COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 52  (versione pdf. )

 

 

  Roma, 3 luglio 2009

 

 

 

Oggetto: Studi di settore - chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - studi di settore UG50U e UG75U - correttivo congiunturale individuale: ipotesi particolari – modalità di compilazione del rigo X03 dell’allegato studi di settore.

 

 

 

Sommario  

1. Premessa

2. Criticità nell’applicazione degli studi di settore UG50U e UG75U.

3. Corretta compilazione del quadro x dell’allegato studi di settore per l’applicazione del correttivo congiunturale individuale.

 


1. Premessa

La Confederazione, unitamente alle altre Organizzazioni della piccola impresa, ha sollecitato una presa di posizione ufficiale da parte dell’Agenzia delle entrate in merito a due problematiche sorte in sede di applicazione degli studi di settore per il 2008 (vedi nostro quesito 2 luglio 2009, n. 10). Le criticità riscontrate nell’applicazione degli studi di settore UG50U e UG75U sono frutto di una importante attività di confronto con il territorio e di analisi dei casi richiesti ed inviati, che hanno un impatto a livello nazionale. In questo senso è importante che tutte le sedi, come è stato in alcuni casi, collaborino attivamente e fattivamente  con  l’ufficio nazionale, alfine di avere una importante cartina di tornasole sulle attività poste in essere dall’amministrazione finanziaria e prevedere, se del caso,  gli opportuni provvedimenti a riguardo.

Qualsiasi ulteriore elemento o esempio che potrebbe aiutare nella ulteriore revisione prevista sempre con riferimento agli studi di settore applicati per il 2008, si prega di inviarlo direttamente tramite il sito della SOSE, ovviamente nelle ipotesi in cui si sia già proceduto alla registrazione ed ottenuto l’abilitazione personale all’eccesso secondo le modalità indicate nella Com. trib. 16.01.2008, n. 7 (cfr Com. trib. 30.06.2009  n. 51, par 2).

In fine è importante ancora una volta sottolineare, che dopo le forti pressioni esercitate dalla CNA insieme alle altre confederazioni del commercio e dell’artigianato, riguardo ai criteri di applicazione degli studi di settore (cfr Com. trib. 17.06.2009  n. 48), è diventato ancora più effettivo sostenere che «Vanno sempre dichiarati i ricavi e i redditi effettivamente conseguiti. Gli sds - da soli - non possono essere la base per una pretesa di imposte su ricavi e redditi non conseguiti». Sono le parole precise di Luigi Magistro Direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, intervenuto in una videoconferenza organizzata dalla CNA con le 30 sedi territoriali che hanno scelto di aderire all’iniziativa.

2. Criticità nell’applicazione degli studi di settore UG50U e UG75U

A seguito della nostra prima attività di monitoraggio e confronto con il territorio sulla applicazione degli studi di settore e sull’efficacia dei primi correttivi congiunturali in ragione della crisi, sono emerse particolari criticità in merito ai seguenti studi:

-          UG50U - Intonacatura, rivestimento e tinteggiatura;

-          UG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari.

Tali settori hanno risentito nel corso del 2008 della generale situazione di crisi che ha interessato il comparto delle costruzioni, senza tuttavia avere avuto, ad avviso della Confederazione, una adeguata rappresentazione nei correttivi approvati con Decreto 19 maggio 2009. Il comparto delle costruzioni ha risentito, inoltre, più di altri, della contrazione nell’erogazione di credito da parte del sistema finanziario in quanto lo stesso era già sovraesposto. Nella filiera delle costruzioni, le imprese che operano nell’ambito dei lavori complementari (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura, installazione di impianti elettrici ed idraulici) in subappalto per altre imprese di costruzione di maggiore dimensione, hanno rappresentato di aver subito, con maggiore intensità, gli effetti della crisi del comparto.

Alla luce delle considerazioni espresse, si è manifestata all’Agenzia delle entrate la convinzione che le imprese terziste di piccole dimensioni, specializzate in lavori di edilizia complementare, siano state colpite dalla situazione di crisi del comparto delle costruzioni con maggiore intensità e con effetti di natura strutturale sui livelli di margini e di redditività. Tale circostanza, che emerge dalle casistiche analizzate dalla Confederazione, non pare adeguatamente colta dai correttivi congiunturali previsti in Gerico 2009.

La risposta dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia, in primo luogo, ricorda che dove si rilevi l’incapacità dello studio di cogliere la realtà economica diviene utile indicare nel campo annotazioni del modello studi di settore le diverse circostanze che possono giustificare gli eventuali scostamenti.

In secondo luogo, l’Agenzia ritiene possibile che, a causa della crisi in atto, le imprese edili terziste di piccole dimensioni, specializzate in lavori di edilizia complementare possano aver subito una riduzione delle commesse dovuta ad esternalizzazione delle attività da parte dei committenti o una rivisitazione dei relativi corrispettivi e non abbiano comunque modificato, nel 2008, la struttura organizzativa.

Tale circostanza potrebbe non essere adeguatamente colta dai correttivi congiunturali introdotti in GERICO 2009.

Alle luce di tale situazione, l’Agenzia delle entrate precisa che gli uffici, in fase di contraddittorio, valuteranno la singola posizione oggetto di controllo in relazione alla specifica situazione del contribuente, verificando gli impatti della crisi sulla stima dei ricavi.

Alla luce delle considerazioni svolte dall’Agenzia, le imprese di piccole dimensioni che operano, in prevalenza, per conto terzi e che applicano i due studi sopra citati (UG50U e UG75U) nel caso in cui la stima dei ricavi effettuata da GERICO 2009 non rappresenti la concreta realtà aziendale potranno annotare, sul modello studi di settore, tale circostanza.

3. Corretta compilazione del quadro x dell’allegato studi di settore per l’applicazione del correttivo congiunturale individuale

La Confederazione, unitamente alle altre Organizzazioni della piccola impresa, aveva rappresentato le difficoltà incontrate nella corretta compilazione del rigo X03 rilevante per l’applicazione dei correttivi, in merito ad una serie di casistiche.

In particolare si fa riferimento ai seguenti casi:

1.       inizio attività nel corso del 2007;

2.       inizio di attività per mera prosecuzione avvenuto nel 2007 ovvero nel 2008.

Per tali casistiche si poneva il problema di quale valore indicare al rigo X03 relativo ai ricavi 2007 che, com’è noto, solo se superiore a quello dichiarato per il 2008 consente all’impresa di ottenere un effetto in termini di riduzione dei ricavi stimati dagli studi di settore.

In fine, si chiedeva anche di condividere che la compilazione del rigo X03 fosse da effettuare anche nelle ipotesi in cui, in relazione al 2007, il soggetto fosse escluso dall’applicazione degli studi di settore ovvero avesse maturato una causa di esclusione dai medesimi. Si riteneva, infatti, che l’espressione usata nelle istruzioni alla compilazione del rigo in esame, fosse finalizzata esclusivamente ad individuare la tipologia di ricavi rilevanti, al fine di assumere un dato omogeneo rispetto al medesimo del 2008.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia riassume le ipotesi portate alla sua attenzione nelle tre situazioni:

a)       contribuente con periodo d’imposta 2007 di durata diversa da 12 mesi, ad esempio perché ha iniziato l’attività nel corso di tale anno (anche qualora l’attività iniziata rappresenti una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti);

b)       contribuente che non ha applicato lo studio di settore per il 2007 (o comunque, per il periodo di riferimento per l’applicazione del correttivo) per effetto di una causa di esclusione prevista dall’art. 10, comma 4, della legge n. 146 del 1998;

c)       contribuente che non abbia dichiarato ricavi nel periodo d’imposta preso a base per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato l’attività nel 2008 che costituisce mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti).

 

Nel caso a), l’Agenzia ritiene possibile applicare il correttivo congiunturale indicando nel rigo X03 i ricavi conseguiti nel 2007 ragguagliati ad anno (Ricavi effettivi 2007 / gg di esercizio dell’attività x 365).

Nell’ipotesi b), l’Agenzia ritiene che nell’apposito rigo del quadro X possano essere dichiarati i ricavi del 2007, eventualmente ragguagliati ad anno. Al riguardo i ricavi da porre a confronto con quelli del 2008 devono essere individuati in maniera omogenea, di conseguenza essi risulteranno pari a quelli indicati nei quadri degli elementi contabili degli studi di settore.

Nella nota viene ricordata la seguente formula:

ricavi = F01 + F02 (campo 1) – F02 (campo 2) + [F07 (campo 1) – F07 (campo 2)] - [F06 (campo 1) – F06 (campo 2)]

Per il caso c), l’Agenzia, in considerazione del fatto che il contribuente non ha dichiarato ricavi nel periodo d’imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo, non ritiene possibile usufruire del correttivo congiunturale individuale. Fermo restando che il contribuente può rappresentare la specifica situazione nelle note aggiuntive di GERICO 2009.

In fine si sottolinea che, nel rispondere all’ipotesi sub b), l’Agenzia delle entrate ha anche dato una risposta all’ultimo quesito da noi formulato, ossia se il correttivo congiunture individuale si rende applicabile anche nelle ipotesi in cui, nel 2007,  ci sia stata una causa di inapplicabilità degli studi di settore ovvero fosse maturata una causa di esclusione dai medesimi.

L’agenzia delle entrate, infatti, valutando l’ipotesi sub b), precisa che sebbene il contribuente non abbia applicato lo studio di settore nel 2007, debba indicare nel rigo X03, l’ammontare dei ricavi 2007 ragguagliati ad anno. L’agenzia delle entrate continua, precisando che l’individuazione dei ricavi 2007 debba essere effettuata secondo una logica di omogeneità, assumendo pertanto quelli rilevanti per la congruità, da qui la frase contenuta nelle istruzioni alla compilazione del rigo X03 dell’allegato studi di settore.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/risposta sds)