COMUNICAZIONE TRIBUTARIA 25   (versione pdf. )

 

Roma, 28 aprile 2009

 

 

Oggetto: Regime dei minimi - contribuenti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi - esonero dall’obbligo di emissione di scontrini e ricevute – art. 2 DPR 696/96 – confermato  Ris.  Ag. Entr. 23 aprile 2009, n. 108/E.

 

 

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in oggetto, ha fornito un chiarimento sulla certificazione dei corrispettivi da parte dei soggetti minimi, da tempo sollecitato ed auspicato dalla Confederazione in quanto, in risposta ad un interpello, era stato affermato che i contribuenti minimi non potevano godere degli esoneri in materia di certificazione dei corrispettivi con la conseguenza di dover sempre emettere scontrino o ricevuta fiscale.

La questione, in particolare, riguarda i contribuenti che rientrano nel regime dei minimi e che, per effetto dell’articolo 2, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 21 dicembre 1996, effettuano operazioni non soggette all’obbligo di rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale (si tratta, ad esempio, delle prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; delle prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti; delle prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti; etc.).

Si ricorda che a fronte dell’obbligo generalizzato di emissione della ricevuta fiscale o scontrino, di cui all’articolo 12 legge 413/91, il D.P.R. n. 696/96 ha individuato delle categorie di soggetti esonerati dal suddetto obbligo per la marginalità economica dell’attività svolta o per la scarsa rilevanza dell’attività stessa agli effetti dei controlli (come precisato nella circolare ministeriale n. 97/E del 4 aprile 1997 e ribadito nella risoluzione in esame). Sussiste, per tali soggetti esonerati, l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. n. 633/72.

Il regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, introduce, d’altra parte, delle semplificazioni e agevolazioni: il comma 109, in particolare, esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri previsti dal D.P.R. n. 633/72, mentre mantiene l’obbligo di certificare i corrispettivi (come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 73/E del 21 dicembre 2007).

  Si è quindi posto un problema di coordinamento tra gli esoneri ed obblighi previsti dalle due normative: da un lato, il soggetto esonerato ex D.P.R. n. 696/96 che può non rilasciare ricevute o scontrini, ma deve effettuare l’annotazione sul registro dei corrispettivi; dall’altro, il regime dei minimi che esonera dalla registrazione dei corrispettivi ma conserva l’obbligo di far certificare i corrispettivi.

La questione è risolta dall’Agenzia con una interpretazione logico-sistematica, che tiene conto delle ragioni che avevano a suo tempo indotto il legislatore a disciplinare in modo agevolato prima i soggetti esonerati da ricevute e scontrini e poi i soggetti minimi.

Pertanto, i soggetti esonerati dall’obbligo di rilascio di scontrini e ricevute fiscali (ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. n. 696/96), pur accedendo al regime dei minimi, possono continuare a beneficiare di tale esonero.

I corrispettivi dovranno, comunque, essere annotati in un apposito registro cronologico, con le modalità previste dall’articolo 24 del D.P.R. n. 633/72. L’annotazione dovrà essere complessivamente effettuata, quindi, entro il giorno non festivo successivo. Poiché tali soggetti non emettono documenti fiscali (se non richiesti dal cliente) tale annotazione costituisce, peraltro, l’unico elemento che consente di monitorare i ricavi conseguiti, al fine di verificare l’eventuale superamento del limite (30 mila euro) per permanere nel regime dei minimi.

In pratica, quindi, i contribuenti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, se accedono al regime dei minimi, devono, tenere un apposito registro cronologico su cui, giornalmente, annotare complessivamente l’ammontare delle operazioni attive poste in essere.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

 

(CC/cc/minimi_cert_corr)