Roma,
22 luglio 2009
Ad integrazione di quanto
indicato nella precedente Com. trib. 16 luglio 2009,
n. 54, si ritiene sia opportuno esprimere qualche ulteriore elemento di
analisi nell’applicazione della norma in oggetto, alle ipotesi nelle quali il
contratto di trasporto venga stipulato dal un consorzio o società consortile, nell’ambito
di un mandato senza rappresentanza.
In particolare una ulteriore
riflessione sull’argomento ha condotto ad una parziale rettifica di quanto
sostenuto al paragrafo 4.2 della citata Com. trib. n.
54/22009. Si ritiene, infatti, che proprio per la natura che
contraddistingue l’attività consortile e, più in particolare, i rapporti tra
consorzio ed imprese consorziate (vedi quanto detto al paragrafo n. 4.2. della
Com. trib. 54/09), occorre escludere che tra il consorzio e le imprese
consorziate, vi sia la stipula tacita o scritta di un ulteriore contratto di
trasporto, rispetto a quello sottoscritto tra il vettore (il consorzio o la
società consortile) ed il committente. L’esecuzione materiale della
prestazione di sevizio di trasporto, infatti, viene affidata alle imprese
consorziate, non già in ragione di un ulteriore impegno contrattuale, ma in
virtù del contratto di consorzio stesso (articolo 2602 del c.c.) ovvero
nell’ambito degli impegni assunti nell’oggetto sociale e nell’atto
costitutivo della società consortile (articolo 2615-ter del c.c.)
E’ bene sottolineare che
quanto appena sostenuto è perfettamente in linea con quanto a suo tempo
indicato nella Com. trib. 6 aprile 2007, n. 31, in
materia di applicazione del regime Iva del “reverse
charge” per le prestazioni di sub-appalto nel settore edile, svolte
nell’ambito dei consorzi d’imprese. Anche allora, infatti, si escludeva che
tra consorzio e consorziati vi fosse la stipula di un ulteriore contratto di
sub-appalto. L’interpretazione che conduceva all’applicabilità del “reverse
charge” era legata alla qualificazione della natura della prestazione
svolta dai singoli consorziati, sempre sulla base dell’unico contratto di
appalto stipulato dal consorzio.
Sulla base di quanto indicato nelle righe che precedono, a parziale rettifica a quanto sostenuto in precedenza nella Com. trib. 16 luglio 2009, n. 54, § 4.2, si ritiene che gli obblighi indicati dall’articolo 83-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112, debbano essere adempiuti solamente dal consorzio, quale unico titolare di un contrato di trasporto. In altre parole, sarà solo il consorzio che, nelle ipotesi di stipula di contrati di trasporto in forma verbale, sarà tenuto ad indicare in fattura gli importi minimi di carburante e di altri costi di esercizio diversi dal carburante, determinati sulla base delle tabelle rese note dal Ministero dei Trasporti e riportate in formato diverso nella nostra precedente Com. trib. 16 luglio 2009, n. 54.
IL
RESPONSABILE
Il Coordinatore
Nazionale
Claudio
Carpentieri
Gianni Montali