COMUNICAZIONE
TRIBUTARIA 38 (versione
pdf. )
Roma, 9
giugno 2009
2. Ripresa degli adempimenti tributari
3.1. definizione agevolata della somme dovute ed emersione delle sopravvenienze attive
5. Natura della comunicazione ai fini dell’ottenimento della definizione e azione confederale
E’ evidente che la definizione agevolata delle somme dovute al 40% del loro ammontare, determina un vantaggio in termini di riduzione dei debiti per imposte allora comunque registrate, anche se non ancora liquidate.
E’ evidente che questo elemento, nella fase di redazione del bilancio, doveva essere considerato quale sopravvenienza attiva a prescindere dalla natura del tributo per cui si ottiene la riduzione del dovuto.
Al contrario, per
quanto attiene alla rilevanza fiscale di queste sopravvenienze attive, occorre
effettuare delle distinzioni riguardo alla natura del tributo e più che altro
con riferimento alla loro deducibilità. E’ evidente, infatti ,che da un punto
di vista fiscale una sopravvenienza attiva è soggetta a tassazione solamente
quando si riferisce a «spese, perdite
od oneri
dedotti o di passività
iscritte in bilancio in precedenti
esercizi» (cfr articolo 88, comma 1 del TUIR). E’ evidente,
pertanto, che l’obbligo di sottoporre a tassazione la sopravvenienza attiva
dipende essenzialmente dalla natura della spesa. A riguardo, sentita anche
l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, si ritiene di assumere il seguente
orientamento:
-
le sopravvenienze
attive relative correlate alla definizione delle imposte dirette e
dell’IRAP, non sono soggette ad imposizione. Si riferiscono, infatti, a
spese o costi indeducibili con riferimento agli anni per cui si è resa
applicabile la sospensione degli adempimenti;
-
le sopravvenienze
attive correlate alla definizione dell’Imposta sul valore aggiunto
ovvero alla ritenute operate sui compensi dei propri dipendenti o
collaboratori ma non versate, sono soggette ad imposizione. In questo
caso, infatti, ci si riferisce a elementi di passività parzialmente cancellate
nel bilancio.
Nelle more della norma, infatti, è stato necessario fare riferimento ai principi generali dettati per la determinazione del reddito d’impresa.
Dalla lettura testuale della disposizione non emerge se la presentazione del modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 aprile 2009, costituisce una condizione indispensabile per beneficiare della riduzione, indipendentemente dal fatto che poi le somme dovute vengano versate nei termini ordinari o tardivamente con ravvedimento operoso. Infatti, la norma esclude solamente che il versamento tardivo costituisca una causa di perdita della definizione agevolata, senza nulla dire con riferimento alla presentazione tardiva del modello di comunicazione.
Anche e soprattutto proprio in relazione all’esistenza di questa incertezza si è ritenuto, unitamente alla Confartigianato, intervenire nelle sedi competenti, per richiedere una congrua proroga del termine di presentazione del modello per la definizione agevolata dei soggetti e dei dichiarativi fiscali per i soggetti che hanno beneficiato della sospensione degli adempimenti connessi al sisma che ha colpito la Puglia ed il Molise. Adempimenti, entrambi, in scadenza il prossimo 16 giugno in concomitanza con i versamenti scaturenti da UNICO 2009.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/terr_marche_umbria)
[1] Proprio con riferimento alla ripresa degli adempimenti nelle regioni di Molise e Puglia, in origine, il termine per la ripresa dei predetti adempimenti tributari, diversi dai versamenti, era il 16 gennaio 2009 (articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201), ma poiché tale termine è scaduto in un momento antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28 gennaio 2009 e che, peraltro, non è previsto uno specifico termine riguardante tali adempimenti per le regioni Molise e Puglia, il Provvedimento dell’11 marzo 2009 dispone che gli stessi debbano essere eseguiti entro il 16 giugno 2009, termine già previsto per l’effettuazione del primo versamento, tenuto conto anche dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
[2] Termine prorogato senza soluzione di continuità (cfr articolo 5, comma 10, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha modificato l’articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248).
[3] Vedi, in particolare, i commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, aggiunti in sede di conversione dalla legge n. 2 del 2009.
[4] La comunicazione è composta: dal frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri, A, B e C, contenenti rispettivamente i dati relativi all’ammontare dovuto per ciascun tributo, ritenuta o carico iscritto a ruolo oggetto della definizione. Il suddetto modello è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).