COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 57   (versione pdf. )  

 

 Roma, 23 luglio 2009

 

 

 

Oggetto: IRAP – determinazione della base imponibile per le società di capitali – principio di derivazione dal conto economico – un passo indietro dall’agenzia delle entrate.

 

L’agenzia delle entrate – a seguito delle osservazioni della CNA unitamente a quelle delle altre confederazioni del commercio e dell’artigianato - torna suo suoi passi precisando meglio quanto espresso riguardo ai criteri di determinazione della base imponibile IRAP  delle società di capitali (cfr Circolare 16 luglio 2009, n. 36, § 1.2).

L’agenzia delle entrate, infatti, sottolinea che il principio di inerenza richiamato nella,precedente prassi amministrativa sopra ricordata, non poteva che essere quello cui fa riferimento il codice civile ed i principi contabili cui le imprese si devono ispirare per determinare l’utile o la perdita d’esercizio nel conto economico di cui all’articolo 2425 del c.c.

In questo quadro, quindi, il riferimento alle disposizioni del TUIR che limitano la deduzione di alcuni costi di sospetto uso promiscuo, è solamente preordinata ad individuare un’area di sicurezza all’interno della quale i contribuenti possono liberamente posizionarsi, tenendo conto delle esigenze di certezza e di semplificazione nonché per limitare le controversie che potrebbero sorgere in sede di controllo, sul modo in cui tali principi debbano essere correttamente applicati.

L’amministrazione conclude sostenendo che l’orientamento dell’agenzia delle entrate, “non altera in alcun modo il trattamento dei costi di produzione dedotti integralmente o in misura superiore, per i quali l’Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del TUIR. Queste ultime, infatti, nel sistema dell’IRAP non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l’inerenza dei costi dedotti”

Risulta, quindi, chiaro e tempestivo il cambiamento di rotta dell’Agenzia delle entrate che rende pienamente efficaci e validi i criteri di imputazione e valutazione dei costi fatte nel bilancio d’esercizio, per la determinazione della base imponibile Irap ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs n. 446/97.

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

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