COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 59
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Sommario
2.
Finalità della scheda di trasporto
3. Chi deve compilare la scheda e modalità di compilazione
5. Contenuto della scheda di trasporto
6. Documentazione equivalente della scheda di strasporto
7. Trasporti esenti da scheda di trasporto
8. Sanzioni per la mancata o incompleta compilazione della scheda di
trasporto
8.1.
Sanzioni per mancata o incompleta compilazione della scheda
8.2.
Sanzioni per mancanza del documento a bordo
Il
D.Lgs. 22/12/2008 n. 214 ha aggiunto al D.Lgs. n. 286/2005, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia
di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di
autotrasportatore”, l’art. 7-bis con il quale viene prevista l’istituzione
della scheda
di trasporto.
Con il D.M. 30 giugno, pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2009, è stato approvato il modello di scheda di trasporto. Il Ministero dei Trasporti ha emanato la circolare 17 luglio 2009, prot. 300/A/8980/09/108/44, per fornire le istruzioni operative per la corretta compilazione del modello e per il suo controllo. E’ importante da subito sottolineare che a seguito degli importanti e numerosi quesiti posti, sull’abito di applicazione soggettivo ed oggettivo delle disposizioni appena richiamate, il Ministero dei trasporti provvederà ad emanare ulteriori elementi di chiarificazione a riguardo. Gli ulteriori chiarimenti saranno trasmessi quanto prima.
La
scheda di trasporto, ai sensi del comma 1 dell’art. 7-bis, viene introdotta
allo scopo di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le
verifiche del corretto esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per
conto terzi in ambito nazionale.
La
scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di
accertamento delle responsabilità, di cui all’art. 8, relativamente alle
responsabilità dei soggetti individuati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 286/2005
stesso.
Va rammentato che tali soggetti sono: vettore,
committente, caricatore e proprietario della merce, per ciascuno dei quali
l’art. 7/286 dispone quali siano le responsabilità in ordine alla
effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada
e le violazioni, con le
conseguenti sanzioni, alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.
285 ( Codice della strada ).
Sono soggetti alla scheda di trasporto, quindi, i trasporti di merci per conto terzi in ambito nazionale e internazionale.
In
base alle disposizioni contenute al comma 1 dell’art. 7-bis, e all’art. 1
del D.M. 30/6/2009 la scheda di trasporto deve essere compilata:
1.
dal committente, da intendere come l'impresa o la
persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il
contratto di trasporto con il vettore;
2.
da un soggetto
da esso delegato.
In
merito al soggetto che può essere delegato vanno fatte alcune precisazioni.
Innanzitutto,
la circolare del Ministero dei trasporti chiarisce espressamente che
il vettore non può essere
delegato alla compilazione e sottoscrizione della scheda.
Se,
però, dopo l’inizio del trasporto si verificano variazioni della merce
trasportata, del luogo di scarico ovvero qualsiasi altra variazione relativa ai
dati contenuti nel documento, il vettore o il conducente possono intervenire sul
documento stesso, avendo cura di annotare tali variazioni nell’apposito spazio
riservato ad “osservazioni varie” . Ma in nessun caso potranno essere
cancellate o manomesse le indicazioni originariamente
apposte sul documento da parte del committente
o di un suo delegato.
Situazioni
di delega alla compilazione possono sussistere nei casi in cui il committente
non sia fisicamente nel luogo di inizio del trasporto, nel momento in cui, cioè,
la scheda deve essere compilata.
Può
trattarsi, ad esempio, del caso in cui il committente del trasporto sia
l’acquirente della merce: in questo caso, il committente dovrà delegare il
fornitore della merce alla compilazione della scheda di trasporto.
Restano
tuttavia ferme, come disposto espressamente dall’art. 1 del D.M. citato, le responsabilità
in capo al committente stesso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
n. 214/2008.
In merito alle modalità di compilazione, va innanzitutto
sottolineato che la scheda di trasporto va compilata in base al modello
allegato al DM 30/6/2009, ma non sussistono vincoli di forma e caratteristiche
dello stampato.
Se sono previsti più luoghi di scarico, il committente
potrà compilare un’unica scheda di trasporto recante l’indicazione dei
diversi luoghi oggetto dello scarico, oppure, in alternativa utilizzare tante
schede quanti sono i luoghi di scarico.
Nel caso in cui il mezzo utilizzato per il trasporto sia composto da più unità atte al carico può essere compilata alternativamente una sola scheda di trasporto per tutta la merce presente sul complesso o una scheda per ogni unità, qualora richiesto.
La scheda deve essere conservata in originale a bordo del
veicolo adibito alla attività di trasporto, a cura del vettore
e del conducente, per tutta la durata del trasporto.
Nulla viene disposto rispetto ad obblighi di conservazione della scheda stessa al termine dell’esecuzione del trasporto. Tuttavia, è appena il caso di sottolineare che una volta ultimata la prestazione di trasporto, la conservazione di una copia della scheda di trasporto può costituire una valida prova a favore del committente con riferimento alle eventuali contestazione di corresponsabilità delle violazioni alle disposizioni sulla sicurezza stradale ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo 286/2005 commesse dal vettore nell’effettuazione del trasporto. E’ evidente poi che se la scheda di trasporto è utilizzata partendo da uno dei documenti equipollenti, si può affermare che gli obblighi di conservazione vanno individuati anche in riferimento alla tipologia di documento equipollente adottato([1]).
Come
stabilito dal comma 3 dell’art. 7-bis, la scheda deve riportare le indicazioni
rispetto ai soggetti che possono essere parti nel rapporto di trasporto, che,
come definiti dall’art. 2/286, sono i seguenti: vettore, committente
caricatore e proprietario della merce.
La definizione
di vettore,
Per
vettore si intende l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività
di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano
che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
In merito all’individuazione del vettore, nell’ambito
dei consorzi di impresa o società
consortili, vanno fatte le seguenti precisazioni.
Nei casi in cui il rapporto fra consorzio iscritto
all’albo Autotrasportatori e consorziati si inquadra nella fattispecie
del mandato senza rappresentanza, contrattualmente è il consorzio a
configurarsi “vettore” nei
confronti del committente, anche se la materiale esecuzione del trasporto è
affidata all’impresa consorziata. In questi casi, pertanto, sulla scheda di
trasporto nei dati del vettore figurerà il consorzio. A questo riguardo si
sottolinea la opportunità di inserire nel campo del vettore anche tutti i
dati del socio esecutore del servizio, avendo cura di dare al committente
tutti i dati dello stesso per poterli inserire nella scheda.
Quando invece lo stesso Consorzio NON è
iscritto all'Albo Autotrasportatori, in questa fase, in attesa di
ulteriori chiarimenti, l'indicazione è quella di considerare la struttura
consortile quale committente e regolarsi di conseguenza.
La definizione
di committente,
Il
committente è l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome
della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
La definizione
di caricatore,
IL
caricatore è l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al
vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione
del trasporto;
La definizione
di proprietario della merce,
per
proprietario della merce l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la
proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della
consegna al vettore.
Tenuto conto di questa indicazione normativa, va quindi
sottolineato che, quando si verifica il trasferimento della proprietà dei
beni, a seconda delle condizioni contrattuali di resa delle merce, il
proprietario va considerato, rispettivamente:
-
il fornitore della
merce, in un contratto con clausola di trasferimento franco destino;
-
l’acquirente della
merce, in un contratto con clausola di trasferimento franco fabbrica.
In ordine alle indicazioni del proprietario
della merce si evidenzia che l’art. 2 del D.M. 30/6/2009 stabilisce che,
qualora il committente non sia in grado di indicare il proprietario della
merce, deve specificarlo nell’apposita casella contenuta nella scheda di
trasporto stessa, fornendone la motivazione, anche ai fini degli accertamenti
da parte degli organi di controllo.
Questo obbligo è posto in carico al committente,
considerato che quest’ultimo è il soggetto obbligato alla compilazione
della scheda di trasporto.
La
scheda deve inoltre, riportare altre informazioni in ordine alla merce
trasportata nonché altri dati relativi a variazioni rispetto alle indicazioni
originarie.
Più
in dettaglio la scheda di trasporto deve riportare:
a)
i
dati identificativi per ciascuno
dei soggetti prima citati (vettore, committente, caricatore, proprietario
della merce) ossia: denominazione o ragione sociale per i soggetti diverse dalle
persone fisiche; ditta per le imprese individuali; indirizzo e sede
dell’azienda (riferimenti telefonici o mail); Partita IVA([2]);
b)
relativamente
al vettore, anche l’indicazione del
numero di iscrizione all’Albo
Autotrasportatori.
c)
relativamente
alla merce trasportata,
l’indicazione di tipologia, quantità/peso, luogo di carico della merce e
luogo di scarico; al riguardo valgano anche le istruzioni del punto 1 della
circolare del ministero dei trasporti del 17 luglio;
d)
osservazioni
varie: da compilare a cura
del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle
indicazioni originarie della scheda di trasporto (es. variazione luogo di
scarico, variazione tipologia e quantità merce, …);
e)
eventuali
istruzioni: vanno riportate
le istruzioni fornite dal committente o ad uno dei soggetti della filiera del
trasporto al vettore([3]);
f) luogo e data di compilazione: indicazione di luogo e data, dei dati del compilatore ossia le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente e la sua firma([4]).
Il
comma 1 dell’art. 7-bis stabilisce che la scheda di trasporto può essere
sostituita:
-
dalla copia
del contratto in forma scritta di cui all’art. 6 dello stesso
D.Lgs. n. 286/2005; al riguardo è utile tenere conto delle precisazioni fornite
al punto 2.1 della circolare del Ministero dei trasporti del 17 luglio,
relativamente ai elementi necessari per qualificare il contratto di trasporto
come “contratto stipulato in forma scritta”;
-
da altra documentazione
equivalente, che contenga le indicazioni previste dal comma 3 per la scheda
di trasporto.
Il
D.M. 30 giugno 2009, all’art. 3, stabilisce che costituiscono documenti
equipollenti (la locuzione si ritiene sia stata utilizzata come sinonimo della
precedente “equivalente”) alla scheda di trasporto i seguenti documenti:
-
il
documento di trasporto di cui al D.P.R. n. 472/1996 (DDT);
-
la lettera di vettura
internazionale CMR;
-
i documenti doganali;
-
il documento di
cabotaggio di cui al D.M. 3/4/2009;
-
i documenti di
accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D.Lgs. 26/10/1995
n 504;
-
ogni altro documento che
deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi
della normativa vigente.
Il
termine “equivalente” o
“equipollente” sono utilizzati come sinonimi e non individuano
diverse tipologie di documenti.
L’art.
7-bis parla di documenti “equivalenti” che devono contenere tutte le
indicazioni previste per la scheda di trasporto, mentre l’art. 3 del D.M.
individua i documenti “equipollenti” senza precisare che gli stessi debbano
essere integrati.
Tuttavia,
va evidenziato che la Circolare del Ministero dei trasporti del 17 luglio, che
risulta emanata come da protocollo riportato, al punto 2.3 tratta del
“Contenuto dei documenti equipollenti”, richiama i documenti di cui
all’art. 3 del D.M. 30/6/2009 e prevede espressamente che gli stessi debbono contenere tutti i dati e le indicazioni previste dal modello di
scheda di trasporto allegato al D.M. 30/6/2009.
La
stessa circolare precisa, inoltre, che se il documento equipollente non contiene
alcune delle informazioni richieste dalla scheda di trasporto, dovrà essere
integrato prima dell’inizio del trasporto.
Con particolare riferimento al documento di trasporto (cd. DDT) negli ordinari casi in cui un’impresa
manifatturiera, esempio del settore abbigliamento, faccia eseguire un trasporto
di propri beni ad un’impresa di autotrasporto c/t, l’impresa manifatturiera
come impresa “mittente” , in generale, emette il documento di trasporto ai
sensi del D.P.R. n. 472/1996, in cui evidenzia: il soggetto destinatario,
l’impresa incaricata del trasporto, la descrizione della merce trasportata.
Va segnalato, peraltro, che in base alle disposizioni
recate dal D.P.R. n. 472/96 e secondo le precisazioni fornite dalla C.M.
16/9/1996, n. 225, ai fini fiscali, non sussiste l’obbligo di fare scortare il
trasporto dei beni dal documento di trasporto.
Se, ad esempio, il mittente sta facendo eseguire il trasporto di beni
ceduti per i quali emetterà la relativa fattura con la modalità della
fatturazione immediata (entro le ore 24 del giorno stesso di consegna) non è
obbligatorio, ai fini fiscali, accompagnare le merci con il DDT. In questi casi,
quindi, dovrà essere compilata la scheda di trasporto.
Nei
casi in cui, sia emesso il DDT e, in osservanza delle disposizioni del D.M.
30/6/2009, si volesse utilizzare il DDT, in luogo della scheda di trasporto, si
dovrà provvedere all’integrazione del DDT, a cura dello stesso soggetto
mittente/committente del trasporto, con gli ulteriori dati previsti dalla scheda
stessa.
Con riferimento, invece, ai
documenti per trasporti internazionali il punto 2.4 della circolare del MINISTERO dei trasporti fornisce anche
delle precisazioni in riferimento agli autotrasportatori stranieri che operano
nel territorio nazionale nell’ambito di una relazione di traffico che si
sviluppi:
-
a livello internazionale
(es. trasporto tra l’Italia e altro Paese straniero e viceversa, ….);
-
nel solo territorio
italiano, durante lo svolgimento dell’attività di “cabotaggio stradale”,
cioè di trasporto che ha inizio e termine nel territorio italiano.
La Circolare precisa che nel caso di trasporti internazionali non deve essere compilata e tenuta a bordo la scheda di trasporto, ma devono essere presenti sul veicolo uno dei documenti ritenuti equipollenti, tra cui la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al DM 3/4/2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali.
L’obbligo della scheda di trasporto è disposto per i trasporti di merci per conto terzi, in ambito
nazionale. Sono esenti dall’obbligo di compilazione e conservazione della
scheda di trasporto, per espressa volontà normativa, i veicoli che effettuano
trasporti in conto proprio nonché quelli esclusi dal campo di applicazione
della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’art. 30([5]).
Dal canto suo l’art. 4 del D.M. 30/6/2009 stabilisce,
inoltre, che sono esenti dalla compilazione della scheda di trasporto i
trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi
mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la
tipologia di trasporto effettuato.
Le
sanzioni sono previste dai commi 4 e 6 dell’art. 7-bis del Decreto legislativo
286/05. Il committente, o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la
altera o la compila in modo incompleto o non veritiero è soggetto alla sanzione
amministrativa da 600 a 1.800 euro.
La
sanzione amministrativa deve essere applicata in ogni caso al committente anche
quando la scheda di trasporto è compilata da un suo delegato. Alla stessa
sanzione è soggetto anche il vettore o il conducente quando durante il
trasporto, in caso di variazioni del contenuto della stessa scheda, non annotino
o lo facciano in modo incompleto o non veritiero, la stessa variazione. Le
stesse sanzioni si applicano al vettore o agli altri soggetti della filiera che
alterino il contenuto della scheda stessa.
Il
comma 5 dell’art. 7-bis del Decreto legislativo 286/2005 sanziona chiunque
effettua un trasporto senza avere a bordo del veicolo la scheda di trasporto,
ovvero in alternativa copia del contratto redatto in forma scritta o altra
documentazione considerata equipollente ai sensi dell’art. 3 del D.M.
554/2009, ed è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di un importo
da 40 a 120 euro.
Inoltre
all’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo
amministrativo del veicolo che verrà restituito al proprietario o al conducente
solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del
contratto scritto.
La
scheda di trasporto o in alternativa il contratto in forma scritta o altra
documentazione equivalente deve essere esibita entro il termine di 15 gg
successivi all’accertamento della violazione.
Al
riguardo, si veda il punto 5 della circolare del Ministero dei trasporti che
illustra l’applicazione delle sanzioni.
In ultima analisi è importante sottolineare che, con riferimento ad eventuali inadempienze totali o parziali degli obblighi sopra messi in evidenza, commesse nel primo periodo di applicazione della norma, si ritiene possa essere invocata e dimostrata l’assenza di colpa nella commissione del fatto ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 689/1981, proprio anche in virtù dei numerosi chiarimenti che ancora devono essere rilasciati dal Ministero dei trasporti.
IL
RESPONSABILE
Il
Coordinatore Nazionale
Claudio
Carpentieri
Gianni Montali
[1] Pertanto anche se viene compilata la scheda di trasporto come documento a sé stante, in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali, può essere comunque opportuno provvedere alla sua conservazione anche dopo l’esecuzione del trasporto.
[2] Per provvedere all’indicazione di detti dati identificativi è indispensabile avere chiaramente individuato e qualificato i diversi soggetti che possono essere parti nel rapporto di trasporto. Questa individuazione, peraltro, è direttamente collegata alla individuazione delle responsabilità nei confronti dei soggetti stessi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 286/2005.
[3] Nel merito si fa riferimento alle precisazioni riportate al punto 1.1 della circolare del Ministero dei trasporti del 17 luglio, in ordine alle eventuali istruzioni di cui all’art. 7, comma 4 del D.Lgs n. 286/2005 e, in tal caso, all’idoneità del documento per valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale
[4] Dovrebbe trattarsi del soggetto delegato alla compilazione e, quindi, anche alla sottoscrizione. Anche se le istruzioni indicano che la sottoscrizione avviene in nome e per conto del committente, in effetti si tratta di una sottoscrizione “per conto” del committente.
[5] Al solo fine di aiutare
nella lettura e nella definizione dei trasporti esenti si riporta il
contenuto dell’articolo 30 della legge 298/74. “Il presente titolo
regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Non sono soggetti alle norme del
presente titolo:
a) gli autoveicoli adibiti a
trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati
dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al
Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di
riconoscimento;
b) gli autoveicoli di proprietà
dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato,
delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati
esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle
proprie esigenze interne;
c)
gli autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari
degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio
delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati
rispettivi. Tale condizione non è richiesta nel caso di Stati esteri membri
della Comunità economica europea;
d)
gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici
stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di
cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti – Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da
considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
e) gli autofurgoni destinati al
trasporto di salme;
f) gli autoveicoli adibiti al
servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche
al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in
servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al
trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
g) le autovetture e le
motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché
trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
h) gli autoveicoli per
trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di
circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5
quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del
proprietario, purché siano muniti del contrassegno speciale che verrà
stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Gli autoveicoli di cui al
precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione
governativa.
Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - è autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.”