2. Obbligo del ragguaglio ad anno del limite di ricavi per l’uscita dal regime in corso d’anno.
Con
riferimento ai c.d. oneri pluriennali di cui all’articolo 108 del TUIR, ci è
stato chiesto se :
Nel
primo caso è evidente che i costi pluriennali di cui all’articolo 108 del
TUIR si distinguono giuridicamente dal concetto di beni strumentali che, con
riferimento alle disposizioni del TUIR, sono in genere identificati dai beni
ammortizzabili di cui agli articoli da 102 a 103 del TUIR. Pertanto rispetto al
primo quesito, è da ritenersi che gli oneri pluriennali non rientrano nel
computo del limite di cui all’articolo 1, comma 96, lett. b) della legge n.
244/2007.
Con
riferimento al secondo dubbio interpretativo, l’Agenzia delle entrate, sentita
a riguardo per le vie brevi, ritiene che il riferimento esemplificativo alle
spese di rappresentanza di cui all’articolo 108, comma 2 del TUIR, effettuato
nella sua precedente C.M. 21.12.2007, n.
73/E, § 4.2 (cfr Com. trib. 10.01.2008, n. 6, §10.1)([5]),
debba essere esteso a tutte le spese relative a più esercizi di cui ai
successivi commi 3 e 4 dell’articolo 108 del TUIR.
Secondo
l’Agenzia delle entrate, infatti, l’articolo 1, comma 106 della legge
finanziaria 2008, al fine di individuare i componenti di reddito da considerare
nell’anticipazione della tassazione o deduzione, fa espresso riferimento alle
disposizioni del TUIR che «consentono o dispongono il rinvio» della
tassazione o deduzione. Da questo punto di vista, è evidente che i primi
due commi dell’articolo 108 del TUIR sono sicuramente delle disposizioni che «dispongono»
il rinvio dei costi a prescindere dalle disposizioni civilistiche sulla
competenza, entrando a tale titolo nella previsione di cui al comma 106.
D’altro canto gli oneri
pluriennali contemplati nel successivo comma 3 del citato articolo 108, ovvero
quelle previste nel successivo comma 4, per la parte riferibile al precedente
comma 3, sebbene facciano riferimento alle regole civilsitche per la deduzione,
è anche vero che ne «consentono» il rinvio, entrando a tale
titolo nella previsione del comma 106 delle disposizioni sui contribuenti
minimi.
In
altre parole, secondo l’Agenzia delle entrate, nella definizione di cui
all’articolo 1, comma 106 della legge n. 244/2007, rientrano tutte le spese
relative a più esercizi di cui all’articolo 108 del TUIR.
a cura di Claudio Carpentieri - Ufficio Politiche Fiscali
(CC/cc/minimi_quesiti )
[1] In particolare il regime dei contribuenti minimi è stato seguito sin dalla sua nascita, anticipando anche le disposizioni del decreto di attuazione, al fine di dare più certezza ai contribuenti nell’applicazione del regime semplificato sin dai primi giorni del 2008. Si ricorda, infatti, che il regime si presenta come regime naturale per coloro che hanno i requisiti, con possibilità di optare per il regime fiscale «normale« (con contabilità semplificata o ordinaria) attraverso il comportamento concludente. Per maggiori approfondimenti sul regime (cfr Com. trib. 10.01.2008, n. 6; Approfondimento 16.01.2008 n. 1, Com. trib. 05.02.2008, n. 11, Com. trib. 04.03.2008, n. 20, Com. trib. 06.03.2008, n. 23, Com. trib. 25.09.2008, n. 87, Com. trib. 25.09.2008, n. 88.
[2] Vedi quanto indicato nell’articolo 8 del DM 2 gennaio 2008 e dalla nostra Com. trib. 10.01.2008, n. 6, § 12.1; Com. trib. 05.02.2008, n. 11, § 4 e Com. trib. 04.03.2008, n. 20, § 8.
[3] La norma, in effetti, conviene ribadirlo, fa espresso riferimento non già genericamente al limite di ricavi previsti per l’accesso al regime, ma al limite di ricavi previsto dall’articolo 96, comma 1, lett. a), n. 1, delle legge finanziaria 2008, comprendendo anche la disposizione che impone il ragguaglio ad anno. la disposizione da ultimo citato, infatti, così recita «conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro»
[4] per maggiori approfondimenti vedi i riferimenti riportati in nota 2.
[5] Nell’occasione, infatti, è stato precisato che tra i componenti negativi in questione sono da considerare anche le «spese di rappresentanza la cui deduzione nella misura di un terzo è ammessa nell’esercizio in cui le spese sono state sostenute e nei quattro successivi» E’ appena il caso di sottolineare che si tratta della disposizione contenuta nell’articolo 108, comma 2 del TUIR (spese relative a più esercizi) nella versione previgente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 33, lett. p), della L. n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008) (cfr Com. trib. 1° aprile 2009, n. 14). E’ bene, infatti, ricordate che prima delle modifiche apportate dalla disposizione citata poi attuata dal D.M. 19 novembre 2008. per le spese di rappresentanza era prevista la deducibilità delle stesse limitatamente ad un terzo e per quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi