nella formulazione attualmente in vigore dell’articolo 2-bis del D.L. n. 203/2005, alla comunicazione cartacea inviata direttamente al contribuente.

L’accesso alla modalità telematica richiede, in via opzionale, la doppia barratura delle caselle riportate nel frontespizio del modello di dichiarazione, in sede di presentazione dello stesso, relative sia all’invio che alla ricezione dell’avviso telematico all’intermediario.

In tal modo sia il contribuente che l’intermediario esprimono la loro volontà di aderire a tale modalità: il primo relativamente all’invio dell’avviso telematico all’intermediario; il secondo alla conseguente accettazione del medesimo avviso telematico. Con la domiciliazione degli avvisi telematici l’intermediario è informato telematicamente, tramite il canale ENTRATEL, degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 3 novembre 2009, ha illustrato il contenuto dell’avviso telematico e le modalità ed i termini entro cui l’intermediario si deve attivare sia nei confronti del contribuente che della stessa Agenzia per la gestione dello stesso avviso.

Per consentire, inoltre, all’intermediario un accesso semplificato nella gestione delle comunicazioni e degli avvisi di irregolarità, nonché per formulare la richiesta di assistenza, l’Agenzia delle Entrate ha individuato nuovi canali di assistenza, noti come PEC (Posta Elettronica Certificata) e CIVIS, illustrati dettagliatamente nella recente circolare del 4 novembre 2009, n. 47/E.

Nel prosieguo si cercherà di fornire informazioni aggiuntive alla predetta circolare, appositamente richieste, pervenute alla nostra Confederazione tramite nota del Direttore Centrale dei Servizi al Contribuente (allegata nella versione htm) appositamente richiesta dall’Ufficio scrivente e contatti diretti con i funzionari della stessa Agenzia.

    

2. Scelta dell’invio dell’avviso telematico all’intermediario: vantaggi

L’opzione esercitata dal contribuente e dall’intermediario per la domiciliazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente gestione telematica delle attività connesse alle dichiarazioni presenta vantaggi a carico di entrambi i soggetti.

In particolare, il contribuente dispone di un termine più lungo, rispetto a quello riservato alla comunicazione cartacea (30 giorni), pari a 90 giorni per il pagamento degli esiti di irregolarità ovvero per l’eventuale richiesta di assistenza. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui la fornitura contenente l’avviso è trasmessa telematicamente dall’Agenzia delle Entrate, a nulla rilevando il momento in cui il file contenente la comunicazione è prelevato in Entratel dall’intermediario (cfr. Circ. Ag. entrate 4.11.2009, n. 47/E).

Altro vantaggio riguarda la possibilità per il contribuente di effettuare, nel più ampio termine di 90 giorni, il pagamento in acquiescenza delle somme richieste in relazione ai tardivi o agli omessi versamenti, con la riduzione della sanzione ad un terzo in luogo di quella ordinaria prevista nella misura del 30%, nell’ipotesi in cui l’avviso telematico sia corretto.

L’intermediario, dal suo canto, ha la possibilità di dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di recarsi presso gli uffici della stessa, attraverso l’ausilio di nuovi canali telematici di assistenza di seguito meglio indicati.

E’ importante sottolineare che anche a prescindere dal maggior tempo a disposizione per la regolarizzazione dell’errore ovvero per la richiesta di annullamento parziale o totale della pretesa, la possibilità dell’intermediario di ricevere i preavvisi telematici sull’esito della liquidazione della dichiarazione, comportanta due vantaggi molto importanti:

-          evita ai contribuenti di ricevere dall’Agenzia delle entrate pretese di omessi o ritardati versamenti infondate (c.d. cartelle pazze);

-          consente all’intermediario di evitare il contatto con l’imprenditore per spiegare l’errore dell’Agenzia delle entrate ovvero del contribuente, con inevitabili perdite di tempo per entrambi.

E’ anche evidente tuttavia - occorre sottolinearlo - che si tratta di un lavoro che resta pressoché ignoto all’imprenditore, se non tempestivamente informato sia dell’avviso di irregolarità arrivato dall’Agenzia delle entrate sia della soluzione eventualmente poi individuata. Con questo si vuole sostenere che è comunque importante nei rapporti con l’imprenditore che l’attività della confederazione, è solamente quella di intermediario che si interpone tra Agenzia delle entrate e contribuenti, al solo fine di evitare inutili perdite di tempo.

Si precisa, infine, che nelle ipotesi nelle quali non si scelga di ricevere l’avviso bonario attraverso l’intermediario, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di continuare a ricevere gli avvisi di irregolarità tramite l’ordinario servizio postale di raccomandata.

Possibilità questa riconosciuta anche all’intermediario qualora vi siano cause di impossibilità oggettiva alla gestione dei relativi avvisi ovvero qualora sia la stessa Agenzia a reputare necessario l’invio diretto della comunicazione al contribuente anziché procedere alla trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.

 

3. Canali di assistenza dedicati agli intermediari

Nell’ottica di quanto accennato nei paragrafi precedenti l’Agenzia delle Entrate ha predisposto nuovi servizi per consentire all’intermediario di gestire in via telematica gli avvisi telematici e le comunicazioni di irregolarità, nonché di richiedere assistenza all’Agenzia delle Entrate per l’eventuale correzione del risultato.

L’erogazione di tali servizi, noti come PEC e CIVIS, prevede che sia stata espressa la doppia opzione nel modello di dichiarazione in sede di presentazione della stessa. Resta fermo che nelle ipotesi di avvisi bonari cartacei  l’intermediario può operare dietro espressa delega del contribuente.

Ad integrazione della recente circolare n. 47/E dell’Agenzia delle Entrate la nostra Confederazione ha ricevuto nota del Direttore dei Servizi ai contribuenti, in data 6 novembre 2009, con la quale l’Agenzia comunica che il servizio PEC è operativo per la richiesta di chiarimenti sulle comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità relativi al controllo automatizzato delle dichiarazioni, modelli 770/2008 afferenti il periodo d’imposta 2007.  

A tal fine la predetta nota riporta l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia:

dc.sac.controlloautomatizzato@pce.agenziaentrate.it

con in più il formato da compilare per la richiesta di assistenza ed il documento contenente alcune indicazioni tecniche da seguire per l’utilizzo dello stesso servizio. Si tratta, infatti, di informazioni che non potevano essere rese pubbliche in una circolare, perché contenenti informazioni sensibili, destinati all’esclusivo utilizzo di intermediari telematici. Si segnala, infine, l’invito rivolto dal suddetto Direttore dell’Agenzia alla nostra Confederazione di avvalersi del servizio in esame per i vantaggi che esso comporta.

 

3.1.  La posta elettronica certificata (PEC) in sintesi.

Senza entrare nel merito delle modalità operative relative al servizio PEC, dettagliatamente indicate nella citata circolare e nei documenti allegati alla presente, si vuole sottolineare che tale servizio è rivolto agli intermediari dotati di posta elettronica certificata. Si tratta di un software che consente di dialogare direttamente con l’Agenzia delle entrate in modo agile, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafio precedente.

A riguardo si precisa che per effetto dell’articolo 16, commi 6,7 e 8, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i primi soggetti a doversi munire per obbligo della PEC sono i professionisti iscritti ad albi o elenchi, seguiti poi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese costituite in forma societaria.

Per queste ultime, infatti, la menzionata norma fissa al 29 novembre 2011 il termine entro cui le imprese già costituite il 29 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro delle imprese. Per contro, le imprese di nuova costituzione devono indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.

3.2. Comunicazione di irregolarità virtualizzate per intermediari serviti (CIVIS).

L’accesso al servizio CIVIS avviene, attraverso il canale Entratel, da parte degli intermediari autenticati mediante il PIN ed autorizzati all’utilizzo di tale servizio.

L’Agenzia delle Entrate detta nella citata circolare n. 47/E le modalità operative per accedere al servizio, precisando che tale servizio è stato attivato in via sperimentale e che sarà la stessa Agenzia a comunicare tempestivamente la progressiva messa a regime.

L’Agenzia precisa, inoltre, che le Direzioni regionali sono tenute alla diffusione della conoscenza del servizio ad uso degli intermediari come valida alternativa al servizio allo sportello ed al telefono.

Con riferimento al servizio CIVIS si vuole segnalare che è già stata presentata alla Confederazione una prima osservazione relativa alla possibilità di accesso al servizio da parte delle sedi telematiche secondarie. Si rileva che, sebbene il servizio sia ancora in fase sperimentale,  l’accesso allo stesso sia possibile soltanto dalle sedi telematiche principali, mentre non risulta attivo da parte di quelle secondarie. A riguardo, sentita per le vie brevi l’Agenzia, si è avuta conferma che il servizio è stato predisposto per essere operativo da parte di tutte le sedi telematiche attive siano esse principali o secondarie; l’Agenzia si sta attivando per risolvere l’inconveniente. Sarà nostra cura fornire le dovute informazioni non appena queste saranno in nostro possesso.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali

 

(GA/ga/servizi_assistenza_interm.)



[1] Cfr. Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

[2] Cfr. Art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 322/1998.