COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 56  (versione pdf. )

 Roma, 22  luglio 2009

 

 

 

Oggetto: disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi - articolo 83-bis del DL 25.06.2008, n. 112 – Applicazione nell’ambito di consorzi o società consortili.

 

 

Ad integrazione di quanto indicato nella precedente Com. trib. 16 luglio 2009, n. 54, si ritiene sia opportuno esprimere qualche ulteriore elemento di analisi nell’applicazione della norma in oggetto, alle ipotesi nelle quali il contratto di trasporto venga stipulato dal un consorzio o società consortile, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza.

In particolare una ulteriore riflessione sull’argomento ha condotto ad una parziale rettifica di quanto sostenuto al paragrafo 4.2 della citata Com. trib. n. 54/22009. Si ritiene, infatti, che proprio per la natura che contraddistingue l’attività consortile e, più in particolare, i rapporti tra consorzio ed imprese consorziate (vedi quanto detto al paragrafo n. 4.2. della Com. trib. 54/09), occorre escludere che tra il consorzio e le imprese consorziate, vi sia la stipula tacita o scritta di un ulteriore contratto di trasporto, rispetto a quello sottoscritto tra il vettore (il consorzio o la società consortile) ed il committente. L’esecuzione materiale della prestazione di sevizio di trasporto, infatti, viene affidata alle imprese consorziate, non già in ragione di un ulteriore impegno contrattuale, ma in virtù del contratto di consorzio stesso (articolo 2602 del c.c.) ovvero nell’ambito degli impegni assunti nell’oggetto sociale e nell’atto costitutivo della società consortile (articolo 2615-ter del c.c.)

E’ bene sottolineare che quanto appena sostenuto è perfettamente in linea con quanto a suo tempo indicato nella Com. trib. 6 aprile 2007, n. 31, in materia di applicazione del regime Iva del “reverse charge” per le prestazioni di sub-appalto nel settore edile, svolte nell’ambito dei consorzi d’imprese. Anche allora, infatti, si escludeva che tra consorzio e consorziati vi fosse la stipula di un ulteriore contratto di sub-appalto. L’interpretazione che conduceva all’applicabilità del “reverse charge” era legata alla qualificazione della natura della prestazione svolta dai singoli consorziati, sempre sulla base dell’unico contratto di appalto stipulato dal consorzio.

Sulla base di quanto indicato nelle righe che precedono, a parziale rettifica a quanto sostenuto in precedenza nella Com. trib. 16 luglio 2009, n. 54, § 4.2, si ritiene che gli obblighi indicati dall’articolo 83-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112, debbano essere adempiuti solamente dal consorzio, quale unico titolare di un contrato di trasporto. In altre parole, sarà solo il consorzio che, nelle ipotesi di stipula di contrati di trasporto in forma verbale, sarà tenuto ad indicare in fattura gli importi minimi di carburante e di altri costi di esercizio diversi dal carburante, determinati sulla base delle tabelle rese note dal Ministero dei Trasporti e riportate in formato diverso nella nostra precedente Com. trib. 16 luglio 2009, n. 54.

   

IL RESPONSABILE                                                                 Il Coordinatore Nazionale

Claudio Carpentieri                                                                           Gianni Montali