COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 41 (versione pdf. )

 

 

Roma, 12 giugno 2009

 

 

 

Oggetto: Sisma Abruzzo - Sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti - Correzione nell’elenco dei comuni - ripresa degli adempimenti e dei versamenti per i soggetti che non possono beneficiare della sospensione in materia fiscale – O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.

 

 

 

Sommario

1. Premessa

2. L’elenco degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

3. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti per i comuni della  provincia di l’aquila  non rientranti nell’ordinanza “Bertolaso”.

4. Presentazione delle dichiarazioni tramite caf e successivi adempimenti dei sostituti.

5. Sospensione dei termini per l’Agenzia delle entrate e agenti di riscossione nonché per l’erogazione dei rimborsi e compensazioni con debiti iscritti a ruolo.

 


1. Premessa

In data 6 giugno u.s. è stata firmata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene fatta chiarezza in materia di individuazione dei comuni interessati alla sospensione dei termini. Nella Com. trib. 7 maggio 2009, n. 28, par. 2, era stato evidenziato il disallineamento prodotto dalla successione delle norme ed ordinanze emanate nel periodo immediatamente successivo al sisma.

In generale, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti rimane operativa solamente nei confronti dei comuni individuati con il decreto del Commissario Bertolaso del 16 aprile 2009, n. 3 (richiamato dall’articolo 1, comma 2, decreto legge 28 aprile 2009, n. 39).

I comuni a cui fare riferimento per individuare i soggetti che possono beneficiare delle sospensioni dei termini degli adempimenti e dei versamenti sono quelli individuati nel decreto cosiddetto “Bertolaso”, n. 3 del 16 aprile 2009. In particolare, si tratta dei comuni suddivise per ciascuna delle province colpite, come risultano nella seguente tabella.

:

Tabella n. 1 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo

 

 

Elenco dei comuni colpiti dal sisma con il diritto alla sospensione dei termini

 

Provincia di L’Aquila

Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri,  Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze,  Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio,   Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

Provincia   di   Teramo

Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela e Tossicia.

 

Provincia  di  Pescara

Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

 

Di conseguenza, cessa la sospensione dei termini di cui hanno finora beneficiato alcuni comuni della provincia di L’Aquila (per effetto del decreto ministeriale 9 aprile 2009) e non  compresi nella successiva ordinanza Bertolaso (cfr. infra).

2. L’elenco degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

Sono sospesi dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo, nei confronti di:

-          persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 6 aprile u.s. avevano il domicilio fiscale nei comuni individuati nel paragrafo 1;

-          soggetti diversi dalle persone fisiche, anche sostituti d’imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni di cui al paragrafo 1;

I contribuenti  con domicilio fiscale nei comuni di cui al paragrafo 1 possono richiedere ai propri sostituti d’imposta (con qualunque domicilio fiscale) di non operare le ritenute alla fonte. Qualora, invece, il sostituto d’imposta non avente il domicilio fiscale nei comuni indicati nel paragrafo 1, abbia già operato la ritenuta, questa deve essere versata.

Le ritenute interessate alla sospensione sono le seguenti:

-          ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati (articolo 23 e 24 DPR 600/73);

-          ritenute sui redditi di lavoro autonomo (articolo 25 DPR 600/73);

-          ritenute sulle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis DPR 600/73); 

-          ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (articolo 25-ter DPR 600/73);

-          ritenute sui contributi corrisposti dagli enti pubblici ad imprese (articolo 28, comma 2, DPR 600/73);

-          ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 DPR 600/73);

-          ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’Irpef.

3. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti per i comuni della  provincia de l’Aquila  non rientranti nell’ordinanza “Bertolaso”

La sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti prevista genericamente per i contribuenti della provincia di L’Aquila, cessa in data 30 giugno 2009 nei confronti dei soggetti non aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni della medesima provincia indicati nell’Ordinanza Bertolaso.

 Per questi contribuenti il termine per effettuare gli adempimenti e versamenti è riaperto, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tali soggetti devono effettuare gli adempimenti e i versamenti i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 6 aprile ed il 30 giugno (cioè, periodo oggetto di sospensione), entro i seguenti termini:

-          per gli adempimenti, entro  il 30 settembre 2009;

-          per i versamenti, entro il 16 luglio 2009.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di richiedere ai propri sostituti di non operare le ritenute alla fonte, devono versare le ritenute non subite in cinque rate mensili di pari importo a partire dal 16 luglio 2009. Il versamento è effettuato tramite il sostituto d’imposta, che effettua un prelevamento in 5 rate di pari importo sulle  retribuzioni  corrisposte a partire dal mese di luglio 2009. Anche  per tali soggetti, non si rendono dovuti sanzioni ed interessi.

4. Presentazione delle dichiarazioni tramite caf e successivi adempimenti dei sostituti.

L’articolo 3 dell’Ordinanza in argomento stabilisce i termini per la presentazione dei modelli 730 ai Caf ed intermediari abilitati, distinguendo tra contribuenti con domicilio fiscale nei comuni “sospesi” e contribuenti inizialmente dichiarati “sospesi”, ma poi non ricompresi nell’Ordinanza “Bertolaso”.In particolare:

-          le persone fisiche con domicilio fiscale nei comuni terremotati indicati nel paragrafo 1, presentano il modello 730 ad un CAF dipendenti o ad un intermediario abilitato entro il 26 ottobre 2009. Le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti sono effettuate entro il mese di dicembre 2009; tuttavia, i sostituti che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale nei comuni con diritto alla sospensione, effettuano le operazioni di conguaglio entro il suddetto termine “ove possibile”. In ogni caso, i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni “sospesi”, possono richiedere ai propri sostituti che le somme risultanti a debito non siano trattenute.

-          le persone fisiche residenti nella provincia di L’Aquila, che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune non ricompreso nell’ordinanza “Bertolaso”, possono presentare il modello 730 ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato entro il 30 giugno 2009; in tal caso i sostituti effettuano le relative operazioni di conguaglio a partire da settembre 2009.

I sostituti che alla data del 6 aprile 2009 avevano domicilio fiscale nei comuni terremotati (con diritto alla sospensione) effettuano le operazioni di conguaglio ove possibile.

5. Sospensione dei termini per l’Agenzia delle Entrate e agenti di riscossione nonché per l’erogazione dei rimborsi e compensazioni con debiti iscritti a ruolo.

L’articolo 4 dell’ordinanza in oggetto stabilisce delle proroghe per i termini di prescrizione e decadenza per l’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.

In particolare, sono prorogati al 31 dicembre 2010 i termini scadenti tra il 6 aprile 2009 ed il 30 dicembre 2010, di prescrizione e decadenza, legali o convenzionali, relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie e extratributarie dei diversi uffici dell’agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione  aventi sede istituzionale nei comuni di cui all’Ordinanza “Bertolaso”, o aventi sede in altri comuni  con riguardo a contribuenti con domicilio fiscale nei comuni terremotati.

Inoltre, i contribuenti con domicilio fiscale nei comuni terremotati di cui al paragrafo 1, sono esclusi dall’obbligo di presentazione delle garanzie per i rimborsi IVA di cui all’articolo 38-bis DPR 633/72.

IN ultima analisi è anche previsto che durante il periodo di vigenza della sospensione della riscossione, ai fini dell’erogazione dei rimborsi non si applicano le disposizioni  di cui all’articolo 28-ter DPR 602/73 (verifica su eventuali iscrizioni a ruolo e proposte di compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo).

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

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