COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 43  (versione pdf. )

 

Roma, 12 giugno 2009

 

 

Oggetto: Versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi – Ris. 8 giugno 2009, n. 144/E.

 

  Con la presente si informa che l’Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2009 istituisce i codici tributo (cfr Ris. 08/06/09, 144/E) per il versamento degli acconti dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi. I codici tributo sono:

 "1798" denominato "Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto prima rata - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007";

"1799" denominato "Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - Acconto seconda rata o in unica soluzione - Art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007"([1]).

 

E’ appena il caso di sottolineare che nonostante si sia intervenuti più e più volte presso l’Agenzia delle Entrate per indicare tale mancanza, i codici tributo sono stati istituti solamente ad appena 7 giorni lavorativi dal termine per l’effettuazione dei versamenti (a tali soggetti non si dovrebbe applicare la proroga). Dal dettato della norma è chiaro ed incontrovertibile, infatti, che per i contribuenti minimi valgono - in materia di versamento - le regole IRPEF, stante il richiamo fatto dal comma 105, dell'articolo 1 della legge 244/2007. In caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101", mentre limitatamente alla prima rata di acconto, sempre analogamente a quanto previsto dalle regole per i soggetti IRPEF, è comunque possibile anche procedere al versamento rateale il quale deve concludersi entro il mese di novembre 2009.

 

La rateizzazione è ammessa anche per l’effettuazione del versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, ossia per il versamento da effettuarsi con il codice tributo 1800 istituito con la Ris. 25 maggio 2009, n. 127, a differenza di quanto originariamente indicato  nella tabella dei codici tributo riportata nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Ad indicare il cambiamento di rotta è sempre l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa dell’11 giugno 2009. Come di prassi, nel caso di pagamento in unica soluzione nel campo dovrà essere indicato il valore "0101".

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/vers_minimi)



[1] In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna "Importi a debito versati", con indicazione, quale "Anno di riferimento" l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".