COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 38  (versione pdf. )

 

 Roma, 9 giugno 2009

 

 

 

Oggetto: Calamità naturali - sisma del 1997 (Marche e Umbria) e del 2002 (Molise e Puglia) - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

 

 

Sommario

 

1. Premessa.

2. Ripresa degli adempimenti tributari

3. Riversamento delle somme sospese tramite definizione agevolata: l’emersione delle sopravvenienze attive.

3.1. definizione agevolata della somme dovute ed emersione delle sopravvenienze attive 

4. Modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi.

5. Natura della comunicazione ai fini dell’ottenimento della definizione e azione confederale 

 

 


1. Premessa

In data 19 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 10/E con la quale ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla ripresa degli adempimenti e dei versamenti di carattere tributario dei contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi sismici.

Occorre, infatti, ricordare che a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni delle Marche e dell’Umbria dal giorno 26 settembre 1997, l’articolo 14 dell’ordinanza ministeriale n. 2668 del 28 settembre 1997 ha sospeso da tale data fino al 31 dicembre 1997 (termine poi ripetutamente prorogato da altre ordinanze ministeriali fino al 30 giugno 1999) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali nei confronti dei soggetti residenti nei Comuni colpiti dal sisma.

L’articolo 13 della medesima O.M., invece, ha sospeso per i medesimi soggetti il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti nonché i contributi per le prestazione del servizio sanitario nazionale.

Analogamente a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Molise e la Puglia (province di Campobasso e Foggia) nel 2002, i D.M. 14 novembre 2002, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 hanno disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per le persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti, alla data dei 31 ottobre 2002, nei Comuni specificatamente individuati dal decreto.

 

2. Ripresa degli adempimenti tributari

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008 viene disposta la ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione accordata a seguito di calamità naturali verificatesi nelle regioni di Umbria e Marche nel 1997.

In particolare il suddetto provvedimento indicava la data del 16 gennaio 2009, quale termine entro cui procedere all’effettuazione degli adempimenti sospesi.

La presentazione delle dichiarazioni fiscali doveva avvenire:

-          utilizzando i modelli annessi ai rispettivi decreti di approvazione del Ministero delle finanze (e disponibili in formato elettronico nel sito www.agenziaentrate.gov.it);

o        utilizzando un modello cartaceo;

o        gratuitamente ad un Ufficio postale con normale busta di corrispondenza;

o        indirizzata all’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in funzione del domicilio fiscale del dichiarante con riferimento alla data degli eventi sismici

Successivamente con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2009 viene disposta la ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione accordata a seguito di calamità naturali verificatesi nelle regioni di Molise e Puglia del 2002. In particolare il suddetto provvedimento indica la data del 16 giugno 2009([1]), quale termine entro cui procedere all’effettuazione degli adempimenti sospesi. La presentazione delle dichiarazioni fiscali deve avvenire utilizzando gli stessi criteri stabiliti con riferimento agli eventi di calamità avvenuti nelle regioni di Marche ed Umbria sopra meglio evidenziati.

 

3. Riversamento delle somme sospese tramite definizione agevolata: l’emersione delle sopravvenienze attive.

Fissati i termini per la ripresa degli adempimenti sospesi, sono state disciplinate le modalità per l’effettuazione del versamento delle imposte allora non versate per effetto della sospensione degli adempimenti.

In proposito, infatti, la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, all’articolo 109 dispone, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le regioni di Umbria e Marche nel settembre del 1997, l’obbligo di definire la propria posizione, relativamente al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione.

Le modalità per il riversamento di tali somme sono state individuate con il decreto legge n. 162 del 24 ottobre 2008, il quale all’articolo 3, comma 2 prevede che debba essere versato il 40 per cento delle somme dovuto, in 120 rate mensili di pari importo entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009. Si evidenzia che il comma 4 del citato articolo 3 del decreto n. 162 dispone che il mancato o tardivo versamento delle somme dovute per la definizione, entro il 16 giugno 2009 non determina l’inefficacia della definizione stessa.  In tale caso il contribuente potrà beneficiare, comunque, dello sconto del 60 % delle somme dovute, ma sarà obbligato a corrispondere sanzioni e interessi.

La medesima procedura è stata poi estesa per il riversamento delle somme dovute in relazione al periodo di sospensione degli adempimenti che va dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008([2]) a causa di calamità naturali che hanno invece colpito nel 2002 le province di Campobasso e Foggia (art. 3, commi da 2 a 5, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 2008)([3]).

 

3.1. definizione agevolata della somme dovute ed emersione delle sopravvenienze attive

E’ evidente che la definizione agevolata delle somme dovute al 40% del loro ammontare, determina un vantaggio in termini di riduzione dei debiti per imposte allora comunque registrate, anche se non ancora liquidate.

E’ evidente che questo elemento, nella fase di redazione del bilancio, doveva essere considerato quale sopravvenienza attiva a prescindere dalla natura del tributo per cui si ottiene la riduzione del dovuto.

Al contrario, per quanto attiene alla rilevanza fiscale di queste sopravvenienze attive, occorre effettuare delle distinzioni riguardo alla natura del tributo e più che altro con riferimento alla loro deducibilità. E’ evidente, infatti ,che da un punto di vista fiscale una sopravvenienza attiva è soggetta a tassazione solamente quando si riferisce a «spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o di passività iscritte in  bilancio  in  precedenti  esercizi» (cfr articolo 88, comma 1 del TUIR). E’ evidente, pertanto, che l’obbligo di sottoporre a tassazione la sopravvenienza attiva dipende essenzialmente dalla natura della spesa. A riguardo, sentita anche l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, si ritiene di assumere il seguente orientamento:

-          le sopravvenienze attive relative correlate alla definizione delle imposte dirette e dell’IRAP, non sono soggette ad imposizione. Si riferiscono, infatti, a spese o costi indeducibili con riferimento agli anni per cui si è resa applicabile la sospensione degli adempimenti;

-          le sopravvenienze attive correlate alla definizione dell’Imposta sul valore aggiunto ovvero alla ritenute operate sui compensi dei propri dipendenti o collaboratori ma non versate, sono soggette ad imposizione. In questo caso, infatti, ci si riferisce a elementi di passività parzialmente cancellate nel bilancio.

Nelle more della norma, infatti, è stato necessario fare riferimento ai principi generali dettati per la determinazione del reddito d’impresa.

 

4. Modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi.

L’agenzia delle Entrate con un provvedimento del 10 aprile 2009 ha approvato il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi relativi agli aventi sismici:

- del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria;

- dell’ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia,

La comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento([4]), è presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata entro il 16 giugno 2009 all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell’evento sismico nella regione interessata.

E’ fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta. Relativamente alla corretta modalità di compilazione del modello, l’Agenzia delle entrate con nota del 29 maggio 2009 (allegata nella versione html della presente comunicazione) ha precisato quanto segue.

Quadro A: chiarimento in merito alla compilazione del quadro da parte dei sostituiti nel caso in cui abbiamo richiesto ai propri sostituti la non applicazione delle ritenute al fine di definire in maniera agevolata il versamento delle ritenute non operate a loro carico.

In tal caso l’Agenzia, richiamando la circolare n. 20 del 2007, ha precisato che il sostituito dovrà compilare il quadro “A” per avvalersi della definizione delle somme dovute specificando il codice di ciascun tributo versato (ad esempio “4001” con riferimento all’IRPEF a saldo).

Quadro B: compilazione del quadro da parte dei sostituti relativamente alle ritenute da loro operate ma non versate.  Il sostituto che ha effettuato le ritenute, ma non le ha versate deve compilare il quadro “B” in cui esporre tali somme. Indicherà il codice tributo corrispondente alle ritenute operate (ad esempio, “1001” per ritenute su retribuzioni).

 

5. Natura della comunicazione ai fini dell’ottenimento della definizione e azione confederale

Dalla lettura testuale della disposizione non emerge se la presentazione del modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 aprile 2009, costituisce una condizione indispensabile per beneficiare della riduzione, indipendentemente dal fatto che poi le somme dovute vengano versate nei termini ordinari o tardivamente con ravvedimento operoso. Infatti, la norma esclude solamente che il versamento tardivo costituisca una causa di perdita della definizione agevolata, senza nulla dire con riferimento alla presentazione tardiva del modello di comunicazione.

Anche e soprattutto proprio in relazione all’esistenza di questa incertezza si è ritenuto, unitamente alla Confartigianato, intervenire nelle sedi competenti, per richiedere una congrua proroga del termine di presentazione del modello per la definizione agevolata dei soggetti e dei dichiarativi fiscali per i soggetti che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti connessi al sisma che ha colpito la Puglia ed il Molise. Adempimenti, entrambi, in scadenza il prossimo 16 giugno in concomitanza con i versamenti scaturenti da UNICO 2009.

   

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/terr_marche_umbria)



[1] Proprio con riferimento alla ripresa degli adempimenti nelle regioni di Molise e Puglia,  in origine, il termine per la ripresa dei predetti adempimenti tributari, diversi dai versamenti, era il 16 gennaio 2009 (articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201), ma poiché tale termine è scaduto in un momento antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009 e che, peraltro, non è previsto uno specifico termine riguardante tali adempimenti per le regioni Molise e Puglia, il Provvedimento dell’11 marzo 2009 dispone che gli stessi debbano essere eseguiti entro il 16 giugno 2009, termine già previsto per l’effettuazione del primo versamento, tenuto conto anche dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

[2] Termine prorogato senza soluzione di continuità (cfr articolo 5, comma 10, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha modificato l’articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248).

[3] Vedi, in particolare, i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, aggiunti in sede di conversione dalla legge n. 2 del 2009.

[4] La comunicazione è composta: dal frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri, A, B e C, contenenti rispettivamente i dati relativi all’ammontare dovuto per ciascun tributo, ritenuta o carico iscritto a ruolo oggetto della definizione. Il suddetto modello è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).