APPROFONDIMENTO 1

 Roma, 10 marzo 2009

 

 

Oggetto: Valutazioni di efficacia e proposte emendative sulle disposizioni in materia di reti d’impresa di cui all’articolo 3 DL n. 5/2009

 

 

 

Sommario

 

1. Valutazioni di carattere generale

2. Natura giuridica del distretto

3. Le diverse forme di tassazione di  distretto

3.1 Tassazione di distretto consolidata

3.2. Tassazione unitaria di distretto

3.3. Tassazione di distretto concordata

 

 


 

1. Valutazioni di carattere generale

L’articolo 3 del DL n. 5/2009 introduce la possibilità per le imprese appartenenti ad un distretto di optare per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES. Il provvedimento non è nuovo e soprattutto non è di immediata applicazione. Si ripropone una vecchia disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2006, mai attuata.

Senza entrare nei particolari delle singole disposizioni, è importante sottolineare che si tratta di una proposta interessante da un punto di vista ideale, ma che, tuttavia, deve essere riempita di contenuti e per lo più resa appetibile con incentivi anche fiscali che ora non sono previsti, se non ad esclusivo appannaggio delle società di capitali.

In particolare, si prende atto della struttura dell’economia italiana e si cerca di valorizzare non solo le imprese collegate (orizzontalmente o verticalmente) tra di loro perché concentrate in determinate zone del Paese, ma anche le imprese comunque collegate in modo funzionale ubicate anche in diverse zone. Si capisce che le intenzioni sono quelle di includere nel concetto di distretto produttivo anche le c.d. filiere produttive, cioè le imprese anche ubicate in zone diverse del Paese, ma legate tra di loro perché svolgono diverse fasi produttive di una medesima catena di creazione del valore di un determinato prodotto (dalla materia prima al prodotto finito).

L’individuazione dei distretti produttivi spetta al Ministero dell’Economia di concerto con altri Ministeri. Tuttavia rientrano di diritto nella definizione di “distretto produttivo”  i distretti agroalimentari (articolo 13 D.Lgs n. 228/2001), i distretti e i consorzi di sviluppo industriale (articolo 36 della legge n. 317/1991) ed i consorzi per il commercio estero (legge n. 83/1989).

La visione d’insieme delle imprese incluse nel distretto produttivo consente loro l’applicazione di determinate disposizioni normative particolari in diverse discipline giuridiche:

-          fiscale;

-          amministrativa;

-          finanziaria;

-          per la ricerca e sviluppo.

Appresso si  darà una valutazione critica degli aspetti fiscali connessi alla figura dei distretti. Tuttavia, proprio in considerazione della fumosità del provvedimento, le valutazioni di seguito delineate fanno strettamente riferimento al contenuto letterale della norma.

 

Valutazioni d’efficacia e proposte emendative

Occorre sottolineare che la disposizione è fortemente programmatica e da riempire di contenuti che per ora sono solamente fumosi (è prevista addirittura una prima fase di sperimentazione). E’ sicuramente da criticare il fatto che nella disposizione non sia previsto un numero minimo di imprese che si devono aggregare per entrare nelle forme di tassazione concordata (vedi oltre). La mancanza di un limite minimo consente, di fatto, l’accesso alla “tassazione di distretto concordata” (vedi successivo § 3.3) anche ad una sola impresa, creando evidenti disparità di trattamento. Infatti, in questo modo non è l’aggregazione nel distretto a consentire l’accesso alla tassazione concordata, ma la presenza stessa in un territorio piuttosto che in un altro. Questo potrebbe determinare dei forti sospetti di incostituzionalità della norma per una evidente disparità di trattamento. Questo problema non dovrebbe sussistere, invece, per le altre forme di tassazione di distretto dal momento che hanno ragion d’essere se non per la presenza di due o più imprese che si aggregano. In altre parole le altre forme di tassazione di distretto (vedi § 3.1 e 3.2) non sono applicabili con riferimento ad una sola impresa.

Fermo quanto indicato nelle righe che precedono, si tratta indubbiamente di una nuova frontiera la cui importanza deve essere valutata con attenzione.

Appresso si  darà una valutazione critica degli aspetti fiscali connessi alla figura dei distretti. Tuttavia, proprio in considerazione della fumosità del provvedimento, le valutazioni appresso delineate fanno strettamente riferimento al contenuto letterale della norma.

2. Natura giuridica del distretto

Sebbene si assegni all’entità distretto la natura di soggetto IRES per individuare la soggettività passiva tributaria, non viene intesa la natura giuridica del distretto. Non viene cioè chiarito se il medesimo sia o meno un ente distinto dalle imprese che scelgono una delle forme di tassazione di distretto appresso delineate.

 

Valutazioni d’efficacia e proposte emendative

Sarebbe preferibile che il distretto operasse attraverso una o più delle stesse imprese che ne fanno parte, come del resto traspare con riferimento alle facilitazioni di carattere amministrativo (cfr articolo 1,comma 368, lett. b) n. 1) della legge n. 266/2005). In altre parole si ritiene sia preferibile che il distretto si qualifichi nelle stesse imprese che ne fanno parte. In questa ottica sono le medesime imprese facenti parte del distretto che costituiscono anche gli organi amministrativi del distretto stesso, dividendosi i compiti, in analogia di come avviene nei consigli di amministrazione delle società in cui sono previste delle diverse deleghe.

In questo modo, oltre ad evitare la presenza di una sovrastruttura difficilmente digeribile dalle singole imprese, si creerebbero le premesse per una reale sinergia all’interno delle imprese facenti parte del distretto.  Si potrebbe poi pensare che le imprese facenti parte del distretto possano delegare tutte, o anche alcune funzioni amministrative e di rappresentanza, alle associazioni di categoria di cui fanno parte le imprese appartenenti al distretto.

 

3. Le diverse forme di tassazione di  distretto

In estrema sintesi, per quanto concerne le disposizioni in materia fiscale, è previsto che le imprese appartenenti ai distretti così come saranno individuati possono optare per:

-          la tassazione di distretto “consolidata”, osservando, in quanto applicabili, le norme che disciplinano il consolidato fiscale nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR;

-           la tassazione di distretto “unitaria” su base concordataria del reddito di distretto, con conseguente assunzione da parte del  distretto produttivo della soggettività passiva ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR;

-          la tassazione di distretto “concordata”, con determinazione su base concordataria del volume delle imposte dirette dovute dalle singole imprese appartenenti al distretto.

Rimane impregiudicata, infine, la possibilità per le imprese appartenenti a distretti produttivi di mantenere la soggezione al regime di imposizione ordinaria, non esercitando alcuna delle opzioni sopra riassunte.

3.1 Tassazione di distretto consolidata

Si tratta di una forma di tassazione adesso tipica dei grandi gruppi industriali e per ora limitata solamente alle società di capitali appartenenti al medesimo gruppo. La disposizione, sempre limitata alle società di capitali, consentirebbe di allargare il concetto di tassazione di gruppo a tutte le società di capitali appartenenti al medesimo distretto produttivo che hanno optato per tale forma di tassazione, a prescindere dal rapporto di partecipazione.

In questo caso dal momento che l’aliquota di tassazione rimane sempre quella del 27,5% l’unico vantaggio è quello di consentire alle imprese in perdita di scomputare la perdita nell’esercizio stesso della sua realizzazione con gli eventuali redditi positivi delle altre imprese appartenenti al distretto.

 

Tabella 1 - La gestione delle perdite nel caso di opzione per la tassazione consolidata di distretto.

 

Società

Reddito

Imposte teoriche

Imposte di

Distretto

credito/debito delle società

Società A

€ 2.000

€ 550

0

Debito € 550

Società B

- € 3.000 (perdita)

0

Credito € 825

Società C

- € 4.000 (perdita)

0

Credito € 1.100

Società D

€ 5.000

€ 1.375

Debito € 1.375

In questo caso, l’erario non pretende alcuna imposta, sarà cura del distretto prevedere o meno il pagamento delle imposte non versate alla società che hanno conferito perdite. In altre parole la gestione dei rapporti di debito o di credito generate dall’utilizzo di perdite altrui, è rimessa alla volontà del distretto stesso rappresentata dalle imprese che ne fanno parte.

 

Valutazioni d’efficacia e proposte emendative

Si tratta di una forma di tassazione per cui è difficile chiedere che sia estesa alle imprese personali (imprese individuali e società di persone) per problemi tecnici insiti nel sistema di imposizione (applicazione della c.d. Pex o Partecipation exempition ed individuazione di una aliquota IRPEF applicabile).

Tuttavia anche qualora la si ritenesse applicabile si presenta sempre poco appetibile per le nostre imprese per almeno due motivi:

-          la tassazione di gruppo avverrebbe ad aliquota IRES del 27,5%. L’entità distretto è, infatti, qualificato quale soggetto IRES (ente diverso dalla società che svolge attività commerciale). Considerando che una buona parte delle imprese individuali e società di persone presentano un’aliquota media di imposizione sicuramente inferiore al 27,5%; per arrivare all’aliquota media di imposizione del 27,5% si deve realizzare un reddito IRPEF complessivo di  € 35.350,00 (vedi tabella 2), di fatto ci sarebbe un aggravio di imposizione;

-          considerando che sempre le imprese individuali e società di persone difficilmente vantano perdite, verrebbe annullato l’unico beneficio rappresentato dalla compensazione anticipata delle perdite generate in un anno fiscale.

In altre parole, questa forma di tassazione fiscale agevola solamente le società di capitali facenti parte dei distretti, legate tra di loro da rapporti commerciali. Al fine di rendere applicabile questa disposizione alla realtà delle imprese individuali e società di persone, si dovrebbe prevedere un’aliquota di tassazione sostitutiva di importo ridotto, da applicare tuttavia solamente quando l’opzione è esercitata da imprese individuali e società di persone (vedi quanto si dice per la tassazione unitaria di distretto).

 

3.2. Tassazione unitaria di distretto

 

Gli aspetti qualificanti della tassazione di distretto unitaria, desumibili dai numeri da 3) a 15) della lett. a) in esame, sono evidenziati nella relazione governativa in cui è affermato che la tassazione unitaria di distretto “si basa sulla individuazione del Distretto quale soggetto passivo delle imposte sui redditi e locali (nonché delle altre somme dovute agli enti locali)”, e ha come elemento caratteristico “il ricorso al concordato preventivo triennale” per la determinazione delle imposte dovute.

In altre parole le imprese facenti parte del distretto, in questo caso anche imprese individuali e società di persone, che optano per questa forma di imposizione concordano con l’Agenzia delle Entrate un reddito complessivo del distretto con riferimento ai redditi delle imprese che ne fanno parte avendo esercitato l’opzione. Sarà poi il distretto a ridistribuire il carico fiscale alle imprese facenti parte il distretto stesso.

Il reddito viene definito su base concordataria, per almeno un triennio ed è definito  con riguardo “alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva”, cioè in base alla capacità contributiva dei diversi soggetti. I “parametri oggettivi” alla base della determinazione del reddito sono determinati dall’Agenzia delle Entrate  previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti”.

A carico delle imprese appartenenti al distretto produttivo che hanno optato per la tassazione unitaria di distretto, comunque, in base all’espressa previsione recata dal n. 10) “resta fermo …l’assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle disposizioni penali tributarie”. 

Dal momento che il distretto si qualifica come soggetto IRES, la tassazione del reddito unitario di distretto dovrebbe avvenire con aliquota del 27,5%

L’opzione per la tassazione unitaria di distretto è prevista anche per la determinazione di “tributi, contributi ed altre somme” dovute agli enti locali dalle imprese appartenenti al distretto produttivo. Si pensi alla Tarsu, all’ICI, all’IRAP di competenza regionale.

In questo caso con gli enti locali si concorda una cifra complessiva dovuta con riferimento a ciascun  anno e, sempre con un orizzonte temporale minimo di un triennio. Sarà poi il distretto a ripartire il carico fiscale sulle diverse imprese facenti parte il distretto, secondo criteri di “trasparenza”, “parità di trattamento” e di “mutualità”.

I criteri per individuare il quantum dovuto sono stabiliti dagli enti locali, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti”, mentre la effettiva determinazione dell’ammontare dovuto  è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione da parte delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati”.

 

Valutazioni d’efficacia e proposte emendative

In primo luogo si ritiene che l’orizzonte temporale triennale sia troppo ampio specialmente nel periodo di crisi economica, in cui il futuro diviene sempre più nebuloso. Occorrerebbe arrivare al biennio.

In secondo luogo occorrerebbe individuare in modo più dettagliato quali sono i criteri per la determinazione del reddito attribuibile al distretto e più che altro, indicare chiaramente che tutto l’eventuale surplus di reddito prodotto dal distretto rispetto alle attese sia completamente esente dall’apposizione, compresa l’IRAP. In altre parole si ritiene che l’appetibilità o meno della disposizione sia fortemente legata alla determinazione del reddito di distretto ovvero le imposte locali dovute dal distretto stesso.

Questa forma di tassazione, determina un vantaggio di tipo tributario/finanziario. Infatti. Il soggetto passivo dell’imposizione diretta è il distretto in quanto tale. Nel senso che debitore dell’imposta sul reddito di distretto è il distretto stesso. La distribuzione del carico fiscale sulle imprese facenti parte il distretto è effettuata dal distretto stesso “avuto  riguardo  alla  natura, tipologia  ed  entità  delle  imprese  stesse,  alla  loro  attitudine  alla contribuzione e ad altri parametri  oggettivi,  determinati”. In altre parole, secondo il dettato normativo, sarebbe anche ipotizzabile che il distretto decidesse di distribuire il carico fiscale solamente su alcune imprese più solide finanziariamente, fermo ovviamente la registrazione delle situazioni debitorie/creditorie conseguenti.

Infine, va segnalato che tale sistema di tassazione si presenta poco profittevole per la gran parte delle imprese individuali e società di persone facenti parte del distretto cui si rende applicabile un’aliquota media di imposizione inferiore al 27,5%  In altre parole sarebbero orientate ad optare per la tassazione di distretto solamente le poche imprese individuali e società di persone con aliquota media superiore al 27,5%.

 

Tabella 2 – composizione dei redditi secondo l’aliquota media di imposizione - dati anagrafe tributaria – analisi delle dichiarazioni UNICO-2006

 

Classi di reddito d'impresa

Titolari di impresa

Frequenza cumulata

Aliquota media sul margine di reddito

 

 

 

 

minore di –50.000

77.699

77.699

da -50.000 a -25.000

58.017

135.716

da -25.000 a -10.000

115.392

251.108

da -10.000 a -5.000

107.861

358.969

da -5.000 a -2.500

107.589

466.558

da -2.500 a 0

277.235

743.793

Zero

108.146

851.939

da 0 a 2.500

296.869

1.148.808

da 2.500 a 5.000

276.812

1.425.620

da 5.000 a 7.500

295.673

1.721.293

da 7.500 a 10.000

285.057

2.006.350

da 10.000 a 15.000

552.827

2.559.177

da 15.000 a 20.000

390.134

2.949.311

da 20.000 a 30.000

453.548

3.402.859

25,73%

da 30.000 a 40.000

244.196

3.647.055

28,80%

da 40.000 a 50.000

143.092

3.790.147

30,64%

da 50.000 a 75.000

176.590

3.966.737

 

da 75.000 a 100.000

78.041

4.044.778

da 100.000 a 250.000

116.848

4.161.626

da 250.000 a 500.000

30.357

4.191.983

da 500.000 a 1.000.000

12.909

4.204.892

da 1.000.000 a 2.500.000

7.507

4.212.399

oltre 2.500.000

5.682

4.218.081

TOTALE

4.218.081

 

 

 

Dalla tabella appare evidente che su più di 4 milioni di titolari di reddito d’impresa (compresi i soggetti IRES) 3,4 milioni di soggetti non avrebbero una convenienza economica ad entrare nella tassazione unitaria di distretto.

3.3. Tassazione di distretto concordata

E’ prevista poi la possibilità per le imprese del distretto (sia esse società di capitali ovvero imprese personali) di concordare a livello individuale le imposte dovute, sempre con un orizzonte temporale minimo triennale ed indipendentemente dalla tassazione distrettuale o unitaria. In questo caso, evidentemente, l’eventuale ulteriore opzione per l’imposizione unitaria dovrà necessariamente prendere in considerazione le imposte concordate a livello individuale.

Similmente a quanto previsto per le imposte dirette, anche per quanto riguarda i tributi, contributi ed altre somme di competenza degli enti locali, le imprese del distretto interessate hanno possibilità di concordare preventivamente, a prescindere dall’opzione per la tassazione unitaria, l’ammontare dovuto.

Qualora vi fosse anche l’opzione per la tassazione unitaria di distretto, sarà sempre quest’ultimo a ripartire comunque i carichi fiscali sulle diverse imprese secondo i criteri di “trasparenza”, “parità di trattamento” e di “mutualità”. Anche in questo caso sono confermati gli adempimenti fiscali dovuti dalle singole imprese facenti parte il distretto.

 

Valutazioni di efficacia e proposte emendative

Delle tre forme di tassazione di distretto si tratta sicuramente di quella più appetibile per il mondo delle imprese individuali e società di persone, dal momento che la tassazione concordata è comunque legata alla fiscalità di ogni soggetto appartenente al distretto. Inoltre, considerando la possibilità di optare per la tassazione unitaria di distretto anche in questo caso sono salvi gli effetti tributari/finanziari di ripartizione delle somme dovute secondo le possibilità del momento delle imprese appartenenti al distretto.

Quali elementi di criticità, anche in questo caso si ritiene che l’orizzonte temporale triennale sia troppo ampio. Occorrerebbe arrivare al biennio. Inoltre dovrebbe essere meglio chiarita la relazione tra il concordato delle imposte dovute (ipotesi in esame) e determinazione del reddito di distretto prevista nella tassazione concordata di distretto. 

Inoltre dovrebbe essere sempre chiarito che una volta concordate le imposte dovute, tutto il surplus di reddito e valore della produzione (IRAP) prodotto deve essere esente da imposizione.

Tale sistema di tassazione dovrebbe essere visto con favore dalle imprese di più piccole dimensioni facenti parte del distretto, dal momento che l’imposizione del reddito rimane legata alla tipicità dell’impresa. Pertanto, l’impresa IRPEF manterrebbe la propria imposizione tributaria tenuta in debito conto in sede distrettuale.

 

 

a cura di Claudio Carpentieri  - Ufficio Politiche Fiscali

(CC/cc/distretti)